Fattura elettronica, obbligo da luglio solo sui carburanti per autotrazione

di Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2018 le fatture elettroniche per la cessione di carburanti riguarderanno solo la benzina e il gasolio per autotrazione, con esclusione di altri motori o altri usi. Inoltre per gli appalti pubblici la fattura elettronica sarà limitata ai rapporti diretti del titolare del contratto con la Pa e nei rapporti con coloro di cui lo stesso si avvale e non nei rapporti successivi. Queste sono due delle novità contenute nella circolare 8/E di ieri.

E-fattura e carburanti

L’obbligo di documentare la cessione di carburanti con fattura elettronica si inserisce nel complesso di provvedimenti adottati con la legge di Bilancio 2018 (estrazione da depositi fiscali e stoccaggio nei depositi commerciali) per combattere i fenomeni di frode ed evasione Iva sugli oli minerali. L’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica, che scatterà dal 1° luglio prossimo, riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’articolo 21 del Dpr 633/72. Da ciò si evince che dalla fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita. Tali elementi rimarranno facoltativi. Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in elettronico.

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. A questo proposito la circolare richiama le istruzioni fornite con la circolare 205/98 per i distributori automatici.

Per la conservazione delle fatture elettroniche sia il cedente che il cessionario dovranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI.

Per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva l’acquisto deve esser regolato con strumenti di pagamento tracciabili. La circolare riprendendo il provvedimento del 4 aprile 2018 specifica che tutti i mezzi di pagamento indicati sono idonei ad entrambi gli scopi, nonostante il dettato della norma.

Sulle forme di pagamento la circolare fornisce degli importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.

E-fattura e appalti pubblici

La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere emesso, chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Fonte “Il sole 24 ore”