Responsabilità solidale

Il prestito amicale non giustifica le movimentazioni sul conto corrente
È legittima la ripresa dell’Amministrazione, fondata sulle movimentazioni risultanti dal conto corrente bancario del contribuente, se questi si limita ad indicare che tali somme si riferiscono a prestiti amicali tramite dichiarazioni rese dai beneficiari, ma di fatto non dimostra in maniera analitica che le somme versate si riferiscono ad operazione. Infatti possono essere poste a base dell’accertamento i singoli dati ed elementi risultanti dal conto corrente, come previsto dal comma 7 dell’articolo 32 del Dpr 600 del 1973. Viceversa, non bastano le dichiarazione prodotte dal contribuente per dimostrare le restituzioni di prestiti amicali, perché sono:
a) giustificazioni delle movimentazioni generiche e non analitiche;
b) dichiarazioni sono prive di autenticità, da trattare come qualsiasi scrittura privata poiché non è certa né la data in esse apposta né l’identità del sottoscrittore.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione accerta un contribuente sulla scorta delle movimentazioni risultanti dal conto corrente relative al 2006 ed al 2007. Il contribuente si oppone e sostiene che le somme si riferiscono a prestiti effettuati da propri amici.
Ctr Lazio, sentenza 569/3/2018

Il contante accumulato in cassaforte e poi versato giustifica l’importi superiori agli incassi
Stop all’accertamento bancario emanato dall’Amministrazione nei confronti del professionista fondato sulla circostanza che in determinati periodi dell’anno gli importi versati sono superiori alle ricevute emesse se il contribuente giustifica la provenienza di tali somme. È infondata la tesi del fisco secondo cui tali somme afferiscono a somme sottratte a tassazione siccome in determinati periodi dell’anno i versamenti sono superiori agli importi risultanti dalle parcelle emesse. Per contro, è valida la tesi del contribuente che dimostra la provenienza di tali somme, ed in particolare che le stesse:
a) afferiscono a prestazioni relative a periodi pregressi e conservate in cassaforte, somme che poi solo in seguito il contribuente ha deciso di versare sul conto;
b) nel complesso, la ripresa erariale non trova fondamento dato che, su base annua, gli ammontari versati risultano comunque inferiori ai compensi dichiarati.
Nel caso esaminato, l’Amministrazione notifica nel 2006 ad un medico-legale un accertamento fondato sulle movimentazioni di conto corrente inerente gli anni 2003 e 2004 tramite cui accerta maggiori compensi rispettivamente pari a euro 917 e oltre 7mila euro per il 2004. Secondo l’Amministrazione, nei periodi compresi dall’ottobre 2003 al 22 dicembre 2003 le somme versate superano le prestazioni fatturate di oltre 8mila euro. Mentre nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2003 e 19 marzo 2004, la differenza è oltre 11mila euro. Il contribuente si oppone e sostiene che trattasi di somme relative a prestazioni professionali già fatturate ma relative a periodi pregressi conservate in cassaforte e solo in seguito versate.
Ctr Sardegna, sentenza 56/5/2018

Fonte “Il sole 24 ore”