Acquisto di carburante con soli mezzi tracciabili

 

Nell’ambito delle misure relative al contrasto alle frodi IVA su idrocarburi e carburanti, un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera al Ddl. di bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, abrogando contestualmente la disciplina relativa alla scheda carburante.

In particolare, sarebbe prevista l’introduzione all’art. 164 del TUIR del nuovo comma 1-bis, in base al quale le spese per carburante per autotrazione sarebbero deducibili, nella misura di cui al comma 1, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973 n. 605.

Parallelamente, ai fini IVA, sarebbe prevista l’introduzione all’art. 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 – in base al quale l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore (…) è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore – del seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
In altri termini, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, l’acquisto di carburante dovrà avvenire esclusivamente mediante carte di creditobancomat o carte prepagate.

Sulla base delle suddette disposizioni, sembrerebbe quindi che i soggetti passivi IVA che effettuano i pagamenti mediante mezzi diversi (es. contanti) non potranno più detrarre l’IVA né dedurre il costo relativo all’acquisto del carburante.
Viene altresì disposta l’abrogazione del DPR 444/97, recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura); dal 1° luglio 2018 sarebbe quindi abrogata la scheda carburante.

Del resto, già attualmente il comma 3-bis all’art. 1 del DPR 444/97 (introdotto dall’art. 7 comma 2 lett. p) del DL 70/2011), in deroga all’ordinaria disciplina, prevede l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, bancomat e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 comma 6 del DPR 605/73.

Fonte: Eutekne