Credito Iva detraibile anche in assenza della dichiarazione annuale

Il contribuente può portare in detrazione l’eccedenza Iva anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione.

Con la sentenza di ieri, n. 4392 , la Suprema Corte applica il principio cristallizzato dalla Sezioni Unite nel 2016 (sentenza n. 17757/16) per cui la neutralità dell’Iva non può essere messa in discussione per la mancanza o la non correttezza di una formalità. Pertanto, pur in mancanza della dichiarazione annuale, il credito Iva risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti e detratto nei termini, va riconosciuto qualora tutti i requisiti sostanziali sono rispettati.

D’altronde non potrebbe essere altrimenti, dato che il diritto alla detrazione, costituendo parte integrante e fondamentale del meccanismo dell’imposta, in linea generale, non può essere soggetto a limitazioni, salvo specifiche deroghe. Si ricorda al riguardo l’orientamento dei giudici europei (ad es. Cgue, sentenza Idexx Laboratories Italia oppure sentenza Ecotrade) quale monito per l’amministrazione finanziaria a non imporre condizioni supplementari che potrebbero ostacolare l’esercizio della detrazione, laddove essa sia già in possesso delle informazioni necessarie a dimostrare che la sostanza del diritto è certa.

Restando su questa linea la sentenza di ieri è un riferimento in più per i contribuenti contro quei formalismi che potrebbero in qualche modo pregiudicare un principio cardine della detrazione e quindi della neutralità, minando alla natura stessa dell’imposta, cioè quella di evitare che, nelle fasi intermedie del ciclo economico, l’operazione possa essere, anche solo in parte, tassata.

Fonte “Il sole 24 ore”