La rottamazione al test di convenienza

di Rosanna Acierno

Si avvicina la scadenza del 15 maggio entro cui si dovrà resentare la domanda per l’istanza di adesione alla rottamazione-bis. Pertanto, calcolatori alla mano, i contribuenti che hanno carichi affidati ad agenzia Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 sono chiamati a valutare non solo l’opportunità in termini di convenienza ma, soprattutto, la “possibilità” di aderire alla definizione agevolata.

Ovviamente, la convenienza in termini di risparmio su sanzioni e interessi di mora potrebbe essere più ampia sui carichi affidati alla riscossione in periodi antecedenti al 2016 perché, in tal caso, sia le sanzioni che gli interessi di mora hanno importi più elevati. Si ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre 2015 le sanzioni irrogate dall’Ufficio per le violazioni di infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette e Iva (articoli 1 e 5, Dlgs 471/1997) oscillavano dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, mentre dal 2016 (con l’entrata in vigore del Dlgs 158/2015) oscillano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta e, in caso di lievi infedeltà contenute nel limite del 3% e comunque di 30mila euro, tra il 60 e il 120 per cento.

Inoltre, il conteggio degli interessi di mora, applicati direttamente dall’agente della riscossione (ex articolo 30 del Dpr 602/73), decorre dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno di effettivo pagamento. Pertanto, è evidente che laddove i debiti siano molto “datati”, gli interessi di mora sono più alti. Allo stesso modo, in caso di sanzioni e interessi di mora più alti, anche l’aggio della riscossione cresce, essendo commisurato a queste due poste oltreché all’imposta e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.

Nonostante, nel caso di carichi affidati prima del 2016 il risparmio sia davvero allettante, la scelta di presentare l’istanza di rottamazione non è però così scontata.

Occorre, infatti, fare i conti con i rigorosi termini di rateazione introdotti dal legislatore: per le nuove istanze di rottamazione dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016 presentate entro il 15 maggio 2018, sarà possibile effettuare il pagamento delle somme dovute in un massimo di tre rate, peraltro molto ravvicinate tra loro. In particolare, per i carichi dal 2000 al 2016, la scelta di massima rateazione effettuata nel modello di istanza consentirà al contribuente di versare gli importi complessivamente dovuti entro:
• il 31 ottobre 2018 per il 40%;
• il 30 novembre 2018 per l’ulteriore 40%;
il 28 febbraio 2019 per il restante 20 per cento.

Pertanto bisognerà disporre della liquidità sufficiente anche perché, qualora il contribuente non dovesse pagare tempestivamente una rata o dovesse versarla in maniera insufficiente, decadrà immediatamente dal beneficio, non essendo prevista l’applicazione del ravvedimento operoso o alcuna tolleranza anche per «lievi tardività». Inoltre, non sarà più possibile chiedere la dilazione del debito ad agenzia Entrate Riscossione ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 602/73.

Va detto, comunque, che, al fine di non perdere l’opportunità di questa nuova rottamazione e di trarne i massimi benefici, il contribuente potrà comunque compiere una scelta in merito a quali carichi definire, anche in relazione alla singola cartella di pagamento. Pertanto se, ad esempio, una cartella porta a riscossione ruoli Inps e dell’agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli Inps. Del pari, se il contribuente ha ricevuto due cartelle di pagamento, ne potrà sanare solo una, presentando solo per questa l’apposita istanza di definizione agevolata.

Fonte “Il sole 24 ore”