Spesometro errato, primo semestre 2017 senza sanzioni

Sanzioni abolite per la comunicazione relativa al primo semestre 2017, facoltà di trasmettere i dati con cadenza semestrale e semplificazioni nelle informazioni da comunicare. Queste le principali novità sulla comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) introdotte dalla legge di conversione del decreto fiscale 148/2017 , che deve essere ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il dato letterale della norma non comprende però l’ipotesi di omessa comunicazione dei dati delle fatture che quindi ricadrebbe nella sanzione ordinaria sanabile mediante ravvedimento operoso.
L’articolo 1-ter, inserito nel decreto dalla legge di conversione, prevede anzitutto la non applicazione delle sanzioni per l’invio dei dati relativi al primo semestre a condizione che entro il 28 febbraio 2018 (termine per la trasmissione relativa al secondo semestre) vengano inviati i dati esatti.
Per l’errata o incompleta trasmissione dello spesometro, l’articolo 11, comma 2-bis, del Dlgs 471/1997, prevede una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà per le correzioni effettuate nei primi 15 giorni.
La sanatoria sulle sanzioni riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015 (spesometro volontario) ai quali veniva applicata la sanzione fissa da 250 a 2000 euro (comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997) ora sostituita dalla legge di conversione con quella prevista dal comma 2-bis dell’articolo 11 per l’adempimento obbligatorio (quindi 2 euro a fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre).
I contribuenti potranno, inoltre, scegliere di inviare i dati con cadenza semestrale anziché trimestrale. L’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016, aveva inizialmente previsto la trasmissione dei dati con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre il cui invio è previsto per il 16 settembre. Successivamente, l’articolo 14-ter del Dl 244/2016 (il Milleproroghe) ha previsto l’invio dei dati con cadenza semestrale esclusivamente per il 2017. Pertanto, dal 2018, la trasmissione torna ad avere cadenza trimestrale, salvo la facoltà, introdotta ora con la conversione del decreto di continuare ad inviare i dati due volte l’anno. Circa le modalità di esercizio di tale facoltà, ci sarà un provvedimento della agenzia delle Entrate.
Ridotta anche la mole di dati da comunicare; i contribuenti potranno limitarsi a trasmettere solo i dati essenziali quali la partita Iva o il codice fiscale dei soggetti coinvolti nella operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, non imponibile, eccetera).
Inoltre, con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate mediante documento riepilogativo ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 695/1996, serve comunicare la data ed il numero del documento, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’Iva distinto per aliquota.
Queste semplificazioni non vengono estese ai soggetti che, in ordine alla trasmissione dei dati delle fatture, hanno optato su base volontaria (Dlgs 127/2015), per i quali pertanto l’obbligo rimarrebbe trimestrale.
Infine, la legge di conversione ripete che sono esonerati dall’adempimento gli agricoltori in regime di esonero Iva situati in montagna (fatturato inferiore a 7mila euro nell’anno precedente) e lo estende alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del Dlgs 165/2011 con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
Fonte “Il sole 24 ore”