Stabilità 2016: note di variazione e procedure concorsuali

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Con la Legge di Stabilità 2016 è stata ridisegnata la normativa che disciplina l’emissione delle note di variazione in diminuzione (art. 26, D.P.R. 633/1972), prevedendo in primo luogo una distinzione delle cause che legittimano l’emissione della nota di variazione e anticipando di termini di emissione della nota di variazione nei casi di cessionari e/o committenti assoggettati a procedure concorsuali. E’ proprio su quest’ultimo caso vogliamo concentrare l’attenzione in questo intervento.

Nella precedente normativa, ante Legge di Stabilità 2016, si prevedeva che nei casi di cessionari e/o committenti assoggettati a procedure concorsuali la nota di variazione potesse essere emessa esclusivamente alla conclusione infruttuosa di una procedura concorsuale o esecutiva.

La nuova formulazione normativa prevede importanti novità circa la data a partire dalla quale può essere emessa la nota di variazione.

Si prevede infatti che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale;
  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Nella sostanza la nuova norma autorizza l’emissione della nota di accredito in relazione all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i lunghi tempi necessari per la conclusione dell’iter concorsuale. In più vi è un allineamento con la normativa prevista ai fini delle imposte sui redditi (art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986), la quale prevede la deduzione dalle imposte sui redditi delle perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali già alla data di apertura alle stesse.

Per ciò che riguarda l’assoggettamento a procedure concorsuali, viene precisato che:

  • il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Inoltre, vengono individuate tre fattispecie al verificarsi delle quali una procedura esecutiva può definirsi infruttuosa:

  • nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
  • nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
  • nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS