Sì definitivo alla legge europea: indennizzo per la garanzia sui rimborsi Iva

La Legge europea, approvata definitivamente ieri alla Camera, porta con sé una serie di novità fiscali sia in materia di Iva che di imposte dirette, novità introdotte per evitare l’applicazione di specifiche infrazioni da parte della Ue.

Rimborsi Iva

L’articolo 7 della Legge europea riconosce una somma a titolo di ristoro per i costi sostenuti da quanti sono tenuti a prestare una garanzia all’Erario in relazione alle richieste di rimborso Iva. Tale somma è fissata nella misura dello 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. Ciò significa che tutti quei soggetti che non rientrano tra i cosiddetti “contribuenti virtuosi” e continuano a essere tenuti a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate, non sono rimborsati integralmente delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, ma piuttosto ricevono una somma forfettaria che copre solo parzialmente gli oneri sopportati dal contribuente. Inoltre, tale somma spetta solo dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il che avviene alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di accertamento/rettifica, se questo non sia stato emesso.

La nuova disciplina di favore non produce effetti per il passato. Nello specifico, si prevede che le disposizioni si applichino a partire dal nuovo anno, ovvero dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione Iva annuale per 2017 e con l’istanza infrannuale relativa al primo trimestre 2018.

Restituzione Iva non dovuta

La seconda modifica riguarda la presentazione della domanda di restituzione dell’Iva non dovuta. La stessa, in via ordinaria e a pena di decadenza, deve essere presentata nel termine di 2 anni dal versamento dell’imposta o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Se da un lato tale termine permane, dall’altro, è ora disciplinata la possibilità del superamento dello stesso, qualora sia applicata un’Iva non dovuta a una cessione di beni/prestazione di servizi e ciò sia accertato in via definitiva dall’amministrazione finanziaria. In questi casi, i due anni per la presentazione della domanda di restituzione del cedente/prestatore decorrono dall’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’importo precedentemente pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell’imposta resta in ogni caso esclusa se il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.

Iva esportazioni umanitarie

La terza novità introduce nel testo del Dpr 633/72 la disciplina circa la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati a essere trasportati o spediti fuori dal territorio Ue, in attuazione di scopi umanitari.

L’onere della prova dell’avvenuta esportazione è adempiuto dalla bolletta doganale e grava sul cedente, così come ricade su quest’ultimo la sanzione amministrativa nel caso in cui, in frode alla legge, il trasporto del beni fuori dal territorio Ue non avvenga entro il termine di 180 giorni. La sanzione, tuttavia, non si applica se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata e l’Iva versata.

Agevolazioni fiscali marittime

La legge europea estende la portata di una serie di agevolazioni alle imprese marittime, attualmente limitate solo alle navi iscritte al registro internazionale italiano, anche alle navi iscritte nei registri di Paesi Ue o dello Spazio economico europeo. Si tratta in particolare: del credito d’imposta riconosciuto agli armatori in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (credito d’imposta Irpef marittimi); della irrilevanza dell’80% dei redditi, derivanti dall’utilizzazione delle navi iscritte nel Registro internazionale, nonché del relativo valore della produzione Irap e del regime della Tonnage tax.

Per effetto della modifica tali regimi risultano quindi applicabili ai soggetti residenti e soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato con riferimento alle navi iscritte nei registri Ue o See, adibite «esclusivamente» ai traffici internazionali, ovvero, più propriamente, che rispettino le limitazioni ai viaggi di cabotaggio previste dall’articolo 1, comma 5, del Dl 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, espressamente richiamate dal provvedimento.