Sentenza corretta: due termini per contestare il ruolo definitivo

Il contrasto tra motivazione e parte dispositiva della sentenza può essere oggetto di istanza di correzione materiale, che va presentata entro il termine previsto per l’impugnazione. In tal caso il giudice deve pronunciarsi con ordinanza collegiale e la stessa può essere a sua volta appellata sempre nello stesso termine, con impugnazione che può riguardare la sentenza originaria corretta e/o l’ordinanza. In quest’ultimo caso, il Fisco non può iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme recate dall’accertamento finché non si è resa definitiva l’ordinanza collegiale anche in caso di mancata impugnazione della sentenza ante correzione. Questa la Ctr Sicilia, con la sentenza 3814/7/2017 (presidente Gennaro, relatore Sanfilippo).
Un contribuente ricorre contro l’Erario per un atto del 2002. Con sentenza depositata il 15 luglio 2010 la Ctp, da un lato, rigetta il ricorso nella parte motiva e, dall’altro, lo accoglie nella parte dispositiva.
Il Fisco notifica la sentenza il 28 gennaio 2011 all’indirizzo del ricorrente (anziché al domicilio eletto). Il contribuente non reagisce e poi chiede la correzione della sentenza per errore materiale e il dispositivo viene sostituito con ordinanza collegiale del 17 febbraio 2011.
Il 15 febbraio 2012, vigente il vecchio rito per l’impugnazione, il contribuente ricorre al comma 4 dell’articolo 288 del Codice di rito e appella l’ordinanza collegiale (le sentenze relativamente alle parti corrette, possono essere impugnate nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata depositata l’ordinanza di correzione).
In seguito alla mancata impugnazione della sentenza notificata al contribuente, il Fisco il 27 settembre 2011 iscrive a titolo definitivo le somme accertate e notifica il ruolo tramite concessionario il 20 gennaio 2012 a cui segue un secondo ricorso.
Per il contribuente non ci sono le condizioni per l’iscrizione a titolo definitivo. Infatti, non vale né il termine “corto” ( in base al quale la sentenza si sarebbe resa definitiva il 29 marzo 2011 perché non notificata al domicilio eletto), né il termine “lungo” (secondo cui la sentenza si sarebbe resa definitiva il 14 novembre 2011 perché l’ordinanza collegiale ha dato tempo sino al 28 marzo 2012 per appellare la sola parte della sentenza “corretta”, cosa che il contribuente ha fatto nel termine).
Al contrario, il Fisco sostiene la legittimità dell’iscrizione definitiva a ruolo, dato che la sentenza originaria non è stata appellata nè entro il 29 marzo 2011 (termine “corto”) né entro il 14 novembre 2011 (termine “lungo”).
I giudici di primo e secondo grado danno ragione al contribuente. La sentenza può essere temporalmente scomposta nella sentenza ante correzione e quella post correzione. Da qui due conseguenze pratiche:
una volta presentata l’istanza di correzione materiale, l’iscrizione a ruolo avviene solo dopo la correzione favorevole del dispositivo della sentenza tramite ordinanza collegiale;
una volta che sia stata impugnata la sentenza post correzione nella sola ordinanza collegiale, allora per l’iscrizione a ruolo definitiva bisogna aspettare il passaggio in giudicato della seconda parte, indipendentemente dall’impugnazione della sentenza originaria ante correzione.
Fonte “Il sole 24 ore”