Perdite su crediti deducibili nell’anno del fallimento

di Luca Gaiani

Bonus variabili a dipendenti o a intermediari di competenza del 2017 deducibili già nel modello Redditi 2018, anche se gli obiettivi a cui sono condizionati vengono riscontrati nei primi mesi del 2018. In presenza di crediti verso debitori in sofferenza al 31 dicembre, con sentenza di fallimento dichiarata nell’anno successivo, la deduzione deve invece essere rinviata a quest’ultimo esercizio. È questa la posizione di Assonime, espressa nella circolare 15 di ieri, relativa alla dichiarazione dei redditi delle società di capitali, sul problema della rilevanza fiscale dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La circolare Assonime dedicata alla scadenza del versamento dell’Ires e dell’Irap si sofferma sul tema dei costi di competenza che assumono certezza a seguito di eventi verificatisi dopo il 31 dicembre, ma prima della data di redazione del bilancio. L’associazione dichiara di condividere i chiarimenti forniti, prima dall’Oic e poi dalle Entrate nel corso del videoforum del Sole 24 Ore del 24 maggio, secondo cui gli importi per rischi ed oneri di un anno, che diventano costi certi nei primi mesi di quello successivo, mantengono nel bilancio la natura di accantonamenti (e non di debiti) e, anche se già quantificati in modo puntuale in base all’evento post 31 dicembre, diventano deducibili solo nell’anno seguente.

In presenza di una causa legale del 2017, che si definisce con sentenza o transazione nel febbraio di quest’anno, od anche nel caso di un rinnovo contrattuale dei primi mesi del 2018 che riconosce una somma una tantum sull’anno precedente, la deduzione va rinviata al periodo di imposta 2018.

Questi chiarimenti delle Entrate risolvono anche, secondo Assonime, l’ulteriore interrogativo, più volte posto in queste settimane, riguardante la deducibilità di perdite subite su crediti vantati verso debitori falliti dopo il 31 dicembre 2017, ma prima dell’approvazione del relativo bilancio. Trattandosi di perdita che deriva da un atto valutativo, la deduzione fiscale rimane legata ai requisiti sanciti dall’articolo 101, comma 5 del Tuir (non intervenendo la derivazione rafforzata) e dunque può operarsi solo nell’anno di apertura della procedura (2018).

Per contro, rientrano in una casistica del tutto diversa le ipotesi di oneri di competenza di un anno per i quali, dopo il 31dicembre, viene solo riscontrata o confermata la spettanza, oppure quantificato esattamente l’ammontare. Non si tratta, come indicato nel corso del videoforum con l’agenzia delle Entrate, di oneri che nascono come accantonamenti per poi trasformarsi in costi a seguito di fatti sorti nel nuovo anno, ma di componenti che, sin dall’esercizio di competenza, sono veri e propri costi.

Pertanto, nel bilancio di competenza, l’onere deve essere rilevato tenendo conto non solo dell’importo quantificato post 31 dicembre, ma anche della sua natura certa (debito). Sono quindi immediatamente deducibili nel modello Redditi 2018, conferma la circolare Assonime, i costi di competenza del 2017, che vengono quantificati con fatture pervenute solo nel nuovo esercizio, oppure gli Mbo riconosciuti a dipendenti o manager o ancora i bonus riconosciuti ad agenti, con riferimento a un certo esercizio, la cui spettanza venga riscontrata e il cui importo sia quantificato solo all’inizio dell’anno seguente.

Fonte “Il sole 24 ore”