Gestione separata INPS e cumulo di contributi: c’è possibilità di pensione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Premessa – Spesso può accadere che un soggetto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa pensionistica per poter accedere alla pensione, ma ha contributi versati in più gestioni previdenziali gestite dall’INPS (esempio gestione separata, gestione dipendenti e gestione ex Inpdap). Si tratta di anni contributivi che se presi singolarmente non permetterebbero di maturare il diritto alla pensione poiché non si raggiungono i requisiti pensionistici previsti per una specifica gestione ma che se sommati (e quindi ricongiunti) potrebbero consentire l’accesso alla pensione con la gestione separata poiché questa rappresenta l’ ultima posizione previdenziale cui si era iscritti.

In particolare, la possibilità di ricongiungere alla gestione separata i periodi contributivi versati alle altre gestioni previdenziali è espressamente prevista dall’art. 3 DM n. 282/1996 in cui è disposto che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

I requisiti necessari per l’esercizio della facoltà e i chiarimenti dell’INPS – Il predetto art. 3 DM n. 282/1996, dunque, consente l’utilizzo nella gestione separata dei periodi contributivi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo presenti in altre gestioni previdenziali.

Per avvalersi di questa facoltà è necessario avere i requisiti richiesti per esercitare l’opzione al sistema contributivo e cioè:

  1. un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
  2. possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 31/12/1995.

In merito al requisito di cui al punto 1), l’INPS con la circolare n. 184 del 18 novembre 2015 ha chiarito che occorre far riferimento all’anzianità complessivamente maturata entro la data del 31/12/1995 computando tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) posseduta dal soggetto, al momento dell’esercizio della facoltà in questione, nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/96 purché non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico e eventuali periodi coincidenti temporalmente saranno conteggiati una sola volta.

Inoltre, sono esclusi dal computo i soggetti iscritti per la prima volta dopo l’1/1/1996 (c.d. contributivi “puri”) ed anche i soggetti che, al 31/12/1995, sono in possesso di sola contribuzione in gestioni non rientranti nell’ambito di applicazione del citato articolo 3 ( es. in Casse professionali) o la cui contribuzione, anteriore all’ 1/1/1996, ha già dato luogo ad un trattamento pensionistico.

In merito al requisito di cui al punto 2), con la stessa circolare n. 184 l’istituto di previdenza chiarisce che anche in tal caso si prenderà in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), posseduta dal soggetto nelle gestioni indicate dall’articolo 3 del D.M. n. 282/1996, non sovrapposta temporalmente e non ancora utilizzata per la liquidazione di un trattamento pensionistico.

I requisiti di anzianità contributiva necessari per la facoltà di computo sono perfezionati anche sulla base del cumulo dei periodi assicurativi risultanti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni.

Infine, si precisa che non è condizione ostativa all’esercizio della facoltà in parola, la circostanza che il soggetto richiedente abbia già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni interessate dal computo o sia già titolare di trattamento pensionistico in un qualsiasi fondo.

Le prestazioni pensionistiche conseguibili – L’esercizio della facoltà di computo di cui all’art. 3 D.M. n. 282/1996 è utile ai fini del conseguimento di:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione indiretta ai superstiti;
  • pensione supplementare.

La pensione sarà erogata dalla gestione separata e quindi soggiace alla normativa prevista per i trattamenti erogati nella suddetta gestione (es. almeno 5 anni di contribuzione versata nella predetta gestione).

La domanda – Come chiarito nella circolare n. 184/2015, trattandosi di una “facoltà”, il soggetto interessato deve fare esplicita richiesta del computo nella stessa domanda di pensione e in mancanza la sede INPS cui è stata presentata domanda non è tenuta ad applicare d’ufficio l’istituto in questione.

Con l’esercizio della facoltà, il soggetto interessato consegue la pensione di vecchiaia in gestione separata in base ai requisiti anagrafici e contributivi indicati nella circolare INPS n. 35/2012 (fissati dalla legge n. 2014/2011). E’ possibile, altresì, conseguire la pensione anticipata in gestione separata con i requisiti di cui al punto 2.2. della stessa circolare n. 35 del 2012.

Quindi, ad esempio, nel 2016, potrebbe fare domanda di pensione anticipata con cumulo nella gestione separata (sempre se sussistono i requisiti per l’esercizio dell’opzione) chi compie 63 anni e 7 mesi di età ed ha 20 anni di contribuzione effettiva (di cui 5 nella gestione separata).

Autore: Pirone Pasquale