Dichiarazione Iva, per i fornitori il reverse charge passa dal quadro VE

Una volta che sarà archiviato lo spesometro, i professionisti dovranno concentrarsi sulla dichiarazione annuale Iva da trasmettere entro il prossimo 30 aprile. I quadri del modello presentano delle interconnessioni, considerato che spesso i dati dichiarati in un campo della dichiarazione devono essere riportati anche in un altro quadro, come nel caso delle operazioni soggette a reverse charge.

Il meccanismo dell’inversione contabile – applicato al settore edile, dell’oro e agli acquisti di Pc, cellulari e tablet, ma anche a quelli intra e extra Ue – inverte il procedimento di liquidazione dell’imposta, in quanto il debitore Iva è l’acquirente/committente; il fornitore, infatti, emette fattura senza addebitare l’imposta, la quale sarà poi versata dal cliente mediante l’integrazione del documento, che andrà contabilizzato sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite.

Nella dichiarazione Iva i fornitori indicheranno le operazioni attive nel quadro VE, mentre i clienti, nonostante le relative fatture risultino dal registro delle vendite, non compileranno quest’ultimo quadro, bensì i prospetti VF e VJ, in quanto si tratta comunque di operazioni passive. In particolare, la compilazione sarà la seguente:

•il fornitore riporta nel quadro VE, rigo VE35, tra le operazioni attive, unicamente il valore del bene ceduto o del servizio prestato;

•il cliente indica la fattura di acquisto integrata nel quadro VF, in corrispondenza dell’aliquota associata alla transazione posta in essere, mentre la registrazione contabilizzata nel registro delle vendite deve essere riportata nel quadro VJ (appositamente istituito per le operazioni in reverse charge), nel rigo corrispondente alla tipologia di operazione.

Ad esempio, un commerciante che cede ad un altro soggetto passivo (nell’ultima fase distributiva prima della rivendita al dettaglio) un tablet PC per 500 euro, dichiarerà l’operazione nel rigo VE35, nel campo 7, indicando l’importo di 500 euro, mentre nel campo 1 riporterà il totale delle operazioni effettuate in reverse charge, come nell’esempio .

L’acquirente, invece, dopo aver integrato il documento ricevuto con l’Iva al 22%, lo contabilizza nei due registri e la fattura, riportata nel registro degli acquisti, andrà indicata nel quadro VF, mentre la fattura contabilizzata nel registro delle vendite andrà dichiarata nel quadro VJ. In particolare, in quest’ultimo prospetto si compila il rigo VJ15 indicando nella colonna 1, l’importo € 500 a titolo di imponibile, mentre in colonna 2 si riporta l’imposta a debito dovuta a seguito dell’applicazione dell’inversione contabile.

Nell’ipotesi in cui, invece, il fornitore fosse un soggetto passivo residente o stabilito nell’Unione Europea, l’acquisto è comunque soggetto a reverse charge (e, quindi, ad integrazione fattura e a doppia registrazione), tale operazione non andrà indicata nel rigo VJ15, ma nel VJ9 dedicato agli «acquisti intracomunitari di beni».

L’imposta, in entrambi i casi, risulterà anche dal quadro VL, dedicato alla liquidazione complessiva dell’Iva, nella sezione dell’“imposta a debito”

La fattura contabilizzata nel registro degli acquisti va invece riportata nel quadro VF, in corrispondenza del rigo associato all’aliquota utilizzata per l’integrazione. Pertanto, nel nostro esempio, l’imponibile va indicato nella colonna 1 del rigo VF13, mentre l’Iva nella colonna 2. L’imposta dovrà essere riportata anche nel quadro VL, ma in quest’occasione, risulterà tra l’imposta a credito.