Frode fiscale e aggravante della transnazionalità

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Penale, sentenza depositata il 19 novembre 2015

La Corte di Cassazione (Sez. 3. Pen.), con la sentenza n. 45935/15 pubblicata ieri, si èespressa in merito alla circostanza aggravante speciale prevista dall’art. 4 della Legge n. 146 del 2006, nell’ambito di un procedimento nel quale le imputazioni provvisorie hanno riguardato i reati di associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione e fiscali, corruzione di funzionari esteri, evasione fiscale.

I giudici penali di legittimità hanno “bacchettato” il giudice di merito per aver applicato l’aggravante della transnazionalità malgrado la genericità sul punto delle imputazione provvisorie. Di conseguenza è stato parzialmente accolto il ricorso proposto da uno dei soggetti coinvolti nel suddetto procedimento. Precisamente l’ordinanza gravata è stata annullata relativamente all’applicazione dell’art. 4 L. 146 del 2006, con rinvio per nuovo esame.

La Sezione Terza Penale di Piazza Cavour ha evidenziato – a beneficio del giudice del rinvio – che la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un’autonoma fattispecie di reato, ma una qualità riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro annie sia riferibile a un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale, e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:

  • il reato sia commesso in più di uno Stato;
  • il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
  • il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  • il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.

Il Supremo Collegio ha poi ricordato:

  • che il riconoscimento del carattere transnazionale, di per sé, non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge n. 146 del 2006 agli articoli 10 (Responsabilità amministrativa degli enti), 11 (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente), 12 (Attività di indagine a fini di confisca)e 13 (Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia).
  • che l’aggravante per i reati transnazionali è applicabile anche al delitto di associazione per delinquere se alla commissione del reato ha contribuito un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato, il quale è configurabile in presenza: di stabilità di rapporti tra gli adepti; minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli; non occasionalità o estemporaneità della stessa; costituzione in vista anche di un solo reato o per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale;
  • che il gruppo criminale organizzato è un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere ex art. 416 c.p. perché può trattarsi di un insieme di persone legate da rapporti stabiliti che abbia costituito un’organizzazione autonoma e distinta da quella alla quale è riferibile il reato, impegnata in attività illecite in più di uno Stato, anche minimale e priva di una formale definizione di ruoli, sebbene con occasionale o estemporanea.
Autore: redazione fiscal focus