Quell’«adeguata verifica» del fornitore che può escludere la frode Iva

di Antonio Zappi

Quando il Fisco accerta l’indebita detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti e rileva che l’operazione fatturata non è stata posta in essere dal soggetto indicato nella fattura come fornitore, iniziano i problemi del cessionario/committente che si vede contestare la natura tendenzialmente fraudolenta della controparte delle operazioni economiche. A Telefisco 2018 è stato chiesto alla Guardia di Finanza se fosse possibile, in concreto, esemplificare qualche ipotesi di possibile prova della buona fede di un contribuente per dimostrare la legittimità della detrazione del tributo e la mancanza di consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta.

Esemplificando un caso di possibile esimente nell’ambito di una frode nel settore del commercio degli autoveicoli usati, le Fiamme gialle, pur non indicando un percorso risolutivo per ogni evenienza, hanno fornito alcuni spunti operativi per orientare i contribuenti che vorranno mettersi al riparo da contestazioni fiscali (e penali) per comportamenti fraudolenti altrui.

È stato, infatti, affermato che risulta provata la buona fede di un contribuente che provvede, nei limiti delle sue possibilità, ad acquisire informazioni eventualmente integrate da elementi di agevole e rapida reperibilità e che gli abbiano consentito di escludere, sia pure solo in via presuntiva, una frode nella catena di fornitura.
In altri termini, come nella disciplina antiriciclaggio è necessario fare un’adeguata verifica del cliente, in campo Iva è ormai fondamentale effettuare un’adeguata verifica del fornitore.

Provando, allora, a costruire un possibile vademecum per replicare ad eventuali contestazioni, all’atto dell’instaurazione di ogni rapporto commerciale occorrerà effettuare, sul piano soggettivo, una verifica dell’iscrizione camerale (visura Camera di commercio), nonché una scheda anagrafica di chi rappresenta la controparte commerciale/professionale, accertandone idoneità di poteri e di ruolo per porre in essere ciò che verrà descritto nelle fatture ricevute. Sotto il profilo oggettivo, invece, occorrerà acquisire documentazione (anche fotografica) per comprovare l’idoneità strutturale a porre in essere quanto viene fatturato e che il prezzo delle transazioni ivi indicato non induca a lasciar immaginare un incauto acquisto.

Decisiva, infine, potrebbe essere l’acquisizione concordata con il fornitore, da aggiornare periodicamente in costanza di rapporto commerciale, di un certificato di assenza dei carichi pendenti tributari. Tale documento è ordinariamente previsto per altri fini, ma potrebbe risultare determinante anche per fornire prova di aver fatto tutto il possibile per accertare che la controparte dell’operazione commerciale non fosse un frodatore seriale già noto al Fisco. Forse si rischierà di urtare la suscettibilità del fornitore, ma in questo modo sarà assai complicato contestare il coinvolgimento in una frode di un contribuente che non ha accettato caramelle dagli sconosciuti ed al quale, se si volessero pretendere maggiori controlli, bisognerebbe conferire i poteri di polizia giudiziaria.

Fonte “Il sole 24 ore”