Archivi categoria: Novità e sentenze

Due anni per il rimborso dell’Iva erroneamente versata

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l’Iva, non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, decorrente dal momento in cui è stato effettuato il versamento, poiché, in una tale evenienza, il presupposto per la restituzione sussiste sin dall’origine, senza che assuma rilevanza l’incertezza soggettiva sul diritto al rimborso, che è questione di mero fatto, non incidente sulla possibilità giuridica di ripetere l’indebito e, quindi, sulla decorrenza del termine. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 15638/2019.
L’articolo 30 del Dpr 633/1972 disciplina, ai commi 3 e 4, le ipotesi tassative in cui spetta il rimborso dell’Iva versata in eccesso, se superiore a 2.582,28 euro all’atto della presentazione della dichiarazione.

Nel caso, però, di errato versamento dell’Iva per carenza del presupposto territoriale, la disposizione applicabile non è quella poc’anzi riportata, che non comprende, appunto, tale ipotesi tra quelle tassativamente elencate, ma la norma residuale di cui all’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, a mente del quale la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento.
Secondo la Cassazione, peraltro, il termine biennale per la richiesta di rimborso dell’Iva erroneamente versata su operazioni che invero non avrebbero dovuto scontarla è compatibile con la giurisprudenza comunitaria, per cui è legittima la fissazione di termini ragionevoli, a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia dell’interessato sia dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Corte Ue, cause riunite C-89/10 e C-96/10; causa C-500/16); è altresì compatibile con quella giurisprudenza comunitaria che ha riconosciuto il diritto al rimborso a prescindere dal maturare del termine di decadenza previsto dalla legislazione nazionale in presenza di situazioni oggettive e imponderabili per il contribuente o, comunque, di condotte riferibili all’Amministrazione finanziaria, come nel caso in cui il contribuente abbia agito come un operatore economico prudente, assoggettando all’Iva le operazioni, in ossequio alla prassi seguita dall’Amministrazione finanziaria all’epoca della fatturazione di dette operazioni, regime poi rimesso in discussione, retroattivamente dalla stessa Amministrazione finanziaria, lasciando il contribuente esposto all’azione del suo committente (cfr. Corte Ue, causa C-427/10).

Nel caso oggetto della sentenza qui commentata, però, non ricorrevano tali condizioni, giacché si trattava semplicemente di un indebito versamento Iva per carenza del presupposto territoriale, sicché trovava applicazione il termine biennale per la richiesta di rimborso decorrente dalla data di errato versamento.

In effetti, già in passato la Suprema corte aveva stabilito che la domanda di rimborso Iva non rientrante tra le ipotesi disciplinate dall’articolo 30 del Dpr 633/1972, né contemplata da disposizioni specifiche, va presentata entro il termine biennale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992 e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (Cassazione 27221/2016).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Sì al sindaco unico di Srl esterno al registro revisori

Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale di Srl possono anche essere soggetti non iscritti al registro dei revisori legali quando sia nominato un revisore legale dei conti (persona fisica o società di revisione) per svolgere la funzione di revisione legale: lo decide il Tribunale di Bologna (sezione d’impresa) con decreto del 23 maggio 2019 appena reso noto (rg. 2328/2019) in sede di giudizio di omologazione di una deliberazione assembleare della quale il notaio verbalizzante aveva rifiutato l’iscrizione al Registro delle imprese.

La clausola della discordia

La questione che ha dato origine al giudizio era l’approvazione, da parte dell’assemblea dei soci di una Srl, di una clausola statutaria secondo la quale, ove fosse nominato un revisore legale al fine di svolgere la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale non dovessero avere la qualità di revisori legali ma potessero essere scelti «anche fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia» (vale a dire – secondo il dm 320/2004 – avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro) «o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche». Il notaio verbalizzante aveva dunque ritenuto illegittima questa deliberazione reputando che il sindaco unico di Srl debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali (e che almeno un componente effettivo del collegio sindacale debba essere un revisore legale).

Secondo il giudice bolognese, invece, una tale clausola statutaria non si pone in contrasto con quanto previsto nell’articolo 2397, comma 2, del Codice civile (norma dettata per le Spa, ma applicabile anche alle Srl per effetto del richiamo che ne è fatto nell’articolo 2447, comma 3, del Codice civile), secondo cui almeno «un membro effettivo ed uno supplente» del collegio sindacale «devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro».

Le differenze tra società

Se è vero, infatti, che all’organo di controllo della Srl si deve applicare la disciplina dettata in materia di Spa, questa applicazione alla Srl di una norma dettata per la Spa deve essere effettuata pur sempre tenendo in conto le peculiarità tipiche di questi due tipi societari. In particolare, tenendo conto del fatto che nella Srl si può optare per la nomina, alternativa o congiunta, di un revisore legale (per svolgere le sole funzioni di revisione legale dei conti) e di un organo sindacale (quest’ultimo, a sua volta, in composizione monocratica o collegiale), con il compito del controllo di legalità (ed eventualmente anche del compito di revisione legale dei conti).

Nella Spa, invece, è prevista la obbligatoria presenza di un organo sindacale necessariamente collegiale (con il compito del controllo di legalità ed eventualmente anche della revisione legale dei conti) ed è disposto che esso abbia una composizione “mista”: almeno un membro effettivo (e uno supplente) devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, mentre i restanti membri, se non iscritti nel registro dei revisori, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con il dm 320/2004 o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Inoltre, sempre in materia di Spa, è disposto che se la funzione di revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, tale organo deve essere interamente composto da revisori legali, iscritti nell’apposito registro.

La conclusione

Ebbene, quest’ultima disposizione – secondo il Tribunale Bolognese – consente di ritenere che qualora, con riferimento alla società a responsabilità limitata, si opti per la composizione monocratica dell’organo di controllo, si debba procedere alla nomina di un revisore legale come sindaco unico «soltanto ove cumuli anche» la funzione di revisione legale dei conti. Ne consegue che, nella Srl, non occorre nominare un revisore legale dei conti come “sindaco unico” qualora a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto nell’apposito registro, sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti; in questo caso, inoltre, nell’ipotesi di nomina di un organo sindacale collegiale, tutti i suoi componenti possono non essere revisori legali.

Fonte “Il sole 24 ore”

Esenti dall’Iva i professionisti anche non regolamentati

Valutabile sulla base di altri parametri l’attività medica o paramedica

L’esenzione dall’Iva non è limitata solo a chi esercita una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione nazionale. L’aliquota ridotta per le cessioni di medicinali e dispositivi medici riguarda solo i casi in cui essi sono forniti nell’ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica; lo stesso non vale per le cessioni effettuate nell’ambito degli interventi o trattamenti aventi natura esclusivamente estetica. A queste ultime si applica l’aliquota ordinaria.

La Corte di giustizia europea (causa C-597/17) fa luce su alcuni aspetti delle prestazioni sanitarie che non sono stati sempre del tutto pacifici. La professione del chiropratico e dell’osteopata, oggi ufficialmente riconosciute come sanitarie (legge 3/2018), fino a qualche anno fa aveva generato dubbi quanto all’applicazione del regime Iva di esenzione, escluso sia dalla prassi nazionale che dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza della Corte conferma la bontà della modifica legislativa, anzi sembra fare un passo in più. Secondo i giudici Ue, affinché possa rientrare tra «le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati» (articolo 132, paragrafo 1, lettera c della direttiva Iva), è necessario che la prestazione sanitaria sia diretta alla persona e fornita da soggetti che possiedono le necessarie qualifiche professionali. Non occorre, però, che quest’ultimi esercitino una professione medica o paramedica disciplinata dalla normativa dello Stato membro. Ciò in quanto possono considerarsi rilevanti altri parametri per valutare le loro qualifiche professionali (ad esempio, formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

Il secondo principio espresso dalla Corte nella sentenza di ieri è importante in quanto crea uno stretto legame tra il trattamento Iva da applicare alla cessione di un bene e l’uso che esso mira a soddisfare. L’applicazione dell’aliquota ridotta o dell’ordinaria alla cessione del medesimo bene (medicinali e dispositivi medici) è giustificato dall’utilizzo concreto al quale tali cessioni sono destinate (trattamento di natura terapeutica in un caso, di natura estetica nell’altro). In contesti chiaramente distinti lo stesso bene soddisfa esigenze diverse dal punto di vista del consumatore medio, per cui non viola il principio di neutralità fiscale il differente trattamento a fini Iva, se la normativa nazionale non prevede diversamente.

L’ultimo appunto della sentenza è sull’efficacia delle sentenze della Corte: il giudice nazionale non può mantenere gli effetti di un atto annullato per conservare in via provvisoria – finché il legislatore non intervenga a sanare l’incompatibilità – la disposizione interna incompatibile col diritto dell’Ue.

Fonte “Il sole 24 ore”

Le indagini finanziarie si allargano anche ai soci

L’utilizzo dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente. Interessa, infatti, anche quelli titolati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità alla società dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. Ciò senza la necessità di dimostrare altresì tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, dato che, in base all’articolo 32 del Dpr 600/1973, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza n. 13970/2019.

Le indagini finanziarie vengono regolate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 relativamente alle imposte sul reddito e dall’articolo 51 del Dpr 633/1972, per quanto concerne l’Iva. Tuttavia, le menzionate disposizioni non disciplinano alcuna presunzione legale ma, semplicemente, le risultanze dell’attività conoscitiva scaturente dalle indagini finanziarie le quali devono, successivamente, essere eventualmente riversate nell’avviso di accertamento, in forza delle disposizioni regolanti il medesimo atto.

Relativamente al contesto soggettivo della disciplina, la previsione dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e l’analoga disposizione stabilita dal comma 2 dell’articolo 51 del Dpr 633/1972, per ciò che concerne l’Iva, dispone che le informazioni e gli elementi riguardanti le relazioni con gli intermediari finanziari, possono essere poste a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973 (articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972 in ambito Iva), qualora il contribuente non documenti di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito o gli stessi non abbiano assunto alcuna rilevanza nel medesimo ambito.

La disciplina prevede, pertanto, che i risultati della menzionata indagine debbano in seguito essere canalizzati all’interno delle peculiari disposizioni concernenti gli accertamenti riguardanti le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o di lavoro autonomo (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) o nei riguardi di coloro che agiscono in qualità di imprenditore o di esercente arte o professione (articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973) e pertanto, circoscrivendo l’analisi a questi ultimi soggetti, si deve evidenziare che né l’articolo 39 né il successivo articolo 40 del Dpr 600/1973 accolgono alcuna presunzione legale. Pertanto, sulla base di queste ultime disposizioni, o l’Ufficio pone in essere una rettifica analitica in presenza di elementi certi, oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sull’Ufficio, il quale è tenuto a rispettare i principi di gravità, precisione e concordanza, qualora non ci si trovi in circostanze ricadenti nell’ambito dell’accertamento induttivo cosiddetto “puro”, di cui al co. 2 dell’articolo 39 del medesimo Dpr 600/1973.

Relativamente ai presupposti per estendere le indagini anche ai rapporti finanziari intrattenuti da terzi, la soluzione più coerente pare sia quella per la quale risulta essere onere dell’Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, che i conti intestati esclusivamente a terzi vengono utilizzati nell’ambito dell’attività del contribuente oggetto di verifica in quanto, il medesimo onere probatorio vige per l’interposizione fittizia ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600/1973 e pertanto, il Giudice dovrebbe verificare la fondatezza delle presunzioni, formulate dall’Ufficio, in merito alla riferibilità al contribuente delle movimentazioni dei conti intestati a soggetti terzi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap

Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22/2015
Lo sconto sull’imponibile dovrebbe seguire il dipendente
Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22/E/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997). Con la circolare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio 2016), l’Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall’impresa distaccante «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso».
La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l’amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell’impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell’imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/E/2008).
Ciò che non si comprende è come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:
gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11);
le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le “altre variazioni in aumento”;
gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le “altre variazioni in diminuzione”.
Premesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).
Stante questo “pasticcio” è difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione “segue” il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.
I chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Giorgio Gavelli

Condono INPS 2018: rottamazione cartelle domanda definizione agevolata

Condono INPS 2018 cos’è e come funziona la rottamazione cartelle esattoriali con la definizione agevolata contributi non versati denunce omesse o tardive.

Condono Inps 2018, rottamazione cartelle bis con la definizione agevolata dei carichi affidati alle Agenzie della Riscossione, AdR, notificate a contribuenti dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, questo è quanto sarà previsto dal nuovo decreto collegato alla Legge di Bilancio 2018.

In vista quindi della nuova rottamazione cartelle bis Inps 2018, andiamo a vedere nello specifico:

Condono Inps cos’è?

Condono cartelle di pagamento INPS come funziona;

Rottamazione cartelle Inps emesse da Equitalia;

Come fare domanda di condono cartelle Inps;

Cosa rientra nel condono;

Perché la definizione agevolata non può attestare la regolarità contributiva.

Condono INPS 2018: cos’è?

Che cos’è il Condono Inps 2018? Il condono Inps, meglio conosciuto con il nome di condono cartelle Equitalia o rottamazione cartelle bis, è la possibilità per i contribuenti che hanno ricevuto una cartella di pagamento ma che non l’hanno pagata entro i tempi previsti, di mettersi in regola con il Fisco, attraverso una procedura chiamata definizione agevolata dei ruoli emessi, notificati e non pagati all’Agente della Riscossione.

Andiamo quindi a vedere come funziona il condono Inps rottamazione cartelle bis, alla luce delle novità introdotte con il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 e al messaggio INPS n. 824 del 24 febbraio 2017, con cui l’Istituto ha provveduto a fornire ai contribuenti, i chiarimenti necessari su come funziona la procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali INPS emesse da Equitalia o altre agenzie della riscossione e come fare domanda di rottamazione di cartelle di pagamento, ossia, come presentare la richiesta di condono Inps ed entro quando.

Rottamazione cartelle bis 2018 Inps: come funziona?

Come funziona la rottamazione cartelle bis 2018 Inps? Il funzionamento del nuovo condono Inps 2018 delle cartelle esattoriali è spiegato dall’Istituto stesso con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, che illustra come funziona la procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali per debiti Inps, ponendo l’attenzione su due questioni delicate:

1) chiarendo quali sono le somme che i contribuenti devono effettivamente pagare qualora decidano di optare per il condono e le istruzioni in merito alle c.d. “somme aggiuntive”;

 

2) gli effetti che la domanda di condono Inps hanno sul rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

 

Per quanto riguarda il primo punto, l’INPS, conferma in pratica che accedendo al beneficio della definizione agevolata delle cartelle INPS, si ottiene una notevole riduzione degli importi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive.

 

Tuttavia, ricorda l’INPS, rimane fermo l’integrale versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di interessi mentre le somme aggiuntive e gli interessi sono dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9 L. 388/2000.

 

Rottamazione bis Inps 2018: per quali cartelle si può richiedere?

Su quali cartelle Inps si può richiedere la rottamazione bis 2018? La domanda rottamazione cartelle bis nel 2018, secondo quanto previsto dal decreto collegato alla legge di bilancio 2018, si può richiedere solo sulle seguenti cartelle di pagamento Inps:

 

Vecchie cartelle condonate di cui il contribuente non ha versato la rata di luglio e settembre 2017: in questo caso, i contribuenti, possono essere riammessi alla rottamazione purché le rate omesse siano pagate entro il 7 dicembre. Alla rottamazione bis, possono quindi essere riammessi tutti i cittadini ed imprese che per errore, disguidi o mancanza fondi, non hanno pagato le rate della rottamazione.

Vecchie cartelle non ammesse alla definizione agevolata perché non in regola con i pagamenti della rateizzazione: per i suddetti contribuenti, è consentita la riammissione: 1) presentando l’apposita domanda entro il 31 dicembre 2017; 2) pagando le rate scadute entro il 31 maggio 2018; 3) pagando il totale condonato entro il 31 luglio 2018.

Nuove cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017: per accedere alla nuova rottamazione bis Inps, il contribuente deve presentare la domanda entro il 15 maggio 2018 e versare l’importo condonato al massimo in 5 rate di pari importo nei mesi di: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Condono Inps: quando sono dovute le somme aggiuntive e gli interessi?

Quando sono dovute le somme aggiuntive e gli interessi sulle somme condonate, è spiegato sempre nel messaggio n. 824 dall’INPS, che afferma quanto segue:

 

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi: non sono dovute le somme aggiuntive ed interessi se il loro ammontare rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. In questo caso però, la sanzione, non può essere più alta del 40% rispetto agli importi non versati.

 

Evasione relativa a registrazioni – denunce obbligatorie omesse o difformi: le somme aggiuntive e gli interessi di mora non sono dovuti, in questo caso il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari al 30% in ragione d’anno. Tale sanzione però, non può essere al di sopra del 60% degli importi non pagati.

 

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste al punto 1 e 2, sono dovuti sul debito contributivo sia le somme aggiuntive che gli interessi di mora.

 

Rottamazione cartelle esattoriali INPS effetti sul DURC:

La Rottamazione cartelle esattoriali INPS e gli effetti sul DURC, son stati spiegati dall’Istituto sempre con il messaggio del 24 febbraio 2017.

Secondo quanto chiarito dall’Inps, la definizione agevolata si perfeziona solo se il contribuente provvede a versare le somme dovute in un’unica soluzione o con l versamento della prima rata, qualora richieda la rateizzazione degli importi condonati.

Pertanto, fino a quando l’Agente della Riscossione comunica al contribuente le somme condonate da pagare, rimane sospesa l’attività esecutiva, ma non quella dell’ente impositore.

 

Ciò significa che secondo la norma attuale:

il contribuente continua ad essere debitore nei confronti di Equitalia e INPS fin quando non effettua il pagamento ma non può ottenere l’attestazione della regolarità contributiva con il DURC, anche se ha presentato la domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L’Inps, invece, analizzando già i casi precedenti, il DURC è stato rilasciato a chi ha presentato l’istanza di rateazione alla data di entrata in vigore del nuovo decreto;

Possibile soluzione proposta dai Consulenti del lavoro potrebbe essere:

presentare domanda di rateizzazione e pagare la prima rata;

sospendere successivamente i versamenti, in quanto restano sospese, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati dall’Agente della Riscossione.

presentare istanza per la definizione agevolata delle cartelle.

Seguendo questa procedura, si dovrà pagare una rata della rateazione concessa, chiedere la definizione agevolata ed ottenere il DURC positivo.

 

Domanda rottamazione cartelle Inps 2018: modulo, scadenza e come si presenta?

I contribuenti per aderire al condono Inps 2018 devono procedere alla presentazione dell’apposita domanda entro una determinata scadenza e secondo modalità precise.

Domanda rottamazione cartelle INPS 2018 modulo: il modulo domanda per accedere alla definizione agevolata dei ruoli Inps affidati ad Equitalia o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deve essere ancora approvato.

Domanda rottamazione cartelle bis INPS 2018 scadenza: la domanda per la definizione agevolata può essere inoltrata entro la scadenza del 15 maggio 2018. L’Agente poi, comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme Inps dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

Domanda rottamazione cartelle INPS 2018 come di presenta e documenti: il modulo domanda condono Inps 2018 può essere presentata in due modi:

presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando l’apposito modulo;

via PEC: inviando il modulo debitamente compilato in ogni sua parte, allegando la copia del documento di identità.

Come s paga l’importo cartelle Inps condonate? Mediante:

Bollettini precompilati;

Domiciliazione bancaria, sul conto della banca;

Pagamento diretto agli sportelli del concessionario della riscossione.

Per chi sceglie la rateizzazione, è possibile pagare l’importo condonato in un massimo di 5 rate e su ognuna, saranno calcolati gli interessi.

Per chi richiede l’adesione tramite il modulo domanda ufficiale, ma poi non paga o paga le rate in ritardo o in modo insufficiente, l’AdER, farà decadere immediatamente il beneficio della rottamazione e farà riprendere il conteggio delle sanzioni e degli interessi delle vecchie cartelle.

Incentivi doppi per i datori che stabilizzano i co.co.co.

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all’estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l’applicazione dello sgravio contributivo

Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. In tali casi, infatti, oltre a godere degli effetti di cui all’art. 54, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ossia l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), possono godere anche dello sgravio contributivo (futuro) del Ddl Stabilità 2016.

A sostenerlo è la Fondazione Studi CdL con il parere n. 3/2015. Il presunto dubbio sorge in relazione a due norme che sembrerebbero in contrasto con lo sgravio contributivo. In primis, l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; e l’art. 54 del d.lgs. n. 81/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a dodici mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.

Ma in consulenti del lavoro non sembrano avere dubbi in merito. Lo sgravio contributivo spetta anche a coloro che hanno commesso un illecito nell’inquadrare erroneamente i lavoratori. Un’interpretazione, questa, motivata dal fatto che “la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore”. In altri termini, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).

Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 81/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai singoli.

Tutto ciò è giuridicamente coerente anche rispetto a quanto stabilito con l’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, che lo scopo primario quello di far divenire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.

Questa la posizione dei CdL. Ma quello che vi chiedo è questo: è giusto premiare, non una, ma ben due volte un datore che per anni ha usufruito di lavoratori inquadrandoli magari con partita IVA quando in realtà hanno prestato a tutti gli effetti un’attività di lavoro subordinata? È giusto che i datori di lavoro assumono “per soli 12 mesi” i lavoratori per godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali e poi, scaduto l’anno di assunzione, chissà che fine faranno i lavoratori?

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Ddl Stabilità 2016: confermato lo sgravio contributivo al 40%

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Il nuovo sgravio contributivo varrà complessivamente 6.500 euro, anziché 17.680 euro attualmente previsti

Sarà uno sgravio contributivo in formato mini per i datori di lavoro che intendono assumere nuovo personale nell’anno 2016 (1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016). Infatti il disegno di legge di Stabilità 2016, che sta proseguendo il suo iter di conversione in legge, prevede una riduzione al 40% dell’agevolazione massima contributiva annua e una diminuzione della durata dell’incentivo, che passa da 36 mesi a 24 mesi.

Dunque, il maxiemandamento approvato dall’Aula del Senato venerdì scorso lascia indenne il testo originario del Ddl; pertanto, l’importo massimo agevolabile passa dagli attuali 8.060 euro a 3.250 euro annui.

Conti alla mano, nell’arco dei 24 mesi lo sgravio vale complessivamente 6.500 euro (anziché 24.180 euro se l’assunzione avvenisse entro fino anno) lasciando così per strada 17.680 euro. Data la convenienza, è facile intuire che entro il 31 dicembre 2015 ci sarà una “corsa allo sgravio contributivo” che farà lievitare i contratti a tempo indeterminato.

Non trovano, per ora, accoglimento le ulteriori proposte di modica che miravano ad incrementare lo sgravio, specie nel Mezzogiorno. Il testo passa ora alla Camera per essere ulteriormente discussa e approfondita.

Sgravio contributivo 2016 – Oltre alle novità appena illustrate, il disegno di legge di Stabilità 2016 non presenta ulteriori e sostanziali novità rispetto alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1 della L. n. 190/2014). Quindi, il codice autorizzativo “6Y” potrà essere richiesto esclusivamente per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro del settore privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Mentre restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (“ottobre – dicembre 2015”), il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Restano, dunque, confermate le intenzioni del Legislatore di voler “promuovere forme di occupazione stabile […]” agevolando, di conseguenza, anche quei casi in cui esiste un diritto di precedenza spettante al lavoratore (Circolare INPS n. 17/2015).

Infine, particolarmente interessante risulta il caso del campo di appalto nel quale operano le c.d. clausole sociali; in tal caso, considerato che il datore di lavoro subentrante assume i lavoratori in precedenza impiegati dall’appaltatore uscente, l’appaltante potrà godere esclusivamente dello sgravio contributivo restante e non dell’intero incentivo. In altri termini, bisogna tenere conto di quanto già goduto dal precedente datore di lavoro, poiché la parte fruita non può essere nuovamente oggetto di agevolazione.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Equitalia: autodichiarazione per la sospensione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Nuove regole per la riscossione della cartelle di pagamento

Premessa – Nell’istanza di sospensione di una cartella di pagamento è sufficiente un’autodichiarazione che indica le motivazioni poste alla base della richiesta del blocco delle procedure di riscossione.

Decreto riscossione – Il Decreto riscossione (D.Lgs. n.159/2015) in vigore dal 22 ottobre 2015, modifica le regole sulla sospensione legale della riscossione. In base alla normativa attualmente vigente, il contribuente raggiunto da un atto ritenuto indebito può richiedere il blocco delle procedure di riscossione nelle ipotesi di: intervenuta prescrizione; decadenza o pagamento del credito antecedente alla formazione del ruolo; ottenimento di sgravio emesso dall’ente creditore; annullamento o sospensione (amministrativa o giudiziale) dell’atto; qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Autodichiarazione – A tal fine è sufficiente presentare un’autodichiarazione all’Agente della Riscossione, rappresentando il ricorrere di una delle suddette ipotesi. L’agente della riscossione ha poi 10 giorni di tempo per trasmettere l’istanza e la documentazione allegata all’ente creditore al fine di avere conferma circa la sussistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Nell’ambito della suddetta procedura, il termine entro cui il debitore, a pena di decadenza, dovrà presentare la richiesta di sospensione all’agente della riscossione è ridotto da 90 a 60 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento o del provvedimento esecutivo o cautelare ‘‘contestato’’ (art. 1). Per evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie viene poi cancellata la ‘‘clausola aperta’’ che consentiva di richiedere la sospensione in virtù di ‘‘qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito’’. Tale previsione, chiarisce la relazione illustrativa, è tesa a evitare il possibile uso strumentale dell’istituto.

Ragioni – Fermo restando l’obbligo di dettagliare nell’istanza di sospensione le ragioni alla base della presunta illegittimità dell’atto, non sarà più possibile indicare una causa di inesigibilità diversa da quelle seguenti: prescrizione o decadenza del diritto al credito in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; avvenuto sgravio o sospensione dell’atto sottostante, in via amministrativa o giudiziale; annullamento dell’atto sottostante con una sentenza emessa in un giudizio in cui l’agente per la riscossione non era parte; pagamento effettuato all’ente creditore in data antecedente alla formazione del ruolo.

Esito istruttoria – Rispetto alla vecchia disciplina, si prevede che l’ente creditore non debba più comunicare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’esito dell’istruttoria al debitore e all’agente della riscossione. La soppressione di tale adempimento, che nella realtà limita l’operatività dell’ente, consentirà a quest’ultimo di poter rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni. Fino alla comunicazione di tale esito, si prevede la sospensione del termine di 200 giorni (previsto dall’art. 53, comma 1 del D.P.R. n. 602/ 1973) che comporta l’inefficacia del pignoramento eventualmente già eseguito.

Autore: redazione fiscal focus

Patent box: le questioni da risolvere

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una questione è stata risolta ed è quella relativa alla modalità di esercizio dell’opzione. Infatti con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Ma restano ancora numerosi i nodi da scogliere e le risposte devono essere date a breve, per permettere a tutti una completa valutazione sulla convenienze dell’adesione al regime del patent box.

Esercizio dell’opzione: pronto il modello – Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia. Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

Pertanto chi intende esercitare l’opzione per il periodo d’imposta 2015 dovrà provvedervi entro la fine dell’anno in corso e l’opzione avrà efficacia fino al 2019.

Il ruling – Una delle questioni che andrà risolta al più presto è quella relativa alla determinazione dei compenti negativi e positivi per chi utilizza direttamente il bene immateriale. Si ricorda che in caso di utilizzo diretto degli intangibles sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling.

In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

Si tratta, in sostanza, di un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate. L’accordo, che ha una durata di 5 anni, è vincolante per l’amministrazione finanziaria che non può procedere a rettificare gli elementi coperti dall’accordo stesso.

Ad oggi non sono note le modalità per l’instaurazione del contradditorio con l’Amministrazione Finanziaria. Senza il preventivo contradditorio con l’Agenzia, l’opzione non potrà essere esercitata.

E’ se si genera una perdita? – Altra questione che andrà presto chiarita è relativa allo sfruttamento dei beni immateriali per i quali nel periodo iniziale si genera una perdita, in quanto il medesimo bene non esplica i propri effetti sui ricavi. In tale caso ci si chiede come deve essere trattata tale perdita, con autorevoli autori che sostengono la di consentire la deducibilità piena e immediata di tali perdite dal reddito d’impresa. Si attendono immediati chiarimenti sul tema.

Relazione tra costi e attività di R&S – Il co. 41 della Legge di Stabilità 2015 definisce le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione in questione. In particolare si prevede che l’opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

Su tale condizione si pone la necessità di stabilire se debba esservi una proporzionalità tra reddito agevolabile e costi di ricerca e sviluppo relativi all’intangibile sostenuti nel periodo di imposta. Tale necessità deriva dall’impostazione dell’OCSE, in base alla quale il reddito agevolato non deve essere eccessivamente elevato rispetto alla percentuale di costi qualificati sostenuta da contribuenti qualificati. A quanto ammonta tale percentuale?

PMI navigano al buoi – La normativa fondante il regime del patent box prevede delle modalità semplificate per l’accesso al ruling da parte delle piccole e medie imprese. Queste modalità semplificate sono tutt’ora sconosciute.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Proroghe di vecchie CIGS: vale il termine di 25gg

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Si applica la disciplina previgente in caso di proroghe CIGS presentate dopo il 24 settembre 2015

Qualora un’impresa abbia chiesto la CIGS per riorganizzazione o ristrutturazione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015) e voglia ora prorogare l’intervento salariale straordinario in favore dei propri dipendenti, deve presentare istanza entro il termine di 25 gg dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. In tali casi, quindi, si applica la normativa previgente che concede, in luogo dei 7 gg attualmente previsti, un arco temporale più ampio per le imprese.

L’interpretazione ministeriale è supportata dal fatto che, secondo la vecchia normativa, l’articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a 12 mesi, sia pure nell’ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.
I medesimi principi si applicano anche alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate dal 24 settembre 2015.
Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 30/2015.

Campo di applicazione – Altro interessante chiarimento è giunto in merito al campo di applicazione della nuova CIGS, con particolare riferimento all’art. 20, co. 1, lett. f) del Decreto in trattazione. Quest’ultima disposizione, nel dettaglio, precisa che rientrano nel campo di applicazione le “imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi”. Sul punto, il Ministero del Welfare tiene a sottolineare che nel concetto di “trasformazione” rientra, altresì, anche il concetto di “manipolazione”. Quindi, anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell’istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all’art. 20, co. 2, lett. a).
Crisi aziendale a causale d’intervento – Terzo e ultimo chiarimento riguarda la fattispecie della crisi per cessazione di attività. Al riguardo, è stato chiarito che, con riferimento all’unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente, del trattamento CIGS per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento CIGS, per qualunque causale, in quanto l’unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Cassetto previdenziale: nuove funzionalità per i committenti

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Nasce la funzione della “Bidirezionalità”: ampliati i servizi telematici per i committenti della Gestione separata INPS

Il Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata INPS si arricchisce di una nuova funzionalità. Infatti, a decorrere dal 6 ottobre 2015, all’interno del menu “Comunicazione Bidirezionale” è stata inserita la funzione “Bidirezionalità”, che comprende i seguenti sottomenu: “Comunicazioni irregolarità da leggere”; “Comunicazioni irregolarità lette”; “Lista richieste”; “Nuova richiesta” e “Istanze Online”.

Con riferimento all’opzione di “Nuova richiesta” è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate, strettamente collegate alle funzionalità previste per il Cassetto Previdenziale per i Committenti.

Pertanto, in fase di composizione di una nuova comunicazione, è necessario indicare:

  • indirizzo e-mail e numero di telefono (è obbligatorio inserire almeno uno dei due);
  • oggetto della richiesta. Per l’oggetto è prevista una struttura ad albero a due livelli che guida l’utente. La selezione dall’elenco predefinito consente di canalizzare in modo puntuale la richiesta così da ottenere una risposta dalla sede competente;
  • altri dati facoltativi quali il consenso a ricevere notifiche via mail o sms, numero di telefono fisso, fax.

Dopo aver premuto il tasto “invia”, la richiesta viene inserita e l’utente potrà trovarla all’interno del link “Lista richieste”.

Al riguardo, non bisogna dimenticare che per l’accesso ai servizi telematici è necessario essere in possesso del Pin dispositivo.

A comunicarlo è stato l’INPS con il messaggio n. 6838/2015.

Cassetto previdenziale – Il Cassetto previdenziale per i committenti della GS INPS è stato reso operativo a decorrere dal 31 dicembre 2012 (INPS msg. n. 6838/2013) e nasce dall’esigenza di facilitare i soggetti contribuenti operanti nell’ambito della Gestione Separata nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.Infatti, l’utilizzo del canale telematico semplifica e facilita notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi. Esso offre all’interessato una visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’INPS.

Il Cassetto, in particolare, è riservato ai committenti di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), alle figure ad essi assimilate ed agli associanti, nonché agli intermediari autorizzati ad operare per loro conto.

Le funzioni – Attraverso questo nuovo applicativo, gli utenti possono utilizzare le varie attività di consultazione previste per: visualizzare la posizione anagrafica dell’azienda; accedere, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, alla lista dei collaboratori; visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al Legale Rappresentante, tutte le denunce Emens presentate; visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce Emens da lui inviate; visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati; gestire l’attività di delega all’accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe. Particolarmente significativa è la funzione di delega diretta, riservata ai committenti persone fisiche e ai Legali Rappresentanti che, nel rispetto dell’ambito di applicazione della L. n. 12/79, offre la possibilità di delegare un soggetto di propria fiducia, visualizzare, modificare o cessare una delega già rilasciata.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Sgravio contributivo triennale: aspetti di compatibilità con altri incentivi

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Lo sgravio contributivo triennale è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2011). Infatti, per l’esonero contributo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) vige la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Di conseguenza, se per esempio un datore di lavoro volesse assumere un lavoratore con più di 50 anni di età disoccupato da oltre 12 mesi o di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere), non sarà possibile godere di entrambi gli incentivi in trattazione. Semmai, è possibile godere prima del 50% dei contributi dovuti (art. 4, co. 8-11 della Legge 92/2012), per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge 190/2014 (importo massimo conguagliabile di 8.060 euro per 36 mesi) per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.

Facciamo un esempio. Il 1° giugno 2015 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla scadenza (31.08.2015), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per trentasei mesi.

Bonus Fornero – In tali casi, è chiaro che per poter dimezzare i contributi da versare, il lavoratore da assumere deve essere in possesso di tutte le caratteristiche individuate dalla legge. A tal fine, quindi, è necessario che:

  • il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;
  • la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • la donna infra-cinquantenne, che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Lavoratori in mobilità – Analogo discorso finora visto è applicabile anche per le assunzioni agevolate di lavoratori collocati nelle liste di mobilità (L. n. 223/1991). Infatti,è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.

Sul punto, è bene precisare che il datore di lavoro ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L. 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.

Incentivi cumulabili – L’esonero contributivo introdotto, invece, è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (es. Garanzia Giovani). Infatti, il datore di lavoro che intenda assumere, mediante il contratto a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dall’art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino a un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.

Autore: redazione fiscal focus

Voluntary disclosure: dal 10 Novembre istanze al Centro operativo di Pescara

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/142716 del 06.11.2015

Le istanze inviate a partire dal prossimo 10 Novembre, al fine di consentire un’efficiente lavorazione delle istanze già pervenute alle Direzioni Provinciali competenti, usufruendo del differimento dei termini di attivazione della procedura di collaborazione volontaria disposto dall’art. 2 del decreto legge 30 settembre 2015, sono assegnate per la loro gestione ad una specifica articolazione dell’Agenzia delle entrate, individuata con il presente Provvedimento nel Centro operativo di Pescara.

La relazione di accompagnamento e la documentazione a corredo all’istanza di voluntary disclosure, sono trasmesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata alla casella del Centro operativo di Pescara vd.cop@postacert.agenziaentrate.it.

E’ da evidenziare che si fa riferimento esclusivamente alle istanza inviate per la prima volta. Per le integrazioni di istanze già presentate prima del 10.11.2015 si dovrà inoltrare la richiesta alla Direzione Regionale competente.

L’unica eccezione è rappresentata dalla Direzione Provinciale di Bolzano che mantiene la gestione delle istanze di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, anche se presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015.

Si prevede inoltre che un ulteriore provvedimento sarà emanato a seguito del completamento dell’iter di conversione in legge del decreto legge 30 settembre 2015, n. 153 per assegnare al medesimo Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione del complessivo procedimento e per gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione delle istanze.

Nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.

Autore: redazione fiscal focus

No all’ipoteca sull’immobile del Fondo

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Sui beni del fondo patrimoniale non è consentito adottare misure a garanzia del credito erariale. È quanto emerge dalla sentenza n. 1362/01/15 della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.

Un contribuente ha ottenuto l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione su di un immobile conferito in fondo patrimoniale.

L’uomo ha fatto presente che la misura cautelare era originata al mancato pagamento di due cartelle esattoriali che erano state impugnate davanti al giudice tributario e che l’Agenzia delle entrate aveva emesso provvedimento di sospensione a norma dell’art. 15 del D.P.R. n. 46/1999. Quindi l’iscrizione era illegittima per due ordini di motivi: per la sospensione disposta dall’ente impositore e poi perché sull’immobile conferito nel fondo patrimoniale grava un vincolo di inespropriabilità.

Dal canto suo il concessionario della riscossione ha difeso il proprio operato deducendo che l’art. 170 del codice civile fa espresso riferimento all’esecuzione sui beni del fondo e non anche all’attività cautelare in cui si concreta l’iscrizione dell’ipoteca.

Ebbene, tanto i giudici di primo grado quanto quelli d’appello hanno ritenuto fondata l’impugnazione del contribuente.

Nelle motivazioni della sentenza della CTR calabrese – confermativa di quella di prime cure – si legge: “l’unica prospettazione difensiva del concessionario della riscossione concernente la legittimità dell’iscrizione ipotecaria va disattesa. Equitalia Sud Spa non contesta, invero, che il bene sia stato conferito nel fondo patrimoniale né, tantomeno, deduce che il contribuente non avrebbe dimostrato la sussistenza di altre condizioni ostative alla iscrizione (va, sul punto, ricordato che, alla stregua della costante giurisprudenza formatasi in materia, l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria- il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicché, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità – vedi Cassazione civile, sez. III, 05/03/2013, n. 5385), ma, a sostegno dell’appello, evidenzia soltanto che l’iscrizione sarebbe legittima in quanto l’art. 170 del codice civile fa espresso riferimento al divieto di esecuzione sui beni del fondo e non anche all’attività cautelare in cui si concreta l’iscrizione dell’ipoteca. L’assunto è contraddetto dalla giurisprudenza appena ricordata, e, peraltro, non tiene conto dello stretto collegamento tra misura cautelare ed esecuzione, cui la prima è finalizzata”.

Insomma, del tutto inutilmente il concessionario della riscossione ha sostenuto la legittimità dell’atto d’iscrizione ipotecaria. Per i giudici calabresi non si può ritenere che alla stregua della vigente normativa sussista solo il divieto di procedere a esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale sicché sarebbe consentito adottare misure a garanzia del credito.

Autore: redazione fiscal focus

Sottoscrizione accertamenti. Insufficiente la semplice delega

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una decisione della CTP di Enna

Se il contribuente eccepisce il difetto di sottoscrizione quale causa di nullità dell’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio finanziario è tenuto a dimostrare la qualifica dirigenziale di chi ha firmato l’atto al posto del capo dell’ufficio. È quanto emerge dalla sentenza 1122/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

Il collegio siciliano di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente annullando, per l’affetto, gli avvisi di accertamento oggetto di causa essendo l’Ufficio è venuto meno all’onere probatorio in ordine al corretto esercizio della delega di firma. Più precisamente, l’Ufficio resistente non ha dimostrato che il “Capo team” che aveva sottoscritto gli avvisi, su delega del direttore, fosse in possesso dei requisiti per esercitare la funzione.

Quando l’Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio che ci occupa, ha prodotto la delega di firma del Direttore provinciale al “Capo Team”, effettivo firmatario degli atti impugnati, astenendosi però dal precisare se il medesimo appartenesse o meno alla carriera dirigenziale. Ebbene, questa mancanza dell’amministrazione ha favorito il ricorrente, che ha ottenuto l’annullamento della ripresa fiscale.

In motivazione si legge: “[…] ritiene la commissione che sia fondata l’eccezione di nullità degli avvisi impugnati per mancata sottoscrizione degli stessi da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate di Enna. Vero è che il direttore dell’Agenzia può delegare tale compito a un funzionario dell’Agenzia medesima della nona qualifica funzionale, ma in tale ipotesi, in presenza di specifica eccezione di parte, l’Agenzia resistente avrebbe dovuto produrre in giudizio non soltanto la delega conferita al capo team con attestazione del valore della controversia entro i cui limiti la stessa poteva essere esercitata, ma, soprattutto, attestazione in ordine all’effettivo possesso, da parte del capo team delegato firmatario degli avvisi impugnati, della qualifica necessaria per poter ricevere tale delega e legittimamente operare in ragione di essa. Detta attestazione non risulta essere stata prodotta e invero alcunché è stato dedotto, dall’Agenzia delle entrate resistente, in ordine al possesso, da parte del (omissis), come già evidenziato firmatario degli avvisi impugnati, della nona qualifica funzionale, la sola che lo avrebbe legittimato a operare e a sottoscrivere su delega del direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna. In assenza di tale attestazione e considerato che gli avvisi di accertamento impugnati non risultano sottoscritti dal direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate di Enna, detti avvisi devono ritenersi nulli”.

Gli stessi principi sono stati espressi dalla CTP di Enna nella sentenza 1076/03/14.

Autore: redazione fiscal focus

Cartella esattoriale: il pagamento non riconosce il debito

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una sentenza della CTP di Varese

Pagare delle somme derivanti da una cartella di pagamento non equivale a riconoscere il debito, con la conseguenza che non si hanno effetti sul decorso della prescrizione, né sul diritto del contribuente di contestare la pretesa.

È quanto emerge dalla sentenza n. 156/05/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese.
Ai sensi dell’art. 1988 del Codice civile, la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Il riconoscimento del debito – che secondo la giurisprudenza può realizzarsi attraverso un qualsiasi comportamento che produca l’ammissione dell’esistenza del diritto – riveste carattere fondamentale sotto il profilo della prescrizione, poiché ai sensi dell’articolo 2944 del codice civile “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Ora, con la sentenza in argomento, la CTP di Varese ha escluso che il pagamento di alcune somme portate da una cartella di pagamento abbia avuto effetto interruttivo della prescrizione, come invece ritenuto dal concessionario della riscossione, posto che l’atto di riconoscimento di debito, di cui all’art. 1988 c.c., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 del c.c., non solo deve provenire da soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro e univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui (Cass. civ. III sentenza 24/11/2010 n. 23822).
Si deve inoltre ritenere che “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Anche lo Stato e, quindi, la Pubblica amministrazione soggiace alla prescrizione ordinaria”.
I giudici varesini hanno quindi accolto il ricorso del contribuente dichiarando però la compensate le spese di lite, in ragione della particolarità e complessità della questione trattata.

Autore: redazione fiscal focus

Reverse charge Iva: possibile applicazione anche per pc e tablet

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Una nuova misura, forse solo temporanea, che riguarda l’estensione dell’applicazione del reverse charge, ovvero quel particolare meccanismo in base al quale, in deroga all’art. 17, co. 1, D.P.R. 633/1972, gli obblighi dell’assolvimento dell’IVA sono “traslati” dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente. Tale strumento è generalmente utilizzato negli scambi intracomunitari con la principale finalità di cercare di tamponare l’evasione dell’imposta. In molti settori, infatti, tale evasione viene perpetrata attraverso il mancato versamento dell’IVA da parte del soggetto cedente o prestatore, che solitamente è il debitore dell’imposta.

La stessa ragione sembra alla base della possibile estensione del revers chargealle cessioni di pc, tablet, laptop e console da gioco. E’ quanto prevede uno schema di dlgs esaminato solo in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, che sta valutando le modalità tecniche per l’adeguamento dell’articolo 17 del dpr n. 633/72 alla normativa sovranazionale.

Le suddette modifiche al Decreto IVA recepirebbero quanto previsto dall’art. 199-bis della Diretta 2006/112/UE che prevede quanto segue:

Fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

  1. c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  1. d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

Esercitando tale facoltà, il Legislatore ha in cantiere la modifica normativa in commento, introducendo nell’art. 17 del Decreto IVA una nuova lettera c), in base alla quale il reverse charge è applicabile fino al 31.12.2018 alle seguenti operazioni:

  • le cessioni di console da gioco, pc, tablet e laptop;

Da verificare il testo della norma e la sua compatibilità con le richiamate disposizioni comunitarie.

Si prevede inoltre che l’applicazione del reverse charge per le cessione di telefonino e microprocessori sia applicabile fino al 31.12.2018.

Autore: redazione fiscal focus

Dichiarazione di emersione. Benefici solo se spontanea

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 3 novembre 2015

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare blocca l’intimazione dell’INPS a pagare i contributi omessi solamente laddove avanzata prima dell’inizio degli accertamenti ispettivi, anche da parte della Guardia di finanza.

È quanto si ricava dalla sentenza n. 22412/15 della Sezione Lavoro della Suprema Corte.

La controversia ha riguardato una cartella esattoriale con cui è stato intimato a una Spa il pagamento, in favore dell’INPS, di oltre 676 mila euro a titolo di contributi omessi e sanzioni.

La Spa ha proposto impugnazione deducendo l’infondatezza della pretesa essendo stata presentata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 383/01, la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, con apposita richiesta di far valere la stessa anche come proposta di concordato tributario e previdenziale; procedura quest’ultima portata a termine con l’effettuazione dei pagamenti dovuti.

Ebbene, la Corte d’appello di Torino – il cui verdetto è finito sotto la lente d’ingrandimento dei supremi giudici, cha l’hanno confermato – ha disposto il rigetto l’impugnazione proposta dalla società, atteso che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ove avanzata dopo l’inizio degli accertamenti ispettivi (condotti nella specie dalle Fiamme Gialle) e non spontaneamente, preclude all’impresa di usufruire dei benefici di cui al sopra citato art. 1 della L. 383.

Anche per gli ermellini, ai fini dei benefici di cui all’art. 1 della L. 383/01, rileva la spontaneità dell’iniziativa imprenditoriale; fattore che nella specie è mancato, posto che la dichiarazione di emersione è stata presentata nel corso degli accertamenti ispettivi dei quali la ricorrente era certamente a conoscenza.

A un certo punto delle motivazioni della sentenza della S.C. si legge: “Nella specie gli accertamenti ispettivi, per il tramite dalla Guardia di Finanza, erano senz’altro iniziati ai sensi della norma in questione, non potendosi ritenere che essi debbano anche essere conclusi e notificati al contribuente,essendo il beneficio in questione collegato alla spontaneità della dichiarazione, che non potrebbe configurarsi in caso di accertamenti già in atto, di cui peraltro l’azienda sia a conoscenza, come in punto di fatto accertato dalla sentenza impugnata, ove si è evidenziato che la legale rappresentate della società (omissis) venne contattata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo per ottenere la documentazione aziendale inerente il periodo (omissis), documentazione da essa consegnata ed acquisita in data (omissis), allorquando la Guardia di Finanza consegnò almeno parte di tale documentazione all’INPS”.

Insomma, nulla da fare per la ricorrente Spa, che ora dovrà pagare anche le spese processuali.

La normativa di riferimento, a giudizio della Suprema Corte, è chiara, né vale il richiamo alle circolari ministeriali (nella specie il riferimento è alla circolare del Mef 11.10.1988 n. 88, la quale parla di “formale conoscenza” dell’inizio dei controlli): le circolari sono atti interni della P.A. che non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore dei privati, né sono vincolanti per il giudice (Cass. n. 2123/73, n. 14619/00 e n. 21461/07).

Autore: redazione fiscal focus

Jobs Act dei lavoratori autonomi: è tempo di rafforzare le tutele

 Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

La Lapet chiede una riduzione dell’aliquota contributiva della GS INPS al 24%, mediante un decremento progressivo di un punto percentuale annuo

È risaputo che da anni i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS sono vittime di una forte pressione contributiva, che spesso porta al conseguente abbandono dell’attività professionale intrapresa per trovare nuovi sbocchi lavorativi. La Lapet, infatti, ha confermato che – oggi più che mai – è necessario un intervento per ovviare a tale situazione, anche alla luce dei dati che vedono nel 2014 un calo di quasi il 10%, (-8,6%) rispetto all’anno precedente, di iscritti alla Gestione separata INPS. Inoltre, mentre i collaboratori sono diminuiti del 2,4 %, i professionisti hanno registrato un calo ben più marcato del 30,1%.

“Un trend negativo che non deve stupire – ha commentato Roberto Falcone presidente nazionale Lapet – Era facilmente prevedibile che, dopo il boom degli anni passati, il perdurare della forte pressione contributiva, avrebbe portato alla fuga dalla gestione separata, con il conseguente incremento del sommerso. È dunque giunto il momento di intervenire a favore di tutti quei professionisti che tra l’altro, in questo periodo di recessione, continuano a contribuire seriamente alla creazione di ricchezza nazionale”.

Nuove professioni – Sul punto, una recente indagine svolta da CNA Professioni ha evidenziato che negli anni della crisi il numero dei professionisti è aumentato in maniera significativa, in particolar modo quello dei professionisti non organizzati in ordini o collegi. Si tratta delle nuove professioni, quelle di cui dalla Legge n. 4/2013. “Per questo motivo servono interventi normativi organici, concreti e tempestivi, realmente in grado di liberare le energie positive di un numero crescente di professionisti. – ha aggiunto Giorgio Berloffa presidente Cna Professioni – È evidente, infatti, nonostante l’ampia portata di detti fenomeni economici e sociali, il ritardo del nostro Paese a dotarsi di un sistema organico di misure rivolte a ottemperare esigenze e peculiarità delle attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo, i veri professionisti. Per tale motivo guardiamo con fiducia le misure contenute nel ddl Stabilità 2016 e collegato. Tra queste, in materia previdenziale, il blocco dell’aliquota contributiva al 27 % anche per 2016, rappresenta certamente un intervento molto importante”.

Ridurre aliquota INPS – Al riguardo, è doveroso ricordare che l’attuale normativa (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero) prevede un incremento delle aliquote contributive, in maniera indiscriminata, per tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, fino al 33% a decorrere dall’anno 2018. Incremento introdotto con il dichiarato intento di contrastare il fenomeno del rapporto di lavoro subordinato, mascherato da attività di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.

È superfluo affermare che il legislatore avrebbe dovuto prevedere una diversa disciplina per i professionisti iscritti alla gestione separata, i quali da tale fenomeno risultano totalmente estranei e la cui genuina attività autonoma non può essere assimilata ad eventuale attività fraudolenta di collaborazione coordinata e continuativa. – ha aggiunto Falcone – Riteniamo pertanto necessario introdurre misure strutturali, che riconfigurino il complessivo onere contributivo e non norme di proroga, anno per anno”.

Difatti, la Lapet sostiene da anni la volontà di introdurre un sistema previdenziale che preveda un onere contributi pari al 24 %, con un decremento progressivo di 1 punto percentuale annuo. “L’aliquota al 24 % – ha precisato Falcone – da un lato è rispettosa del principio di equità contributiva nei confronti di tutti i soggetti iscritti, dall’altro consente l’adeguatezza delle future prestazioni pensionistiche”.

Accertamento. Per l’IRAP il termine non raddoppia

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Le violazioni non hanno rilevanza penale

Il raddoppio dei termini per l’esercizio dell’attività accertatrice, in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 331 c.p.p., non opera con riguardo all’IRAP, poiché le dichiarazioni che costituiscono oggetto materiale dei reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000 sono solamente quelle relative alle imposte sui redditi e all’IVA.

È quanto ha affermato la Commissione Tributaria Provinciale di Como nella sentenza n. 514/02/15.

Nel caso di specie la CTP ha ritenuto operante il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 per la notifica dell’accertamento oggetto di causa, eccetto che per la pretesa relativa all’IRAP.

Per la Cassazione (sentenza n. 4906 del 2015) – hanno evidenziato i giudici comaschi – è errata l’inclusione dell’IRAP nella quantificazione dell’imposta evasa non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico.

Inoltre, le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato di cui all’articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000 (contestato nella fattispecie) sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali IVA (v. circolare del Ministero delle finanze n. 154/E del 4/8/2000, che motiva l’esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito).

L’articolo 4 D.Lgs. n. 74/2000, che configura un reato di pericolo concreto, tutela il bene giuridico patrimoniale dalla percezione del tributo ed è all’indebito vantaggio d’imposta, deducibile dalle correlate dichiarazioni annuali, che deve farsi riferimento per l’individuazione del profitto del reato (Cass., Sez. 3 pen. 11147/2011). “Delle imposte evase” – si legge allora in sentenza– “come indicate dall’agenzia dovrà tenersi conto pertanto di quanto sopra menzionato con riferimento all’esclusione dell’Irap (vedi sul punto anche Ctp Lombardia Brescia, sezione X, 16/4/2014, n. 34) non essendo legittimo il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento di cui all’art. 43 terzo comma dpr 29/9/1973 n. 600 con riferimento all’imposta succitata. Il raddoppio dei termini è invece legittimo per le altre imposte ai fini reddituali e Iva, essendo stato chiaramente specificato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25/7/2011 n. 247 che il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento previsto dal dl n. 223/2006 è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale (…)”.

Insomma, poiché il raddoppio dei termini opera in presenza di violazioni tributarie per le quali esiste un obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 e poiché le violazioni relative all’IRAP non comportano tale obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria è da escludere che l’istituto in parole possa operare per questo tributo.

Imposta di successione: le novità per la dilazione

Premessa – Ai sensi della formulazione originaria del comma 1 art. 38 D.lgs. n. 346/1990, al contribuente che riceve avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate liquida l’imposta di successione, può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20% delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione e versare il rimanente importo in 5 rate annuali posticipate. La dilazione è richiesta alla stessa Agenzia delle Entrate e da questa accordata o negata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi.
Ad ogni modo la dilazione è concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalità relativi alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetti all’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa.
Inoltre, il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell’attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo all’importo da dilazionare, maggiorato dell’ammontare dei crediti garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti.Le nuove regole per la dilazione – Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015 del d.lgs. n. 159/2015 (“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”), è sostanzialmente modificato il predetto art. 38 del d.lgs. n. 346/1990.
In particolare, sulla base del novellato art. 38, fermo restando la necessità di eseguire, entro 60 giorni dalla notifica, il versamento di almeno il 20% dell’importo indicato nell’avviso di liquidazione, l’erede, dall’entrata in vigore del decreto, può rateizzare il restante importo in modo automatico senza la necessità di ottenere l’autorizzazione da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Il numero delle rate è fissato in 8 trimestrali (prima erano 5 rate annuali). Tuttavia, per importi superiori a ventimila euro, il numero massimo di rate trimestrali è fissato in 12. Inoltre, la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro e non occorre più prestare garanzia.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta liquidata. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La decadenza del beneficio – Il d.lgs. n. 159/2015 interviene modificando anche le cause di decadenza dal beneficio della rateizzazione. Prima della modifica, il comma 5 dell’art 38 disponeva che il contribuente, salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decadeva dal beneficio della dilazione se non provvedeva al pagamento delle rate scadute entro 60 giorni dalla notificazione di apposito avviso. Era tuttavia in facoltà dell’ufficio competente concedere una nuova dilazione.
In base al nuovo comma 3 del predetto art. 38, invece, è il mancato pagamento della somma pari al 20% dell’imposta liquidata, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, ovvero il mancato pagamento di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, che fa decadere l’erede dalla rateazione con la conseguenza che l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.Il lieve inadempimento – E’, tuttavia, introdotto il concetto del “lieve inadempimento, in base al quale, il contribuente non decade dalla rateizzazione in due ipotesi:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso, a euro 10mila;
b) tardivo versamento della somma iniziale pari al 20%, non superiore a sette giorni.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Finanziamenti soci: necessaria la prova scritta

La documentazione utile per il corretto inquadramento

Premessa – La disciplina normativa relativa al finanziamento da parte dei soci, cerca di porre un freno alla sottocapitalizzazione delle “piccole” società. L’inquadramento del finanziamento soci non è agevole: in concreto può oscillare tra capitale di rischio e capitale di credito. Tale difficile classificazione, oltre ad essere possibile causa di contenzioso tra le parti, può ingenerare problemi di natura fiscale. 
Versamento da pare di soci – Nella prassi è in uso, soprattutto nelle società di piccole e medie dimensioni, sopperire al fabbisogno finanziario, oltre che con il ricorso a terzi (banche, fornitori), anche con l’acquisizione della disponibilità direttamente dai soci sia sotto forma di finanziamento che sia sotto forma di versamenti atipici

Finanziamento – Il finanziamento dei soci, è una operazione distinta da quella del conferimento di capitale di rischio. Con l’acquisizione di capitali tramite il finanziamento dei soci, la società si obbliga a remunerare il capitale ricevuto (se non è prevista la gratuità) pattuendone il rimborso, con una operazione che, per giurisprudenza e dottrina consolidate, è assimilabile al contratto di mutuo, di cui apprende la disciplina dettata dall’art. 1813 e seguenti del Codice Civile. In termini generali, gli apporti dei soci rappresentano erogazioni a vantaggio della società partecipata per accrescerne la dotazione finanziaria, o anche patrimoniale, necessaria per l’equilibrato svolgimento della gestione.
Individuazione – Sul piano concreto, se da un lato è facile individuare il conferimento di capitale sociale da parte del socio, dall’altro non è sempre agevole accertare se un versamento effettuato dal socio a favore della società rappresenti un reale apporto di capitale proprio o una operazione di finanziamento concessa alla società.

Convenienza – Nella prassi, invero, spesso accade che i versamenti dei soci trovino giustificazione non nella incapacità dell’azienda di acquisire credito da terzi, ma in calcoli di convenienza, tra cui, ad esempio l’arbitraggio fiscale dato dal risparmio di imposta in capo alla società, per la deduzione dal reddito di impresa degli interessi passivi maturati, se maggiore delle imposte dovute dai soci sugli interessi percepiti. Può risultare utile anche per la volontà dei soci di non superare la soglia minima del capitale sociale prevista per l’obbligatorietà del collegio sindacale e, quindi, per ottenere un risparmio in termini di costi amministrativi di gestione e per evitare le verifiche di legge che competono all’organo di controllo. Altro aspetto da considerare è la volontà di sottrarre al rischio imprenditoriale i capitali investiti nell’impresa, considerato che le somme versate a titolo di finanziamento sono rimborsabili dalla società senza i vincoli di legge dettati per il rimborso del capitale di rischio, perché l’operazione è assimilabile al contratto di mutuo.

Accordo scritto – Non di rado, nella pratica corrente, il rapporto di finanziamento non viene regolato da alcun accordo scritto e il suo trattamento si può dedurre esclusivamente dal comportamento concludente delle parti e dall’iscrizione di tale operazione tre i debiti esposti in bilancio d’esercizio. Tale modo di operare può ingenerare problemi di natura fiscale.

Comunicazione – Tali problematiche si riverberano anche per l’adempimento in scadenza a fine mese riguardante la comunicazione dei beni/finanziamenti soci. L’ottemperanza a tale obbligo tributario può costringere la società a raccogliere e mettere in ordine i documenti necessari ed effettuare una ulteriore utile verifica sulla correttezza di questi ultimi e del comportamento contabile relativo al finanziamento.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

730: le risposte del Fisco ai Caf

Circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015

Premessa – CAF e professionisti chiamano, Fisco risponde. Arrivano le risposte delle Entrate alle ulteriori richieste di chiarimenti sulla dichiarazione precompilata. Con la circolare n. 34/E pubblicata ieri, infatti, l’Agenzia sgombra il campo dai dubbi sorti sul visto di conformità infedele e sulla tempistica di presentazione dei modelli 730 originario e rettificativo. 
Sanzione visto infedele – La disposizione secondo cui il contribuente non è soggetto ad attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione per crediti il cui ammontare non superi 30 euro, vale anche ad escludere la punibilità per l’apposizione del visto infedele sulla relativa dichiarazione. L’ammontare di tale limite è stato innalzato a 30 euro a decorrere dal 1° luglio 2012. Il nuovo limite si applica anche per escludere la punibilità del visto infedele, per l’attività posta in essere dagli uffici a decorrere da tale data, anche se relativa a pregressi periodi d’imposta.

Come presentare il modello rettificativo – Nel caso in cui il Caf o il professionista presentino la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre, pagheranno la sola sanzione ridotta e non anche imposte e interessi, purché il versamento venga effettuato entro la stessa data. Rimane fermo che, se il modello rettificativo sia presentato per correggere un 730 originario presentato tardivamente, ossia dopo la scadenza del 23 luglio, sarà dovuta anche la sanzione per la ritardata presentazione dello stesso.

Sulla tardività vale la proroga – E’ il 23 luglio 2015 il termine superato il quale la presentazione del modello 730 s’intende effettuata tardivamente. E’ sempre da questa data quindi che decorre il termine per regolarizzare la violazione della tardività. Le Entrate chiariscono che il riferimento temporale, nel caso della tardività dei modelli, coincide con il termine prorogato dal Dpcm del 26 giugno 2015 per la presentazione del 730. Scelta questa che, prevedendo più tempo per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tendendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione Finanziaria, ha consentito ai Caf e ai professionisti di completare la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni presentate entro i termini previsti.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Riscossione: nuova possibilità di rateizzazione

Premessa – I contribuenti che avevano perso la possibilità di rateizzare i debiti con il fisco, perché erano decaduti, hanno la possibilità di richiedere di nuovo un piano di rateizzazione. Lo annuncia Equitalia in una nota. La domanda, che si può presentare da ieri fino al 21 novembre, riguarda i contribuenti “decaduti” negli ultimi 2 anni.

Novità riscossione – E’ di fatto diventato operativo il Decreto Legislativo che prevede le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme di materie di riscossione” che, tra l’altro, prevede a regime anche la possibilità, per le nuove rateizzazione, di essere sempre riammesso alle rate (ma saldando subito le rate scadute) e lo stop ai pagamenti in caso di sospensione da parte di un giudice. Ecco come Equitalia spiega le novità scattate ieri.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. – Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la domanda entro il 21 novembre. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’Area Cittadini e nell’Area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it.

Limiti – Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Riammissione per le nuove rateizzazioni – Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. – Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Professionisti. Prescrizione quinquennale per la Cassa

Le sanzioni connesse al mancato versamento dei contributi previdenziali alla Cassa professionale si prescrivono in cinque anni.
È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione – Sesta Sezione (L) – con la sentenza n. 20585/15, pubblicata il 13 ottobre.

Nel caso esaminato, una Cassa di previdenza ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un proprio iscritto e l’originaria pretesa (oltre 70mila euro) è stata ridotta drasticamente dai giudici di merito nel giudizio di opposizione instaurato dall’intimato. Dal che il ricorso per cassazione in quanto, ad avviso dell’ente previdenziale, le sanzioni dovevano ritenersi assoggettate al termine decennale di prescrizione e non già quinquennale; ma la Cassazione ha respinto il ricorso perché “le sanzioni civili costituiscono una conseguenza automatica, legalmente predeterminata, dell’inadempimento o del ritardo e assolvono una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si sommano”. Pertanto il credito vantato dall’ente previdenziale “ha la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale e, pertanto, resta soggetto al medesimo regime prescrizionale”, ossia quinquennale.

Gli ermellini hanno osservato che l’art 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie – termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) – e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto quindi operante la prescrizione quinquennale per varie ipotesi di sistemi previdenziali categoriali: ad esempio ingegneri e architetti, commercialisti e geometri (Cass. n. 4050/2014; n. 9525/2002; n. 11140/2001 etc.).

Il tenore della disposizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, secondo i supremi giudici, non lascia spazio a interpretazioni diverse: da essa si evince che il legislatore ha inteso regolare l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti. Infatti la previsione di cui alla lettera b), riferita a “tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, è onnicomprensiva e non lascia fuori nessuna forma di previdenza obbligatoria. Né può ritenersi che l’art. 3, comma 10, contenga il richiamo a una disposizione in tema di sospensione dei termini di prescrizione (art . 2, comma 19, D.L. n. 463/83, conv. con mod. in L. n. 638/83), che non si applicherebbe ai liberi professionisti. Tale circostanza, infatti, non esclude la portata generale e organica della normativa in questione, la quale si applica a “tutte” le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatorie, comprese quelle relative ai liberi professionisti.

Gli ermellini hanno poi avuto modo di ricordare che, per i contributi relativi al periodo precedente la data di entrata in vigore della legge 395, è stato mantenuto il termine decennale di prescrizione in presenza di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente. Per le contribuzioni successive a detto periodo, invece, la situazione delle Casse non appare dissimile da quella degli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, onde un’eventuale diversità di trattamento con riguardo al termine di prescrizione sarebbe ingiustificata e irragionevole.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Semplificazioni nei rapporti di lavoro: focus dei CdL

I CdL completano l’analisi sul “Decreto Semplificazioni”: pari opportunità, cessione ferie e permessi, comunicazioni telematiche e lavoro estero le principali novità

Nel giro di pochi giorni, arriva dalla Fondazione Studi CdL la terza circolare (la n. 21/2015) che analizza il provvedimento sulle “semplificazioni” (D.Lgs. n. 151/2015), entrato in vigore il 24 settembre 2015. Tra le novità più importanti, vi è da segnalare la previsione che obbliga alla trasmissione telematica alla DTL competente dei contratti collettivi di secondo livello qualora si intenda fruire di benefici contributivi e di altre agevolazioni connesse alla stipula. 
Diverse misure, invece, sono rinviate a decreti attuativi quali il Libro Unico del Lavoro (LUL) ed il completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro.
Ancora, parte la cessione di ferie e permessi dei lavoratori. In buona sostanza, i lavoratori potranno cedere a loro colleghi una quota per assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Misura, condizioni e modalità per l’effettiva possibilità di disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi.

Puntuale, poi, l’analisi delle novità in materia di pari opportunità. “Telematizzare i processi informativi e di comunicazione”, spiega Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, “è un’attività che dovrebbe portare ad un’ampia e più efficace interlocuzione. Non può essere invece utilizzata per chiudersi e schermarsi dietro un indirizzo email da cui far partire risposte istituzionali sì ma anonime. Telematizzare i processi non può voler dire impedire il contatto fisico tra gli utenti e la P.A. Anzi, tutt’altro. L’innovazione”, continua, “deve portare benefici e non complicare i rapporti; e questo dipende esclusivamente dagli attori, da coloro che a valle devono applicare le norme.

Comunicazioni telematiche – Le novità concernenti le comunicazioni telematiche, disciplinate dagli art. 14 e 16 del decreto in trattazione, prevedono che i benefici contributivi e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) debbano essere depositati in via telematica alla DTL competente. Mentre all’articolo 16 è previsto il completamento del processo di unificazione, standardizzazione ed informatizzazione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro. Si ricorda come il sistema in prima battuta era applicabile alle comunicazioni di instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, che i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti ad effettuare ai servizi per l’impiego, ora il provvedimento vuole generalizzare linguaggio e modalità delle comunicazioni.

In merito alla comunicazione delle singole chiamate del lavoro intermittente è stato istituito il modulo “UNI_Intermittenti” per il quale sono previste delle specifiche modalità di invio definite dal decreto interministeriale del 27 marzo 2013. Da ultimo il Ministero del Lavoro ha sospeso l’utilizzo delle nuove modalità di comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio, previste dall’articolo 49, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, anche se per ora continuano ad applicarsi le precedenti modalità (Ministero del Lavoro nota n. 3337/2015).
LUL – Per quanto riguarda il Libro Unico del Lavoro, all’art. 15 è previsto che – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il datore di lavoro è obbligato a tenerlo in modalità telematiche presso il Ministero del Lavoro.

Lavoro estero – Altra semplificazione concerne la preventiva autorizzazione per impiegare lavoratori italiani o comunitari nei paesi extraUE, che ora viene meno grazie all’art. 18 del D.Lgs. n. 151/2015. Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Cessione ferie e riposi – è previsto, inoltre, l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.
Nello specifico l’articolo 24 prevede che, fermo restando l’indisponibilità dei diritti previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, l’eventuale quota aggiuntiva di ferie e/o di permessi possono essere ceduti dai lavoratori aventi diritto ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro. Tale possibilità è tuttavia consentita esclusivamente per le seguenti finalità: assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Reperibilità durante la malattia – L’art. 25 del D.Lgs. n. 151/2015, rimanda ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro che vada a regolare le casistiche di esenzione dal controllo di reperibilità durante lo stato di malattia. Allo stato attuale, infatti, le Unità Sanitarie predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Sgravi per assunzioni. Sanzioni per evasione contributiva

Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 15 ottobre 2015

Fornire all’INPS un quadro della consistenza dell’obbligo contributivo non conforme al vero integra l’ipotesi di denuncia infedele, con la conseguenza che l’istituto previdenziale può legittimamente applicare all’azienda il regime sanzionatorio previsto per l’evasione contributiva. 
È quanto emerge dalla sentenza n. 20845/15 della Sezione Lavoro della Suprema Corte.

Ricorre per Cassazione l’INPS, in una controversia riguardante un verbale ispettivo nei confronti di una società alla quale è stato contestato di aver fruito di sgravi contributivi senza averne diritto.

La società ha riconosciuto il proprio debito nel corso dell’ispezione, salvo poi contestare la validità dell’atto di ricognizione per un vizio riguardante la sua sottoscrizione; ma il documento è stato ritenuto inoppugnabile dalla Corte d’appello, che ha pure dichiarato la non spettanza degli sgravi per i dipendenti assunti dalla società negli anni 2000, 2001 e 2002. La Corte territoriale ha ravvisato un’ipotesi omissione contributiva, con applicazione delle relative sanzioni.
Ebbene, proprio con riguardo al regime sanzionatorio, l’INPS ha lamentato l’errore di diritto del giudice di merito e la Suprema Corte ha accolto tale censura.

Gli ermellini hanno ricordato l’orientamento, oramai pacifico, secondo cui, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave fattispecie di “omissione contributiva” di cui alla lett. a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi.

Si deve ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento – quindi la sua buona fede -, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta.

In tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

Ebbene, secondo gli ermellini, ha ragione la controricorrente INPS quando sostiene che le sanzioni applicabili alla società sono quelle per l’ipotesi evasione contributiva e non quelle, più lievi, previste per il caso di omissione contributiva, come invece sostenuto dalla Corte d’appello: “e difatti”, scrivono i supremi giudici, “l’autoliquidazione degli sgravi operata dal datore di lavoro, che ha fornito all’istituto previdenziale un quadro della consistenza dell’obbligo contributivo non conforme al vero, integra l’ipotesi di denuncia infedele”.

La società, peraltro, non ha assolto all’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, sulla base di specifiche risultanze fattuali, l’effettiva trasparenza del proprio comportamento.

Insomma, la Suprema Corte rigetta il ricorso principale della società, mentre accoglie quello incidentale dell’INPS e, decidendo la causa nel merito, dichiara che per il calcolo delle sanzioni ricorre l’ipotesi di evasione contributiva. Conferma nel resto la statuizione del giudice di secondo grado.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Controlli a distanza liberalizzati a metà

Di recente sono venuto a conoscenza che è stato modificato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Quali sono le nuove norme introdotte in merito ai controlli a distanza? Il datore di lavoro deve sempre richiedere l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali?

Il D.Lgs. n. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, all’art. 23 riscrive l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), riordinando una materia rimasta per troppo tempo immacolata. Le novità, infatti, si inseriscono in un contesto di ammodernamento della disciplina al contesto attuale, senza rivoluzionare del tutto la materia.

Innanzitutto, non servirà più l’autorizzazione del sindacato o del Ministero del Lavoro per controllare a distanza i lavoratori mediante telefonini, tablet, pc o comunque strumenti di lavoro dati in uso al dipendente. In compenso, il datore di lavoro dovrà rispettare le norme previste dal Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e informare preventivamente i lavoratori mediante la redazione di un regolamento aziendale nel quale vengono spiegati punto per punto i limiti di utilizzo di tali strumenti.

In precedenza, il vecchio art. 4 dello Stato dei Lavoratori (L. n. 300/1970) consentiva l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, esclusivamente se:

• richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro;
• previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

Dopo l’intervento del suddetto decreto legislativo, l’art. 4 ne esce in sostanza “parzialmente” liberalizzato. Infatti, se da un lato cade l’autorizzazione sindacale o amministrativa, restano comunque in piedi sia il rispetto del Codice della privacy e in particolare il provvedimento del Garante del n. 13 del 1° marzo 2007 sia la preventiva informazione ai lavoratori dei limiti di utilizzo delle apparecchiature di controllo.

A tal proposito, è importante sottolineare come la semplificazione sta anche nel fatto che la norma rimette al datore di lavoro la decisione di intendere uno strumento “necessario” per controllare a distanza i propri dipendenti. È quindi molto facile dedurre che la categoria degli strumenti in genere utilizzati a tale fine, sarà ben presto allargata, alla luce anche di una tecnologia che facilmente riesce a reperire informazioni utili al datore di lavoro.

Infine, è importante sottolineare come le informazioni raccolte dal datore di lavoro “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, quindi potenzialmente anche a fini disciplinari.

Autore: Redazione Fiscal Focus