Omesse ritenute, il liquidatore non risponde sempre

Il liquidatore risponde del reato di omesso versamento delle ritenute solo se ha violato le regole di riparto delle attività di liquidazione, previste dalla norma fiscale, e ha assegnato ai soci beni pur in presenza di debiti tributari. A fornire questo importante chiarimento è la Cassazione con la sentenza 8995/2018 depositata ieri.

Il legale rappresentante di una società ed il liquidatore succeduto nell’incarico per la procedura di concordato preventivo venivano indagati per il reato di omesso versamento di ritenute, per due periodi di imposta differenti.

Il Gip disponeva il sequestro preventivo diretto delle somme depositate sul conto corrente della società, finalizzato alla eventuale successiva confisca. Gli indagati ricorrevano al Tribunale del riesame, che annullava la misura cautelare. La procura ricorreva così in Cassazione.

La Suprema corte, confermando la decisione del Tribunale del riesame, ha innanzitutto precisato che il liquidatore non è escluso dalla responsabilità penale nell’ipotesi di omesso versamento di ritenute, ma tale responsabilità è espressamente delimitata dall’articolo 36 del Dpr 602/1973.

Essa sussiste solo riguardo alle imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelle anteriori, se il liquidatore non prova di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci e creditori ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Il reato si configura, in sostanza, se i soggetti preposti alla liquidazione distraggono l’attivo della società finalizzato al pagamento delle imposte e lo destinano a scopi differenti. Ne consegue che non è sufficiente ai fini della rilevanza penale, il mero inadempimento fiscale. Una diversa lettura della norma porterebbe alla conclusione che il liquidatore da un lato dovrebbe seguire un certo ordine per il riparto delle liquidità, dall’altro che proprio l’osservanza di tale regola possa comportare la commissione di un reato.

Circa il sequestro, la Cassazione ha rilevato che le somme non potevano rappresentare il profitto poiché erano stata accreditate successivamente alla commissione del reato su un conto creato per la procedura di concordato e che non erano correlate ai precedenti omessi versamenti di ritenute.

Fonte “Il sole 24 ore”