Iperammortamento, agevolati anche i beni sostituiti

Staffetta” agevolata sui beni iperammortizzabili, con le modalità di recupero del beneficio che sono chiarite operativamente dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco.

Ai sensi del comma 35 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, in caso di sostituzione del bene imperammortizzabile con altro cespite agevolato si potrà continuare a fruire del beneficio, evitando così che la perdita dell’agevolazione finisca per penalizzare i nuovi investimenti favorendo l’obsolescenza tecnologica. Diversamente, come suggerisce la Relazione illustrativa, si sarebbe rischiato, nel prossimo futuro, di influire negativamente sulle scelte imprenditoriali più opportune per mantenere il livello di competitività raggiunto dalle imprese.

La disposizione introdotta dalla legge 205/2017 prevede che, se nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo (ai fini della deducibilità di ammortamenti e canoni leasing), si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, “non viene meno la fruizione delle residue quote di beneficio così come originariamente determinate”. Ciò, essenzialmente, a due condizioni:

venga acquisito ed interconnesso, nello stesso periodo della cessione, un bene sostitutivo dell’originario investimento aventi caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste per l’iperammortamento (allegato A alla legge di Bilancio di 2017);

siano attestate, secondo le regole già in vigore per i beni iperammortizzabili (dichiarazione del legale rappresentante, perizia giurata o attestazione di conformità), sia l’effettuazione dell’investimento sostitutivo e la sua interconnessione, sia le caratteristiche “industria 4.0” di quest’ultimo.

Nel corso di Telefisco è stato chiarito che se la sostituzione o l’interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150%, né di quelle sul bene nuovo. Nell’ipotesi in cui il cespite sostitutivo abbia un costo di acquisizione inferiore a quello originario, la fruizione del beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Operativamente, il primo aspetto da esaminare è quello delle ipotesi in cui scatta la nuova disposizione. In primo luogo, dal testo normativo è chiaro (e le Entrate hanno confermato) che la “staffetta” negli investimenti mantiene l’agevolazione solo in caso di iperammortamento, escludendo sia il superammortamento che la maggiorazione sui beni immateriali per i beni iperammortizzabili: il richiamo al “bene materiale strumentale nuovo”, operato dal legislatore, chiude la porta anche a quest’ultima fattispecie.

Tuttavia, sotto l’aspetto temporale, la nuova disciplina si applica anche ai beni iperammortizzabili acquisiti nel 2017 (o nel 2018 per effetto della proroga) e non solo a quelli che beneficiano della riapertura al 2018 (ovvero, a certe condizioni, al 2019), sostituiti a partire dal 2019/2020. In tal senso il richiamo all’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016 è conclusivo, come l’Agenzia ha confermato.

Concretamente, potrà capitare che il nuovo investimento sostitutivo abbia un costo di acquisizione:

uguale oppure superiore a quello precedente;

inferiore a quello precedente.

Nel primo caso, l’impresa manterrà il beneficio, nei limiti delle quote residue che avrebbe stanziato se non ci fosse stata la sostituzione (e quindi senza poter maggiorare l’eventuale eccedenza di costo). Nel secondo caso, il costo del nuovo investimento costituisce un limite alla maggiorazione, per cui le quote residue saranno penalizzate.

A seguito dei chiarimenti di Telefisco si può affermare che:

non vi è penalizzazione nel primo anno (quello di sostituzione), atteso che il dimezzamento del coefficiente riguarderà solo l’ammortamento ordinario e non quello maggiorato, che procedere secondo “le residue quote del beneficio”;

in caso di costo di acquisto del nuovo cespite inferiore al precedente, la “scansione” delle quote rimane quella originaria e non viene rallentata (ma solo “stoppata”) dal nuovo limite.

Aggiungiamo che, a quanto sembra, la discontinuità nel possesso (es. cessione a marzo, nuovo acquisto a settembre) non dovrebbe aver effetto sui calcoli, almeno con riferimento all’iperammortamento. Se sul bene ceduto la quota di ammortamento va stanziata anche nell’anno di cessione, pro quota mesi (Oic 16, paragrafo 81), e così occorrerebbe fare per la maggiorazione legata all’iper se non vi fosse il riacquisto (circolare n. 4/E/2017, paragrafo 5.4), realizzando la “staffetta” la quota di iperammortamento dovrebbe restare invariata, con la sola differenza che, in caso di costo inferiore rispetto al cespite originario, ci si ferma prima, in quanto il totale da stanziare viene riproporzionato sul nuovo costo.

Fonte “Il sole 24 ore”