Procedure esecutive, sui limiti alla difesa parola alla Consulta

Quale tutela e quali limiti incontra il contribuente per opporsi all’esecuzione dei crediti tributari? Alla domanda dovrà rispondere la Corte costituzionale a seguito dell’ordinanza del 24 ottobre 2017 del Tribunale di Trieste (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» numero 8 del 21 febbraio 2018) emessa dal giudice dell’esecuzione che dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 57 del Dpr 602/73 , in quanto limiterebbe l’opposizione all’esecuzione qualora la natura del credito sia di carattere tributario.

L’origine della controversia nasce dall’opposizione al pignoramento eseguito dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per un credito Ici nei confronti di un creditore dell’opponente. Il presupposto del credito (Ici), su cui l’agente della riscossione basava il pignoramento, era stato precedentemente contestato dal contribuente in sede tributaria.

La questione che si pone il giudice remittente è rivolta a verificare l’effettiva corrispondenza al dettato costituzionale dell’articolo 57 del Dpr 602/73 nella parte in cui, in ambito tributario, non è ammessa l’opposizione all’esecuzione salvo per la pignorabilità dei beni.

Le giustificazioni per il rinvio alla Consulta nascono dal fatto che dalla lettera della norma il contribuente può proporre opposizione solamente per far valere le eccezioni concernenti la pignorabilità dei beni, venendo meno, per i rapporti di carattere tributario, ogni possibilità di contestare l’illegittimità e la carenza dei presupposti per l’esecuzione. Non è quindi ammessa l’opposizione per difetto di titolo esecutivo o per ragioni di merito. Infatti il contribuente, che decidesse di impugnare il provvedimento esattivo, si troverebbe nella condizione di vedersi probabilmente compromessa la possibilità di tutela laddove si consideri, da un lato, l’incompetenza del giudice tributario a dirimere le questioni inerenti gli atti dell’esecuzione forzata e, dall’altro, le limitazioni, anche in sede civile, derivanti proprio dall’articolo 57 del Dpr 602/73 che, in particolar modo, vieta espressamente l’eventuale opposizione.

Il giudice dell’esecuzione ritiene, quindi, che l’articolo 57 del Dpr 602/72 non sia conforme al dettato costituzionale sia sotto l’aspetto della disparità di trattamento tra contribuenti, sia perché limita il diritto di difesa, sia perché non permette al giudice dell’opposizione di entrare nel merito ed infine, perché limita e impedisce al contribuente, in modo indiscriminato ed ingiustificato, ogni difesa contro tutti gli atti dell’esecuzione.

Fonte “Il sole 24 ore”