Iscrizione ipotecaria nulla senza preavviso

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 4 dicembre 2015

Equitalia deve comunicare preventivamente l’iscrizione ipotecaria per i debiti erariali non pagati, altrimenti il provvedimento è illegittimo per violazione del diritto del debitore alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 41,47 e 48).

In ipotesi di omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla declaratoria giudiziale dell’illegittimità, attesa la natura reale dell’ipoteca.

È quanto emerge dalla sentenza n. 24794/15 della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.

La controversia è originata da una comunicazione d’iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73, provvedimento confermato dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, il cui verdetto è stato prontamente impugnato in Cassazione dal debitore.

Ebbene, la Suprema Corte ha ribaltato le sorti del giudizio decidendo la causa nel merito alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, anche in materia d’iscrizione ipotecaria, s’impone il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

Gli ermellini hanno accolto il motivo di ricorso concernente la violazione di legge per avere la CTR ritenuto legittima l’ipoteca esattoriale oggetto d’impugnazione sebbene questa fosse stata iscritta senza alcun preventivo avviso finalizzato a indurre il debitore ad adempiere.

Il diritto al contraddittorio preventivo è sancito negli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e, secondo la Corte di Giustizia, deve trovare applicazione ogniqualvolta l’amministrazione di uno Stato membro si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto a esso lesivo. Ed è per questa ragione che le Sezioni Unite (sentenze n. 19667 e 19668 del 2014) hanno sostenuto che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, articolo 77, deve comunicare al contribuente che intende procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorniperché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia, in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.

Alla stregua di questi rilievi, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR veneta disponendo, per l’effetto, la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria impugnata.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS