Archivi categoria: Modifiche normative

Diritto a detrarre l’Iva indebita anche per i casi ante-2018

Retroattiva la possibilità per i committenti prevista dalla legge di Bilancio
Definita una sanzione fissa fino a 10mila euro al posto di quella proporzionale

Si applica retroattivamente, anche alle fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore, la disciplina di maggior favore introdotta dalla legge di Bilancio 2018 sull’Iva assolta erroneamente dal cedente o prestatore e detratta dal cessionario o committente, al di fuori delle ipotesi di frode fiscale. È questo l’effetto della norma interpretativa inserita nell’iter di conversione del decreto crescita, che dovrebbe approdare domani in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 1, comma 935, della legge 205/2017 aveva aggiunto due periodi al sesto comma dell’articolo 6, del decreto legislativo 471/1997, norma contenente le sanzioni per inadempimento degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a Iva. In base a tale modifica, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva – erroneamente assolta dal cedente o prestatore in un contesto non riconducibile a una frode fiscale – resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione e quest’ultimo soggetto è punito con una sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Quindi: riconoscimento del diritto alla detrazione e applicazione di una sanzione fissa, in luogo di quella proporzionale pari al 90% del tributo.

Le proteste

Come accade per ogni modifica alle sanzioni in senso più favorevole al contribuente, si è acceso il dibattito sulla possibile applicabilità del favor rei ex articolo 3 Dlgs 472/1997, ossia sull’estensione anche alle operazioni poste in essere prima del 1° gennaio 2018, data di decorrenza della legge 205/2017. In senso contrario si erano pronunciate sia la Cassazione sia – anche se indirettamente – l’agenzia delle Entrate. La Suprema corte, con pronuncia n. 24001/2018, aveva affermato che la retroattività poteva valere con riferimento alla misura delle sanzioni applicabili, ma non per quanto attiene al diritto di detrarre l’imposta rivelatasi indebita. L’Agenzia, dal canto suo, con la circolare 11/E/2019 aveva ritenuto “formali” (e quindi definibili) le sole irregolarità di questa natura commesse dal 1° gennaio al 24 ottobre 2018, escludendo, pertanto, quelle commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Per le fatture con addebito di Iva superiore a quella effettiva per operazioni fino al 31 dicembre 2017, non restava che attendere l’irrogazione della sanzione da parte dell’ufficio o ricorrere al ravvedimento operoso (si veda Il Sole-24 Ore del 20 maggio scorso). Il ragionamento, seppur non privo di una certa logica, era apparso eccessivamente restrittivo.

La modifica

Ora, con la conversione in legge del decreto 34/2019, le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 diventano a tutti gli effetti retroattive per cui, per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa ed il diritto a mantenere la detrazione – salvo frode fiscale – si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018. Con esclusione dei rapporti oramai definiti, il contribuente ha diritto, tanto per i contenziosi in corso, quanto per gli accertamenti non ancora impugnati (oltre che, naturalmente, per le infrazioni non ancora accertate) a vedersi riconosciuta la detrazione ed applicata la sanzione più favorevole.

Fonte “Il sole 24 ore”

Attivazione preventiva dei registratori telematici solo se fatta in tutti i punti vendita

Attivazione preventiva dei registratori telematici (RT) possibile ma contestuale per tutti i punti vendita appartenenti ad un unico soggetto passivo Iva. È questo il chiarimento, non del tutto condivisibile, contenuto nella risposta n. 201 ad interpello  dall’agenzia delle Entrate all’istante, soggetto operante nel settore della grande distribuzione (Gdo), che svolge attività caratteristica di vendita al dettaglio in diversi punti vendita e per il quale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° luglio 2019 (volume d’affari superiore a 400mila euro annui). Sul punto si ricorda che, a pochi mesi dal debutto della fattura elettronica, il nuovo obbligo coinvolgerà tutti i soggetti, con eccezione per i soli casi di esonero, che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972 e che oggi sono abituati a certificare la propria attività con scontrini e ricevute fiscali.
Entrando nel dettaglio, l’istanza di interpello trae la sua origine dalla peculiare realtà commerciale in cui si trova ad operare il contribuente, basata su un articolato apparato di sistemi informatici e di punti vendita diversamente dislocati sul territorio italiano nonché su una fitta rete di vendita costituita da molteplici punti cassa. Per tale ragione, l’entrata in funzione graduale di tutti i punti vendita, meditata dal contribuente, avrebbe consentito un effettivo collaudo del corretto funzionamento dei sistemi informatici.
Tuttavia, a fronte della situazione prospettata, l’Agenzia ha chiarito che se da un lato è possibile sostituire gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici, dall’altro è necessario che questi ultimi vengano attivati anche prima del 1° luglio 2019 ma contemporaneamente per i diversi punti vendita esistenti.
A dire il vero la soluzione fornita sembrerebbe porsi in contrasto con la precedente, tra l’altro richiamata, risposta n. 139 del 14 maggio 2019 , con la quale l’Agenzia decretava la sola messa in servizio contestuale di registri telematici (RT), ammettendo al tempo stesso un’attivazione preventiva – e di conseguenza graduale – degli stessi. È dunque evidente che, a pochi giorni dal debutto del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, l’indicazione operativa impartita non va di certo a semplificare né tantomeno ad agevolare tutti quei contribuenti di grandi dimensioni, probabilmente già tempestivamente attivati, che dispongono di una quantità copiosa di RT e che presto si troveranno a fare i conti con una nuova digitalizzata forzata.

Fonte “Il sole 24 ore”

Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap

Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22/2015
Lo sconto sull’imponibile dovrebbe seguire il dipendente
Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22/E/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997). Con la circolare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio 2016), l’Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall’impresa distaccante «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso».
La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l’amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell’impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell’imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/E/2008).
Ciò che non si comprende è come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:
gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11);
le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le “altre variazioni in aumento”;
gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le “altre variazioni in diminuzione”.
Premesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).
Stante questo “pasticcio” è difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione “segue” il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.
I chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Giorgio Gavelli

Per esterometro e spesometro proroga «lunga» al 30 aprile

Dopo soli 45 giorni del nuovo anno si riapre la stagione delle proroghe fiscali. Un atto dovuto, dicono i professionisti e le imprese già ampiamente sotto pressione per l’avvio della fatturazione elettronica e che a più riprese hanno chiesto ai vertici dell’amministrazione finanziaria e a quelli di Governo una razionalizzazione delle scadenze degli adempimenti. A partire da quelli di fine febbraio dove in calendario alla data del 28 sarebbe previsto l’invio dei dati delle fatture da e per l’estero, il cosiddetto «esterometro», il secondo semestre o il terzo trimestre 2018 dello spesometro e l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni Iva. Il tutto condito dal termine della moratoria delle sanzioni per la fatturazione elettronica. Richieste accolte dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci (Lega) che, in una nota diramata ieri, ha annunciato lo slittamento al 30 aprile la prima scadenza dell’esterometro e l’ultima dello spesometro. Slittamenti che dovranno essere formalizzati con un Dpcm.

In sostanza, professionisti e imprese avranno due mesi di tempo in più rispetto alla scadenza attualmente fissata al 28 febbraio per effettuare i due adempimenti. L’esterometro riguarda i dati delle fatture da e verso l’estero che quindi non transitano dal canale dello Sdi (Sistema di interscambio) da cui passano tutte le fatture elettroniche tra “privati” obbligatorie dal 1° gennaio scorso. Lo spesometro, invece, riguarda i dati delle fatture dell’ultima parte del 2018 (secondo semestre o terzo trimestre), visto che l’adempimento va in soffitta proprio con il debutto dell’e-fattura dal 2019.

Come ha spiegato Bitonci dal «confronto nel tavolo tecnico sulla concomitanza delle scadenze fiscali» sono emerse tutte le criticità sottolineate nelle ultime settimane da professionisti e imprese e in questo senso «si sono volute diversificare le scadenze per dare maggior respiro e tranquillità nelle operazioni degli addetti».

Nessuna possibilità di proroga al momento per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva che resta in scadenza il 28 febbraio, così come di un possibile allungamento della moratoria delle sanzioni sull’e-fattura. «Il differimento di spesometro ed esterometro è a costo zero per l’Erario e semplifica la vita di professionisti e imprenditori. Si tratta di un atto di buon senso».

Sui mancati rinvii è tornato ieri anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), che venerdì scorso avevano chiesto ufficialmente una revisione del calendario al ministro dell’Economia Giovanni Tria e al direttore delle Entrate Antonino Maggiore. «Pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze – ricorda il presidente Massimo Miani – ribadiamo tuttavia l’assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del quarto trimestre 2018 e l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate».

I tributaristi dell’Int chiedono, invece, che venga emanato in tempi rapidi il Dpcm e di riaprire il dossier delle semplificazioni fiscali. Il disegno di legge presentato alla Camera dalla maggioranza è, infatti, rimasto fermo e verrà, con tutta probabilità, “svuotato” delle norme di deregulation che prevedono costi per lo Stato.

La partita della revisione del sistema fiscale dovrebbe passare da un intervento ad ampio raggio. La Lega con i sottosegretari Bitonci e Garavaglia sta lavorando a una riduzione della prima aliquota Irpef dal 23% al 20% e del taglio di quattro punti dell’aliquota Ires.

 Fonte “Il sole 24 ore”

L’acconto 2018 blocca il bonus Il costo extra con i nuovi scaglioni

Le Entrate sul meccanismo dell’iperammortamento dopo la legge di Bilancio

Si applica il 150% alla parte di investimento correlata all’anticipo
Spetta l’iperammortamento del 150% anche se il costo a consuntivo supera la quota coperta dall’acconto del 20% pagato entro fine 2018. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019. L’eccedenza di costo sostenuto nel 2019, rispetto a quello prenotato, potrà comunque usufruire nella nuova agevolazione a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018.
Le interrelazioni tra il nuovo iperammortamento con percentuali decrescenti per scaglioni di costo degli investimenti e quello vigente nel 2018, che prevedeva una maggiorazione unica del 150%, stanno sollevando più di un dubbio negli operatori. Molte domande poste dai lettori, durante l’appuntamento di Telefisco del 31 gennaio, hanno riguardato infatti la possibilità di scegliere, per gli investimenti del 2019, tra l’una e l’altra agevolazione.
Il nuovo iperammortamento a scaglioni – lo ricordiamo – è più vantaggioso di quello precedente solo quando gli investimenti realizzati nel 2019 (nonché nella coda temporale del 2020, prevista per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) siano complessivamente inferiori a 3,5 milioni di euro. Per costi al di sotto di questa soglia, infatti, l’importo che si ottiene cumulando il 170% del primo scaglione (primi 2,5 milioni) e il 100% del secondo è superiore al 150% complessivo.
Le due agevolazioni (quella prevista dal comma 30 della legge 205/2017 e quella nuova, strutturata a scaglioni), anche se possono entrambe interessare costi per investimenti 4.0 sostenuti nel 2019, sono però autonome e si applicano in base alle precise condizioni di legge, senza possibilità di scelta. Chi ha confermato l’ordine al fornitore e pagato l’acconto del 20% entro la fine del 2018 utilizza obbligatoriamente, per i costi del 2019, la maggiorazione del 150% e non intacca gli scaglioni.
Durante Telefisco è stato, allora, chiesto alle Entrate cosa accade se, dopo aver fatto un ordine e un acconto alla fine del 2018, il costo dell’investimento 4.0 realizzato entro il 31 dicembre 2019 risulta superiore, rendendo apparentemente incapiente l’acconto. Si ipotizzi, ad esempio, un ordine per un macchinario iperammortizzabile effettuato a dicembre 2018 per un milione di euro, con pagamento dell’acconto di 200 mila euro, che viene realizzato nel 2019 con un costo a consuntivo (a seguito di revisione o migliorie in corso d’opera) di 1,1 milioni.
L’Agenzia ha stabilito che, in questo caso, il costo della macchina andrà ripartito tra quello sotto l’ombrello del 150% e quello che sfrutta l’iperammortamento a scaglioni. Innanzitutto, è confermato che l’importo contrattualizzato (un milione) usufruisce comunque della maggiorazione del 150% e non deve né può entrare in quella nuova. Al costo eccedente (100 mila) si applicherà invece la nuova maggiorazione a scaglioni, cumulando l’importo con gli altri eventuali investimenti effettuati nel 2019 (o nella coda del 2020).
L’Agenzia non ha invece trattato un ulteriore caso che si potrebbe presentare nell’intreccio tra i due incentivi: l’investimento prenotato (con acconto del 20%) nel 2018 che viene realizzato nel 2020. In questa situazione, la prenotazione del 2018 e il relativo acconto dovrebbero valere anche per sfruttare la coda 2020 del nuovo iper a scaglioni, ma risulterà opportuno, entro la fine di quest’anno, procedere a confermare nuovamente l’ordine al fornitore, dando atto che l’acconto già versato nel 2018 resta valido ed efficace anche per la realizzazione 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA “Il sole 24 ore”
Luca Gaiani

Lavoro nero, si applica subito l’aumento delle sanzioni

L’aumento delle misure sanzionatorie introdotto dall’articolo 1, comma 445 della legge di bilancio 145/2018, previsto per combattere il lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applica immediatamente a tutte le condotte illecite riferibili all’anno in corso, mentre sono escluse quelle degli anni passati, indipendentemente dalla data di accertamento e/o contestazione.

Lo chiarisce la circolare 2/2019 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) del 14 gennaio , in cui sono state fornite le prime istruzioni sul nuovo inasprimento delle sanzioni amministrative e penali(si veda«Il Sole 24 Ore» del 4 gennaio 2019) dopo quello introdotto dall’articolo 14 del Dl 145/2013. L’Inl ricorda che l’aumento del 20% sulle sanzioni previste al 31 dicembre scorso si applica alle disposizioni seguenti, di cui si indicano i nuovi importi:

a) all’articolo 3 del Dl 12/2002 (convertito dalla legge 73/2002) che disciplina la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, la quale, nelle varie ipotesi, è elevata da 1.500 a 9mila euro (occupazione in nero fino a 30 giorni), da 3mila a 18mila euro (occupazione in nero da 31 a 60 giorni) e da 6mila a 36 mila euro (periodo di lavoro in nero superiore a 60 giorni). Resta fermo che nell’ipotesi in cui l’irregolarità riguardi minori non in età lavorativa, la sanzione base era già di per sé aumentata del 20%;

b)all’articolo 18 del Dlgs 276/2003, che punisce l’irregolare e abusiva somministrazione di manodopera, la sanzione viene elevata a 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata. Secondo i nuovi termini, la sanzione non potrà comunque essere inferiore a 6mila e superiore a 60mila euro. Analoga sanzione è posta anche a carico dell’utilizzatore;

c)all’articolo 12 del Dlgs 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori. Anche in questa ipotesi subirà l’aumento la sanzione amministrativa, già da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti;

d) ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del Dlgs 66/03 che sanzionano le violazioni in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie. Per tali violazioni le precedenti sanzioni da 200 a 9mila euro, a seconda anche del numero dei lavoratori, dal 1° gennaio 2019 saranno aumentate del 20 per cento.

La legge di bilancio prevede, invece, un aumento del 10% per tutte le violazioni alle disposizioni di cui al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) e riguarda sia le sanzioni penali, sia quelle amministrative, le quali avevano già subito un aumento del 9,6% dal 1° luglio 2013 e uno ancora più recente dell’1,9% dal luglio 2018.

Il documento non dice nulla, invece, sulle sanzioni previste dall’articolo 14 del Testo unico, connesse con la sospensione dei lavori, che prevedono un importo aggiuntivo alle altre sanzioni, ossia se tale importo vada anch’esso aumentato del 10% anche sulla scorta delle precedenti esclusioni individuate, da ultimo, con la nota ministeriale 32 del 12 luglio 2016.

I proventi di queste maggiorazioni, entro il limite di 15 milioni l’anno, incrementeranno il Fondo risorse decentrate dell’Inl per la valorizzazione del suo personale.

Per semplificare gli adempimenti, si precisa ancora nella circolare, l’Ispettorato ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, in attesa del cui rilascio le maggiorazioni troveranno applicazione utilizzando gli attuali codici.

Fonte “Il sole 24 ore”

Pagamenti in tempi più rapidi: il Senato accelera le fatture alla Pa

Tagliare al minimo i tempi di tutti i passaggi burocratici che portano, negli appalti pubblici, dall’esecuzione di un lavoro fino all’emissione della fattura e al successivo pagamento. È questo, in sintesi estrema, l’obiettivo dell’emendamento alla legge europea 2018, firmato dal presidente della commissione Politiche Ue del Senato, Ettore Licheri, approvato ieri pomeriggio.

La norma modifica le regole contenute nel Codice appalti e, come spiega la relazione di accompagnamento, è stata predisposta dalla maggioranza per risolvere la procedura di infrazione a carico dell’Italia per il mancato rispetto della direttiva 2017/2090, in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. «Con l’emendamento – spiega Licheri – puntiamo a risolvere una procedura di infrazione. Prevediamo che il termine indicato dalla direttiva comunitaria sia calcolato dalla data di emissione del Sal, anziché da quella del certificato di pagamento». Le norme in vigore, in sostanza, implicavano un’estensione dei termini oltre i limiti consentiti dalle norme europee.

Con l’assetto attuale, i certificati di pagamento relativi ai cosiddetti «acconti del corrispettivo di appalto» (che sono, in pratica, le somme versate all’impresa durante l’esecuzione dei lavori) sono emessi «nel termine di trenta giorni» dal momento in cui il direttore lavori firma il Sal, lo stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento, rilasciato dalla Pa, è essenziale perché l’impresa possa emettere la sua fattura. Quindi, al momento, l’impresa deve aspettare un mese dall’esecuzione del lavoro solo per inviare la fattura; dovrà, poi, aspettare altro tempo per vedersi accreditare materialmente il denaro. In questo modo, i giorni necessari per arrivare al saldo si allungano ben oltre i termini indicati da Bruxelles.

Con l’emendamento si punta, allora, a riportare la prassi degli appalti pubblici entro confini compatibili con le direttive europee che, va ricordato, prevedono un termine massimo di trenta giorni per i pagamenti, salvo casi eccezionali, nei quali si può arrivare fino a sessanta. I certificati di pagamento, sia per gli acconti che per il saldo dei lavori, dovranno allora – dice la relazione tecnica – «essere rilasciati in un termine massimo di sette giorni, che è comunque compreso in quello di trenta per l’effettivo pagamento». Anzi, potranno anche essere emessi in contemporanea ai Sal.

Una volta emesso il certificato di pagamento, le tutele previste dal Codice appalti si rafforzano ulteriormente, perché l’emendamento prevede che «i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine». Andare oltre il termine di trenta giorni, però, dovrà essere «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche». In una situazione normale, quindi, non sarà possibile farlo.

Fonte “Il sole 24 ore”

Quote di partecipazioni con doppio binario fiscale

di Gianluca Cristofori e Andrea Vasapolli

Il 29 dicembre 2017 l’Oic ha emendato il principio contabile Oic 21 (Partecipazioni), prevedendo tra l’altro che, nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni similari o equiparabili, anche le partecipazioni vengono iscritte in bilancio a un valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’Oic 19, ovverosia in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, cui vanno aggiunti gli eventuali oneri accessori. Tale modalità di rilevazione contabile impone di rilevare la partecipazione tenendo conto del valore di iscrizione del debito con il metodo del costo ammortizzato e attualizzato. Nel caso di specie le rilevazioni contabili non avvengono, quindi, al prezzo contrattualmente pattuito, dovendosi bensì rilevare sia il costo di acquisto della partecipazione, sia il provento per la cessione della stessa, tenendo conto dell’attualizzazione/ammortamento del debito/credito e assumendo la differenza natura di onere/provento finanziario da rilevare a conto economico lungo la durata della dilazione concessa.

In linea di principio, la succitata rappresentazione contabile, in applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, troverebbe pieno riconoscimento fiscale per i soggetti Ias e Oic adopter – ad eccezione delle cosiddette micro-imprese – in ragione del principio di derivazione rafforzata previsto dall’articolo 83 del Tuir; tuttavia, in virtù dell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017, trova applicazione quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del Dm n. 48/2009, che impone invece di individuare il regime fiscale avendo riguardo alla natura giuridica dell’operazione – e quindi non agli effetti sostanziali, così come rilevati in bilancio – quando oggetto dell’operazione siano strumenti finanziari partecipativi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c e d, del Tuir), «anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio».

Ne consegue che, anche per i soggetti Oic adopter, a fronte della rilevazione contabile di cui sopra, sul piano fiscale:

• il costo di acquisto della partecipazione (così come il corrispettivo fiscalmente rilevante per il venditore) è pari al prezzo contrattualmente pattuito;

• l’onere finanziario (o il provento, per il venditore) rilevato in contabilità lungo la durata della dilazione non assume rilevanza fiscale, dovendo essere “sterilizzato” nella dichiarazione dei redditi, mediante apposita variazione in aumento (o in diminuzione, per il venditore).

Fonte “Il sole 24 ore”

Fattura elettronica, obbligo da luglio solo sui carburanti per autotrazione

di Benedetto Santacroce

Dal 1° luglio 2018 le fatture elettroniche per la cessione di carburanti riguarderanno solo la benzina e il gasolio per autotrazione, con esclusione di altri motori o altri usi. Inoltre per gli appalti pubblici la fattura elettronica sarà limitata ai rapporti diretti del titolare del contratto con la Pa e nei rapporti con coloro di cui lo stesso si avvale e non nei rapporti successivi. Queste sono due delle novità contenute nella circolare 8/E di ieri.

E-fattura e carburanti

L’obbligo di documentare la cessione di carburanti con fattura elettronica si inserisce nel complesso di provvedimenti adottati con la legge di Bilancio 2018 (estrazione da depositi fiscali e stoccaggio nei depositi commerciali) per combattere i fenomeni di frode ed evasione Iva sugli oli minerali. L’Agenzia specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica, che scatterà dal 1° luglio prossimo, riguarderà solo la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori di autotrazione. Quindi tale nuovo obbligo non riguarderà le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

La fattura per la cessione dei carburanti dovrà contenere obbligatoriamente i dati indicati dall’articolo 21 del Dpr 633/72. Da ciò si evince che dalla fattura elettronica non dovrà comparire il numero di targa o il modello dell’autovettura rifornita. Tali elementi rimarranno facoltativi. Se con la fattura, oltre alla cessione di carburanti si documenteranno gli acquisti di altri beni, la fattura dovrà essere emessa necessariamente in elettronico.

Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla fatturazione differita, a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all’acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità dei beni ceduti. A questo proposito la circolare richiama le istruzioni fornite con la circolare 205/98 per i distributori automatici.

Per la conservazione delle fatture elettroniche sia il cedente che il cessionario dovranno conservare le fatture in elettronico. Per la conservazione potranno aderire al servizio messo a disposizione dallo SdI.

Per quanto riguarda la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità Iva l’acquisto deve esser regolato con strumenti di pagamento tracciabili. La circolare riprendendo il provvedimento del 4 aprile 2018 specifica che tutti i mezzi di pagamento indicati sono idonei ad entrambi gli scopi, nonostante il dettato della norma.

Sulle forme di pagamento la circolare fornisce degli importanti chiarimenti per quanto riguarda i sistemi di fatturazione con il netting o con i buoni benzina anticipando l’applicazione della direttiva sui voucher.

E-fattura e appalti pubblici

La circolare, rinviando a un ulteriore documento di prassi che dovrebbe essere emesso, chiarisce che l’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Fonte “Il sole 24 ore”

Spesometro, torna la possibilità di cumulare le fatture sotto i 300 euro

Il Parlamento mantiene la parola. Dopo aver impegnato il Governo a semplificare lo spesometro e non applicare le sanzioni per il caos informatico che ha caratterizzato il primo invio con la risoluzione Sanga approvata alla Camera, è arrivato ieri il via libera della commissione Bilancio alle diverse richieste delle forze politiche di revisione delle modalità di invio delle comunicazioni dei dati delle fatture per il 2018 (in attesa della soppressione dall’anno successivo con l’introduzione dell’obbligo generalizzato dell’e-fattura nelle operazioni business to business). E lo fa anche riducendo il numero delle informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate.

A effettuare una sintesi dei correttivi è stato il relatore al Dl fiscale, Silvio Lai (Pd): «Con la norma, viene prevista la possibilità per il contribuente di trasmettere i dati annualmente o semestralmente, semplificando la procedura. Inoltre, si offre la facoltà di riepilogo cumulativo di tutte le fatture di un’impresa inferiori a trecento euro. Per gli errori commessi nell’invio dei dati delle fatture del primo semestre 2017, sono abolite le sanzioni, purché tali errori siano sanati con un nuovo invio da effettuarsi entro febbraio 2018». Intervento che, aggiunge sempre Lai, recepisce le «segnalazioni giunte dal mondo dell’impresa» e dei professionisti.

Ma vediamo nel dettaglio. Il confronto sulla tempistica della trasmissione tra Parlamento, che si spingeva a chiedere un unico adempimento(come per il vecchio spesometro fino alle fatture 2016), e l’amministrazione finanziaria, che al contrario era propensa a concedere anche per il 2018 un doppio invio, si è concluso con una soluzione salomonica: sarà il contribuente a scegliere se trasmettere i dati con cadenza semestrale o annuale.

La vera semplificazione, in realtà, riguarda il numero dei dati da inviare. Ad esempio scompare una delle informazioni del tutto superflue per le comunicazioni Iva, come il codice di avviamento postale (Cap) della controparte commerciale. Secondo il correttivo approvato bisognerà indicare nella comunicazione: la partita Iva dei soggetti coinvolti nelle fatture o il codice fiscale per chi non è impresa o professionista; la data e il numero della fattura; l’imponibile Iva, l’aliquota applicata e l’imposta; il tipo di operazione nel caso in cui l’Iva non sia indicata in fattura.

La riduzione dei dati da inviare passa anche dal numero dei documenti da trasmettere. Le fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro potranno essere registrate cumulativamente (come nel vecchio spesometro) e il contribuente potrà scegliere di “segnalare” solo il documento riepilogativo. Altra novità riguarda, poi, l’esonero delle Pa dall’obligo di inviare i dati delle fatture emesse nei confronti di consumatori finali.

La sterilizzazione delle sanzioni si applica soltanto alle difficoltà che hanno caratterizzato il primo tormentato invio che è arrivato a scadenza, dopo diverse proroghe, lo scorso 16 ottobre. In sostanza, non saranno dovute le sanzioni di 2 euro per ogni fattura trasmessa erroneamente (nel limite di 1.000 euro per trimestre) né tantomeno la penalità da 200 a 2.500 euro per chi ha esercitato l’opzione per la trasmissione facoltativa dei dati fattura.

TELEFISCO 2016: QUADRO RW E IVAFE

Nel corso di Telefisco 2016 l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito come deve essere compilato il quadro RW e come si calcolano le sanzioni in presenza di un dossier titoli intrattenuto dal contribuente con un intermediario estero.

I casi prospettati all’Amministrazione Finanziaria sono stati i seguenti.

Un contribuente deteneva un dossier titoli al 1° gennaio del 2015 il cui valore complessivo era 1.000.000 euro al 1° gennaio 2015 e di 1.100.000,00 al 31 dicembre 2015. Il questo caso il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato.

Nella fattispecie prospettata il contribuente compilerà un solo rigo del quadro RW, indicando come valore inziale 1.000.000 e come valore finale 1.100.000 e come giorni di possesso 365.

Nelle ipotesi di omessa compilazione del modello RW, la sanzione è determinata applicando la percentuale prevista dall’art. 5, Dl 167/90 al valore al termine del periodo di detenzione, rappresentato dall’intero anno, pari a euro 1.100.000.

CASO 2 – Un contribuente deteneva un dossier titoli al 1° gennaio del 2015 il cui valore complessivo era 1.000.000 euro, che è stato investito e reinvestito più volte nel corso dell’anno con i seguenti valori rispettivamente iniziali e finali con questo stesso ordine:

  • Valore iniziale, 1.000.000, valore finale, 1.015.323; giorni, 31.
  • Valore iniziale, 1.015.323; valore finale, 1.030.647; 28 giorni.
  • Valore iniziale, 1.030.647, valore finale, 1.045.970, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.045.970, valore finale, 1.061.293, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.061.293, valore finale, 1.076.616, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.076.616, valore finale, 1.091.940, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.091.940, valore finale, 1.107.263, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.107.263, valore finale, 1.122.586, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.122.586, valore finale, 1.137.909, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.137.909, valore finale, 1.153.233, giorni 31;
  • Valore iniziale, 1.153.233, valore finale, 1.168.556, giorni 30;
  • Valore iniziale, 1.168.556, valore finale, 1.183.879, giorni 31.

Il tale caso il calcolo della sanzione deve avvenire moltiplicando ciascun importo valore finale per i relativi giorni di possesso. La somma dei valori così determinati deve essere divisa per 365.

A titolo esemplificativo, la sanzione per l’omessa dichiarazione del titolo ceduto nel mese di gennaio sarà pari al 3% (6%) di (1.015.323*31)/365 e cosi via. La somma delle sanzioni riferibili a ciascun periodo di detenzione determinerà la sanzione complessiva dovuta per le violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale.

Questo è un importante chiarimento. Infatti la sanzione dal 3 al 15 per cento (o dal 6 al 30 percento in caso di detenzione degli investimenti in Stati non collaborativi) si applica sulla media ponderata delle giacenze in luogo della somma degli investimenti indicati in colonna 8 (valore finale) che nel caso di specie sarebbe stata pari ad euro 13.195.214.

Viene altresì chiarito che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima.

In termini pratici questo significa che in caso di possesso di un dossier titoli con valore iniziale 2.000.000,00 di euro e valore finale 3.000.000,00 di euro, estinto a novembre 2015, visto che le operazioni di investimento e disinvestimento rientrano all’interno di un unitario rapporto finanziario si dovrà compilare un solo rigo della dichiarazione, indicando come valore finale 3.000.000,00 di euro.

Altro chiarimento sul quadro RW riguarda il soggetto delegato. SU tale aspetto viene chiarito, compatibilmente con le indicazioni fornite nella C.M. 28/E/2012, che l’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.
Pertanto, i soggetti delegati su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell’Ivafe.

AUTORE: GIOACCHINO DE PASQUALE

 

 

DOMESTICI: IMPORTI CONTRIBUTIVI IN STALLO

Per l’anno 2016 si pagano gli stessi contributi dello scorso anno per colf e badanti

Alla luce della recente novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, co. 287, secondo la quale “[…] la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determinarapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”, e considerato che tale variazione per il periodo “gennaio 2014 – dicembre 2014” ed il periodo “gennaio 2015 – dicembre 2015” è risultato nella misura del -0,1%, per quest’anno si applicano le stesse fasce di retribuzione dello scorso anno (INPS, Circolare n. 12 del 23 febbraio 2015).

Quindi, continua ad applicarsi anche il contributo addizionale dell’1,4% (art. 2 della L. n. 92/2012), a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 16/2016.

I valori aggiornati – La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi della colf è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati:

  • retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF;
  • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF.

Stop al “Job sharing” – Sul punto, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che dal 25 giugno 2015 non potrà più essere utilizzato l’istituto del lavoro ripartito (c.d. “Job sharing”), in quanto la recente revisione del “Codice dei contratti”, ad opera del D.Lgs. n. 81/2015 (attuativo del Jobs Act), ne ha disposto l’abrogazione. Tuttavia, restano validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla predetta data.

I termini di pagamento – Infine, si ricorda che i contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario:

  • I trimestre (dal 1° al 10 aprile);
  • II trimestre (dal 1° al 10 luglio);
  • III trimestre (dal 1° al 10 ottobre);
  • IV trimestre (dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo).

Per adempiere all’obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità: bollettino MAV precompilato inviato dall’Istituto; circuito “Reti Amiche”; online, sul sito www.inps.it nella sezione: “Servizi online” -> “Cittadino” -> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito; Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164.

AUTORE: DANIELE BONADDIO

 

Cooperative di tipo B: la fine di un modello?

Le cooperative sociali nascono con la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, garantendo la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Proprio questa “vocazione collettiva” le distingue dagli altri tipi di cooperative che mirano esclusivamente a rispondere agli interessi “individuali” dei singoli soci.
Le cooperative sociali, nell’espletamento delle proprie funzioni, operano bilanciando il legittimo interesse economico al profitto con l’altrettanto fondamentale obiettivo a perseguire questo attraverso l’inserimento di soggetti svantaggiati che devono essere almeno il 30% sul totale della forza lavoro impiegata.
La Legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali distingue tra:
• Cooperative sociali di tipo A che si occupano della gestione dei servizi socio sanitari ed educativi rivolte a persone che per svariate ragioni (età, salute, condizione personale e sociale) si trovino in una condizione di svantaggio;
• Cooperative sociali di tipo B che si rivolgono ai medesimi destinatari ma svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o servizi.
Per favorire l’inserimento lavorativo delle categorie più svantaggiate, la Legge prevedeva per le cooperative di tipo B la possibilità di stipulare convenzioni con gli Enti Pubblici finalizzate alla fornitura di beni e servizi (ad esclusione di quelli di natura socio sanitaria ed educativa, di competenza delle cooperative di tipo A) in deroga alla normativa del Codice dei contratti, purché gli affidamenti riservati fossero di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria fissata a 40.000 euro.
Il comma 610 dell’art.1 Testo Unico della Legge di Stabilità 2015 ha de facto eliminato l’affidamento diretto aggiungendo all’art.5 della Legge 381/1991 quanto di seguito:
“Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza”.
Tre righe che cambiano tutto e che rischiano di svuotare di senso il ruolo della cooperazione nel panorama politico-economico italiano.
Il disposto in oggetto va a smantellare un sistema efficiente che ha garantito fino a questo momento la tutela di categorie di lavoratori altrimenti esclusi dal mercato del lavoro, snaturando di fatto lo spirito insito nella Legge 381/91.
La scelta politica che sembra emergere, alla luce dei recenti scandali di Mafia Capitale, è quella di andare a “punire” quegli esempi virtuosi che costituiscono la stragrande maggioranza del panorama delle cooperative.
Più che la trasparenza e la non discriminazione l’unico obiettivo che sembra volersi perseguire è quella dell’efficienza economica tout court. L’aspetto sociale rischia di passare in secondo piano alla luce di criteri ispirati esclusivamente alla logica del vantaggio economico totale.
La norma, inoltre, va nella direzione opposta a quanto stabilito dalla nuova Direttiva Europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE la quale al comma 1 dell’articolo 20 stabilisce che: Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Tale orientamento viene riaffermato dalla Risoluzione Legislativa del Parlamento Europeo del 15 gennaio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la modifica della Direttiva 18/2004 sugli appalti pubblici. L’articolo 36 sottolinea come porre sullo stesso piano le imprese sociali con le altre sul mercato costituirebbe di fatto una distorsione delle regole. Il disposto, in questo senso, è chiarissimo: “Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti”.
L’Europa prende ad esempio il nostro sistema di tutele ma l’Italia prosegue in “direzione ostinata e contraria” e in tutto ciò viene da chiedersi se l’obiettivo finale sia il superamento del sistema cooperativo, relegando nuovamente ai margini quelle categorie “svantaggiate” a cui fino ad oggi le cooperative hanno dato la possibilità di essere cittadini attivi.

Fonte UNSIC

Cassa integrazione e apprendisti: regolarizzazione periodi pregressi entro il 16/4

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

INPS, Messaggio n. 24/2016

Alla luce del nuovo panorama degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 148/2014), entrato in vigore dal 24 settembre 2015, è stato esteso il campo di applicazione dell’integrazione salariale, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), anche agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. In particolare, gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Differente è il discorso per gli apprendisti alle dipendenze di imprese che possono accedere alle sole integrazioni salariali straordinarie; in tal caso, sono destinatari esclusivamente di tale trattamento, ma limitatamente al caso in cui l’intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 24/2016 illustrando, altresì, i profili contributivi connessi alle nuove misure di finanziamento della cassa integrazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante.

Aspetti contributivo della CIGO – All’art. 13 del D.Lgs. n. 148/2015 vengono rimodulati i contributi ordinari dovuti in caso di CIGO in base ai vari settori. Sul punto, l’INPS ha chiarito che per gli apprendisti la misura della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operario; pertanto, a decorrere dal periodi di paga “settembre 2015”, le aliquote risultano così determinati:

  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti.

È bene tenere presente che per gli apprendisti con contratto di tipo professionalizzante occupati presso aziende destinatarie della sola Cigs, l’aliquota di finanziamento dovuta dal periodo di paga “settembre 2015” è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico dell’apprendista).

Altro chiarimento importante riguarda le aziende che hanno assunto (o assumeranno) apprendisti avvalendosi dello sgravio contributo del 100% nei primi di anni di contratto, di cui all’art. 22, co.1 della L. n. 183/2011( Legge di Stabilità 2012). Per questi ultimi la contribuzione appena illustrata sarà sempre dovuta in misura piena.

Soglia dimensionale – Ai fini della definizione della soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, il limite occupazionale si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente dichiarato dall’impresa. Per quest’anno, in particolare, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015. Al riguardo, si precisa che, ai fini del computo, per i mesi da “gennaio ad agosto 2015”, non si terrà conto del personale con qualifica di apprendista che, invece, dovrà essere considerato nella determinazione della forza occupazionale per i periodi da “settembre a dicembre 2015”. La media ponderata, come sopra definita, costituirà la forza dimensionale da considerare ai fini della determinazione dell’aliquota di contribuzione ordinaria dovuta per il 2016.

Laddove il nuovo requisito occupazionale determinerà una modifica della forza aziendale con conseguente variazione nella misura della contribuzione ordinaria mensile rispetto a quella precedente, le imprese dovranno darne comunicazione all’INPS. A tal fine, le aziende potranno utilizzare funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”. La Sede territorialmente competente gestirà gli effetti contributivi di tale informazione (attribuendo o eliminando i codici di autorizzazione 1S/1J) e ne darà comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Novità UniEmens – A partire dal corrente mese di gennaio, sono stati modificati i codici al fine di favorire l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi in materia di CIGO/CIGS. I nuovi codici da utilizzare nel flusso UniEmens sono:

  • PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • PB Apprendistato professionalizzante;
  • PC Apprendistato di alta formazione ricerca;
  • M1 Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo.

Nessuna innovazione, invece, nella compilazione del flusso con riferimento ai lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari dell’indennità di mobilità e/o per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato.

Regolarizzazione periodi pregressi –Considerato che il D.Lgs. n. 148/2015 ha modificato le aliquote contributive ordinarie in caso di cassa integrazione, sorge ora il problema della regolarizzazione dei periodi pregressi (settembre-dicembre 2015). A tal fine, è necessario valorizzare – all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:

  • in “CausaleADebito” il codice “M201” avente il significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in “AltroImponibile” la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in “ImportoADebito” l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

Attenzione. La regolarizzazione delle differenze contributive avverrà senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il 16 aprile 2016.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Co.co.co.: si apre la stabilizzazione per le collaborazioni irregolari

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Le collaborazioni che non hanno i requisiti previsti dal Jobs Act potranno essere “sanate” con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali

Con l’avvento del nuovo anno si apre un’interessante possibilità per i datori di lavoro che hanno finora inquadrato in maniera erronea i propri collaboratori. Infatti, chi deciderà di “sanare” tali rapporti – e quindi assumere il collaboratore con un contratto a tempo indeterminato – potrà godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Tale facoltà, che si ricorda è contenuta nell’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015,riguarda sia i soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto) e sia i soggetti titolari di Partita Iva con cui i rapporti di collaborazione siano stati intrattenuti a norma dell’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, ora abrogato.

Al riguardo è bene far notare che la stabilizzazione dei predetti collaboratori è rafforzato anche dal fatto che dal 1° gennaio 2016 si potrebbe godere di un abbattimento del 40% dei contributi previdenziali, fino ad un massimo di 3.250 euro per 24 mesi. Sulla cumulabilità dei due incentivi il condizionale è d’obbligo, in quanto non è stata emanata alcuna prassi che conferma quanto ipotizzato.

Alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha introdotto meccanismi estremante restrittivi al fine di scovare collaborazioni autonome fittizie, i potenziali beneficiari della sanatoria sono di conseguenza aumentati a dismisura. Infatti, dal 1° gennaio 2016,si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.Riepilogando, quindi, gli indici presuntivi – che devono essere tutti presenti affinché si verifichi la riconduzione al lavoro subordinato – sono:

  • mancanza di autonomia;
  • assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’imprenditore,
  • uso dei mezzi di lavoro del datore;
  • inserimento stabile all’interno di un processo produttivo e dell’organizzazione aziendale,
  • retribuzione fissa mensile;
  • orario di lavoro fisso e continuativo;
  • continuità della prestazione in funzione di collegamento tecnico, organizzativo e produttivo con le esigenze aziendali.

Ad ogni modo, l’art. 2, co. 2 del Decreto in commento indica una serie di casi in cui gli indicatori di presunzione appena visti non avranno efficacia. In particolare, stiamo parlando:

  • delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle Confederazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
  • delle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi professionali (dunque le professioni ordinistiche);
  • delle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  • delle prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Ma come si realizza la sanatoria?

Innanzitutto il lavoratore deve sottoscrivere con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti di conciliazione in una delle sedi protette, di conciliazione o certificazione (articolo 2113, comma 4, del Codice civile, e all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003), vale a dire:

  • davanti alla commissione territoriale di conciliazione;
  • in sede sindacale;
  • presso le sedi e con le modalità previste dai CCNL (enti bilaterali).

Inoltre è necessario che nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS

Patent box: esercizio dell’opzione

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042)

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042) sono state rese note le modalità per l’esercizio dell’opzione per il patent box per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016 nella generalità dei casi).

Si premette che il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Va altresì sottolineato che in merito all’esercizio dell’opzione per il patent box, il D.M. 30.07.2015 prevede che l’opzione una volta esercitata è efficace per cinque periodi d’imposta, durante i quali è irrevocabile. Al termine del periodo di durata, l’opzione è rinnovabile.

Per ciò che riguarda l’esercizio dell’opzione:

  • per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, essa è comunicata all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento del direttore della stessa Agenzia;
  • per i periodi d’imposta successivi, invece, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta a decorrere dal quale il contribuente fruisce del regime agevolato.

E’ proprio per consentire l’esercizio dell’opzione nella prima ipotesi suddetta, il Provvedimento citato ha approvato il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Il modello è composto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati anagrafici del soggetto che esercita l’opzione e quelli dell’eventuale rappresentante firmatario nonché l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.

Come chiarito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate :

  • l’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro;
  • i soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  • la prova della comunicazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;
  • la trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “PATENT_BOX”, che sarà disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it entro il corrente mese di novembre;
  • i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al richiedente una copia della comunicazione predisposta con l’utilizzo del software “PATENT_BOX”, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Rimborsi chilometrici: esenzione condizionata

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Con la R.M. 92/E del 30.10.2015, l’Amministrazione Finanziaria analizza il regime fiscale dei rimborsi chilometrici, ribadendo quanto già sostenuto nei precedenti documenti di prassi (Circolare n. 326/E del 1997 e Risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009) ovvero che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, una società assicurativa, che si avvale tra i propri dipendenti di alcune figure professionali che svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro di assegnazione (cd. missione temporanea) anche attraverso l’utilizzo dell’autovettura personale, chiede lumi sulla deducibilità delle suddette spese.

La società in questione al fine di determinare i rimborsi da erogare ai dipendenti utilizza un particolare meccanismo informativo, ponendo a confronto i chilometri calcolati “dalla sede di lavoro alla località di missione” (di seguito “prima percorrenza”) con quelli “dal domicilio alla località di missione” (di seguito “seconda percorrenza”) operando come segue:

  • quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della “seconda percorrenza” risulta minore della “prima percorrenza”), l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale e contributiva;
  • quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della “seconda percorrenza” risulta maggiore della “prima percorrenza”), l’indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell’intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l’importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione-sede lavoro.

L’istante giustifica il proprio comportamento in ragion del fatto che iI rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-sede di lavoro, a suo parere, costituisce un ammontare fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 51 del TUIR, dal momento che il costo sostenuto al riguardo risulta già forfettariamente “rimborsato” con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR.

Su tale questione interviene l’Agenzia, che partendo dal principio di onnicomprensività per i redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR, ribadisce innanzitutto che per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto e non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal Legislatore tributario nel comma 5 dell’art. 51 del TUIR, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Ciò detto, viene chiarito che:

  • le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito;
  • per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, in linea con i precedenti interventi, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Applicando tale ultimo principio al caso in esame, viene chiarito che:

  • laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR;
  • nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

ASPI per lavoratori sospesi: prorogata fino alla fine dell’anno

Dietrofront del Ministero del Lavoro sull’erogazione dell’ASpI per lavoratori sospesi: nella prestazione rientrano anche le cessazioni intervenute dal 23.10 al 31.12 di quest’anno.

L’”indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” spetta anche per periodi di sospensione dell’attività attivati entro il 23 settembre e fino al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine, è necessario che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

A darne notizia è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27/2015.

ASpI per lavoratori sospesi – La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 3, co. 17 ha riconosciuto – in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – l’indennità ASpI anche per i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali. La durata massima del trattamento, in tal caso, non può superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. A tal fine, sono state dedicate risorse finanziarie per un importo non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.

Stop all’ASpI – Ora, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), è stata prevista l’abrogazione della suddetta norma. Ragione per cui, l’INPS – su parere concorde del Ministero del Lavoro – non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015.

Cosa significa tutto questo? La risposta è rinvenibile tra le righe del messaggio n. 6024/2015. In pratica, per le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi”, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennità, automaticamente prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015, ultimo giorno di vigenza della normativa.
Quindi le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali hanno potuto presentare le domande di indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).

Dietrofront del MLPS – Tuttavia, spiega il Ministero del Lavoro, tale interpretazione incide su fattispecie già perfezionate, determinando un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015. Alla luce di ciò, secondo la Direzione generale degli ammortizzatori sociali sarebbe più opportuno assumere un’ interpretazione estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazione sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l’inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20° giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l’anno 2015.

In altri termini, entro la data del 23 settembre 2015 è necessario che sia stato stipulato l’accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni, vale a dire entro il 12 ottobre 2015.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Professionisti “senza cassa”: nuovo blocco dell’aliquota INPS

Per il terzo anno consecutivo il Governo blocca l’aliquota della Gestione separata INPS al 27,72%

Il Governo corre in aiuto ai liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995). Per questi ultimi, infatti, l’aliquota contributiva dovuta per il 2016 rimane fissata nella stessa misura del 2015, ossia al 27,72%.
A prevederlo è l’attuale bozza del Ddl Stabilità 2016, che sottrae temporaneamente per il terzo anno consecutivo i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS alla tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012).
Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 28,72% come previsto dal “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015), fino ad arrivare al 33,72% nel 2018.

Soggetti interessati – L’obbligo assicurativo a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS prende le mosse dalla riforma previdenziale del Governo Dini (L. n. 335/1995), che ha istituito presso l’INPS una previdenza obbligatoria, finalizzata a tutelare tutte quelle figure professionali emergenti, privi di appositi albi (i c.d. “senza cassa”).

Ai sensi dell’art. 2, co. 25-33 della L. n. 335/1995, i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, sono coloro che percepiscono le seguenti categorie di reddito:
• redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza e, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;
• redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 7.000 euro (limite rivalutato dal D.Lgs. n. 81/2015);
• redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. n. 426/71;
• redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Blocco aliquota INPS – Il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013) dal Decreto Milleproroghe (art. 10-bis del D.L. n. 192/2014) e da ultimo dal Ddl Stabilità 2016.

A tal proposito, si ricorda che il “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015) all’art. 10-bis ha previsto che: “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”.

Ora, alla luce della recente Manovra Finanziaria, tale incremento contributivo è destinato a subire profondi cambiamenti, a cominciare dall’anno prossimo quando l’aliquota INPS sarà bloccata al 27,72%.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Stabilità 2016: le news sul fronte lavoro

Sgravio contributivo mini per il 2016: importo ridotto al 40% per 24 mesi

Il 15 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Legge di Stabilità 2016. Tra le tante misure contenute nella Manovra Finanziaria, che ora si appresta ad affrontare l’esame del Parlamento e dell’Unione Europea, poche ma significative risultano quelle previste sul fronte lavoro. Le novità, in particolare, vanno: dallo sgravio contributivo anche per il 2016 (in misura ridotta) all’aumento della soglia della “no tax area” per i pensionati, nonché alla settima salvaguardia per gli esodati. Importanti novità anche per il c.d. “opzione donna”, che viene esteso anche per il 2016. 
Sgravio contributivo – Sul fronte degli sgravi contributivi concessi per i neo assunti a tempo indeterminato, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014), il Governo conferma la volontà di stabilizzare l’incentivo anche per le assunzioni effettuate nel 2016, ma in misura e durata ridotta. Infatti, in luogo dell’originario sgravio massimo di 8.060 euro, dovrebbe trovare posto una riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, e non più 36 mesi come finora previsto. Una misura che secondo le stime dell’Esecutivo porterà complessivamente a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Sul punto, è possibile osservare come le scelte governative determineranno probabilmente una corsa allo sgravio contributivo, in quanto i datori di lavoro che intendessero assumere un lavoratore a tempo indeterminato – e lo faranno entro il 31 dicembre 2015 – godranno dello sgravio in misura intera (8.060 euro) e per una durata di 3 anni complessivi, anziché 2.

Pensionati – Buone nuove anche per i pensionati. Infatti, è previsto un leggero aumento delle soglie di reddito della “no tax area”, che dovrebbe passare:
• dagli attuali 7.750 euro a 8.000euro, per i pensionati con età anagrafica superiore ai 75 anni;
• dagli attuali 7.500 euro a 7.750 euro, per i pensionati con età anagrafica inferiore ai 75 anni.
Settima salvaguardia – Si riapre invece, come promesso, la partita sulla settima operazione di “salvaguardia” degli esodati, ossia quei soggetti che non hanno ancora maturato i requisiti della Legge Fornero per accedere al pensionamento. Al riguardo, per avere maggiore certezze circa i soggetti interessati ed i criteri di accesso bisognerà attendere che il testo venga approvato definitivamente. Per finanziare la settima “salvaguardia” verranno utilizzate le risorse non impiegate nelle precedenti salvaguardie chiuse.
Opzione donna – A sorridere saranno anche le quote rosa. Infatti, il regime sperimentale per le donne (c.d. “opzione donna”) che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Part time – Infine, per quanto concerne la flessibilità in entrata l’intento dell’Esecutivo è quello di accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. In pratica, chi intende chiedere il part-time potrà farlo senza che l’interessato riceva penalizzazione sul trattamento previdenziale che andrà a percepire, in quanto lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. In tal caso, sarà Il datore di lavoro a dover corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Autore: Redazione Fiscal Focus