TELEFISCO 2016 – STOP AGLI STUDI DI SETTORE PER CHI CESSA L’ATTIVITÀ

Premessa – Non saranno più necessari sia i modelli Ine sia quelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Questo perché l’obiettivo di rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, o di rapporti di lavoro irregolare, potrà essere comunque raggiunto con l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati, a cui accede l’Agenzia delle Entrate.

Modelli studi di settore – In anticipo di quattro mesi rispetto allo scorso anno, arrivano sul sito dell’Agenzia, dopo la fase di test, i 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015. Con il provvedimento di approvazione del 29 gennaio sono definite, inoltre, le caratteristiche tecniche di stampa. I modelli, in particolare, riguardano: 51 studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture; 60 studi relativi ad attività economiche del settore dei servizi; 24 studi relativi ad attività professionali; 69 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio. I contribuenti che nel periodo d’imposta 2015 hanno esercitato le attività “altre creazioni artistiche e letterarie” (codice 90.03.09) e “fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a.” (codice 32.13.09), devono compilare i relativi modelli, VK28U e WD33U, per la sola acquisizione di dati.

Cessazione attività – La novità più importante è data dall’eliminazione dell’obbligo di presentare i modelli Ine (Indicatori di normalità economica) e il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria. Con riferimento all’anno d’imposta 2015, questi due adempimenti, infatti, risultano non più necessari poiché eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l’integrazione e l’analisi delle diverse banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Super ammortamento – I modelli risultano inoltre aggiornati con le informazioni relative ai correttivi, individuate sulla base della metodologia presentata alla Commissione degli esperti lo scorso 2 dicembre e con le informazioni necessarie per gestire i “super-ammortamenti” introdotti dalla Stabilità 2016 (Legge 208/2015). In particolare sono stati introdotti nei righi F18 e F20 del modello imprese e nei righi G11 e G12 del modello per i professionisti i campi destinati a ospitare la quota parte degli ammortamenti imputabili al maggior costo ammortizzabile (40%) dei beni strumentali nuovi acquistati a partire dal 15 ottobre scorso.

Altre novità – Gli stessi quadri tengono inoltre conto dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Struttura semplificata, inoltre, per il quadro “F”: per gli studi evoluti per il periodo d’imposta 2015 è stato infatti accorpato il contenuto dei righi F14 e F15, come già fatto per gli studi evoluti per l’anno 2014, mentre nel quadro “X” è possibile rettificare il peso di alcune variabili.

AUTORE: REDAZIONE FISCAL FOCUS