Patent box: le questioni da risolvere

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una questione è stata risolta ed è quella relativa alla modalità di esercizio dell’opzione. Infatti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Ma restano ancora numerosi i nodi da scogliere e le risposte devono essere date a breve, per permettere a tutti una completa valutazione sulla convenienze dell’adesione al regime del patent box.

Esercizio dell’opzione: pronto il modello – Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

Pertanto chi intende esercitare l’opzione per il periodo d’imposta 2015 dovrà provvedervi entro la fine dell’anno in corso e l’opzione avrà efficacia fino al 2019.

Il ruling – Una delle questioni che andrà risolta al più presto è quella relativa alla determinazione dei compenti negativi e positivi per chi utilizza direttamente il bene immateriale. Si ricorda che in caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Si tratta, in sostanza, di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. L’accordo, che ha una durata di 5 anni, è vincolante per l’amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall’accordo stesso.

Ad oggi non sono note le modalità per l’instaurazione del contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria. Senza il preventivo contradditorio con l’Agenzia, l’opzione non potrà essere esercitata.

E’ se si genera una perdita? – Altra questione che andrà presto chiarita è relativa allo sfruttamento dei beni immateriali per i quali nel periodo iniziale si genera una perdita, in quanto il medesimo bene non esplica i propri effetti sui ricavi. In tale caso ci si chiede come deve essere trattata tale perdita, con autorevoli autori che sostengono la di consentire la deducibilità piena e immediata di tali perdite dal reddito d’impresa. Si attendono immediati chiarimenti sul tema.

Relazione tra costi e attività di R&S – Il co. 41 della Legge di Stabilità 2015 definisce le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione in questione. In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

Su tale condizione si pone la necessità di stabilire se debba esservi una proporzionalità tra reddito agevolabile e costi di ricerca e sviluppo relativi all’intangibile sostenuti nel periodo di imposta. Tale necessità deriva dall’impostazione dell’OCSE, in base alla quale il reddito agevolato non deve essere eccessivamente elevato rispetto alla percentuale di costi qualificati sostenuta da contribuenti qualificati. A quanto ammonta tale percentuale?

PMI navigano al buoi – La normativa fondante il regime del patent box prevede delle modalità semplificate per l’accesso al ruling da parte delle piccole e medie imprese. Queste modalità semplificate sono tutt’ora sconosciute.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS