REDDITI DIVERSI: BED AND BREAKFAST GLI ASPETTI FISCALI

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

L’attività di B&B, se esercitata in maniera occasionale non è un’attività soggetta ad Iva e, di conseguenza, chi la gestisce non dovrà emettere documenti fiscali, ma esclusivamente ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento.

Il carattere saltuario o occasionale, infatti, consente l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA.
In sostanza, quindi, l’attività di Bed and Breakfast esercitata da persone fisiche che usufruiscono, in maniera occasionale e con assenza di organizzazione di mezzi (Ris. 13 ottobre 2000 n. 155/E e 14 dicembre 1998, n. 180/E), di parte della propria abitazione di residenza per offrire alloggio e prima colazione, esclude la soggettività imprenditoriale.
In caso contrario, ossia quando l’attività è esercitata per professione abituale, si deve obbligatoriamente aprire la partita IVA e dichiarare il relativo reddito d’impresa.

Requisiti soggettivi

Chi esercita tale attività deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).

Iva

Il contribuente che gestisce un’attività di Bed and Breakfast in maniera saltuaria e senza organizzazione di mezzi dovrà rilasciare al cliente una ricevuta non fiscale, datata, numerata con l’indicazione del corrispettivo incassato e del numero dei giorni di pernottamento.
In questo caso la “madre” resterà al titolare del B&B e la “figlia” verrà consegnata all’ospite. L’unico accorgimento da prendere è quello di applicare una marca da bollo da € 2,00 qualora l’importo superi € 77,47.
In alcuni comuni occorrerà addebitare ai turisti anche la tassa di soggiorno e provvedere al suo versamento.

Redditi

Sotto il profilo tributario queste attività occasionali sono tassate come redditi diversi.
Il principio applicabile è quello di cassa: vanno dichiarati i soli proventi effettivamente percepiti.
Ogni spesa considerata “specificamente inerente” l’attività esercitata può essere dedotta nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del 730, dall’ammontare dei proventi incassati.
Pertanto ad esempio, nel quadro RL di Unico sarà necessario procedere a compilare il rigo RL14 (il riferimento è a Unico 2015) e ad indicare in colonna 1 l’ammontare dei proventi incassati, in colonna 2 il totale dei costi, mentre a rigo RL19 è necessario riepilogare il reddito netto conseguito.
Tale reddito farà eventualmente cumulo con gli altri posseduti dal contribuente che devono essere poi riepilogati tutti nel quadro RN dove avviene la liquidazione complessiva dell’IRPEF dovuta.
Il contribuente deve anche redigere e conservare un prospetto riepilogativo (da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria) dove riportare l’indicazione dell’ammontare lordo dei corrispettivi e delle spese inerenti, dalla cui somma algebrica si ricava il reddito da dichiarare.
Sul punto si ricorda che le spese inerenti vanno opportunamente documentate.
Una questione complessa diventa spesso quella di separare in modo chiaro e netto le spese inerenti, da quelle normali del ménage familiare (per esempio, quelle per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, ecc.). In tale caso per i consumi energetici, un criterio opportuno, potrebbe essere quello di effettuare un calcolo pro-quota su base millesimale e in proporzione al tempo di occupazione.

Agevolazioni ristrutturazione (50%)

In fine per gli interventi relativi a spese di ristrutturazione dell’unità immobiliare residenziale utilizzata per l’attività di B&B si ricorda che con la Risoluzione n. 18/E/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese di ristrutturazione delle abitazioni private adibite promiscuamente anche all’esercizio di un’attività commerciale, Bed and Breakfast, possono usufruire della detrazione d’imposta prevista, ai fini Irpef del 50%, per il recupero del patrimonio edilizio, delle spese effettivamente sostenute dal contribuente, purché ulteriormente ridotte del 50%.

Autore: redazione fiscal focus