Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
La stabilizzazione dei co.co.co., oltre all’estinzione degli illeciti contributivi, fiscali e amministrativi, fa scattare anche l’applicazione dello sgravio contributivo
Doppio premio per i datori di lavoro che stabilizzano i lavoratori che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono stati erroneamente qualificati. In tali casi, infatti, oltre a godere degli effetti di cui all’art. 54, co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, ossia l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali (salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione), possono godere anche dello sgravio contributivo (futuro) del Ddl Stabilità 2016.
A sostenerlo è la Fondazione Studi CdL con il parere n. 3/2015. Il presunto dubbio sorge in relazione a due norme che sembrerebbero in contrasto con lo sgravio contributivo. In primis, l’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015 che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; e l’art. 54 del d.lgs. n. 81/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a dodici mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.
Ma in consulenti del lavoro non sembrano avere dubbi in merito. Lo sgravio contributivo spetta anche a coloro che hanno commesso un illecito nell’inquadrare erroneamente i lavoratori. Un’interpretazione, questa, motivata dal fatto che “la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore”. In altri termini, non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione. L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).
Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 81/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai singoli.
Tutto ciò è giuridicamente coerente anche rispetto a quanto stabilito con l’art. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, che lo scopo primario quello di far divenire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la forma comune di rapporto di lavoro.
Questa la posizione dei CdL. Ma quello che vi chiedo è questo: è giusto premiare, non una, ma ben due volte un datore che per anni ha usufruito di lavoratori inquadrandoli magari con partita IVA quando in realtà hanno prestato a tutti gli effetti un’attività di lavoro subordinata? È giusto che i datori di lavoro assumono “per soli 12 mesi” i lavoratori per godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali e poi, scaduto l’anno di assunzione, chissà che fine faranno i lavoratori?
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS