Imposte anticipate senza indicazione separata nello stato patrimoniale

Eliminata l’area straordinaria del conto economico dalla riforma del Dlgs 139/2015, l’Oic rivede, tra gli altri, il principio contabile Oic 25 dedicato alla rilevazione delle imposte in bilancio. Nella voce 20 del conto economico, titolata «Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate» (ex 22) confluiscono le poste relative a:
■imposte correnti;
■imposte relative a esercizi precedenti;
■imposte differite e anticipate;

Con riguardo a queste ultime nella voce si ricomprendono:
•con segno positivo, gli accantonamenti al fondo per imposte differite e l’utilizzo delle attività per imposte anticipate;
•con segno negativo, le imposte anticipate e l’utilizzo del fondo imposte differite,
e ciò con riferimento sia alle imposte differite e anticipate dell’esercizio sia a quelle provenienti da esercizi precedenti.

La loro collocazione in bilancio è costituita dalla voce C.II.5-ter (Imposte anticipate) dell’attivo dello Stato patrimoniale per le attività ad esse connesse, mentre le passività relative alla fiscalità differita devono essere iscritte nella voce B.2 (Fondi per imposte, anche differite).

Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’Oic 25 prevede che «per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo», ciò coerentemente con la relazione al Dlgs 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

Il restyling del principio contabile Oic 25 è stato, però doppio. L’Organismo italiano di contabilità ha emendato in data 29 dicembre 2017 il paragrafo 35 dell’Oic 12 (Composizione e schemi del bilancio d’esercizio) e il paragrafo 30 dell’Oic 25 (Imposte sul reddito) prevedendo che, nell’ambito della voce CII (Crediti) dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate, al fine di rendere più intellegibile il contenuto della macro voce e dare così un’informazione tecnicamente più appropriata. Infatti, secondo l’Oic, l’iscrizione, nell’ambito del bilancio in forma abbreviata in base all’articolo 2435-bis del codice civile, delle imposte anticipate sotto un’unica voce «Crediti», senza che se ne dia separata evidenza, «determina una commistione di valori di natura eterogenea a nocumento della chiarezza sul contenuto della voce», non essendo le imposte anticipate dei crediti. Questa osservazione ha riflessi anche sul bilancio delle micro imprese che condividono gli schemi con le altre imprese che li redigono secondo l’articolo 2435-bis.

Gli emendamenti in parola si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Gli eventuali effetti derivanti dall’applicazione degli emendamenti analizzati devono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell’Oic 29. Di conseguenza a tali modifiche apportate ai documenti Oic 12 e Oic 25, è stata allineata la nuova tassonomia Xbrl (Pci 2017-07-06) con la distinzione, nello Stato patrimoniale relativo al bilancio abbreviato e nello Stato patrimoniale delle micro imprese, della voce «C.II – Crediti» in tre diverse componenti: crediti entro e oltre l’esercizio successivo, cui si aggiunge la sottovoce «imposte anticipate».

Fonte “Il sole 24 ore”