Rateazione ammessa anche per una singola cartella

di Massimo Romeo

La rateazione di un debito tributario richiesta dal contribuente non deve necessariamente riguardare l’intero suo debito ma può essere presentata anche per una singola o per specifiche cartelle e la mancata regolarizzazione di precedenti cartelle non è ostativa alla concessione di dilazioni che riguardano altre cartelle diverse da quelle non regolarizzate o comunque non oggetto di rateazione. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctp Milano n. 3490/2018 depositata il 27 Luglio.

La questione controversa aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società di capitali di alcuni provvedimenti con cui l’agenzia della Entrate/Riscossione (di seguito Ader) aveva rigettato nuove istanze di rateazione del debito tributario in conseguenza della mancata regolarizzazione di precedenti piani revocati per decadenza. La ricorrente eccepiva l’illegittimità del diniego opposto sostenendo che l’articolo 19 del Dpr 602/1973 subordinerebbe l’accoglimento dell’istanza di dilazione solo alla presenza di temporanee obiettive difficoltà e non anche alla regolarizzazione , dedotta da Ader, in quanto la decadenza dal beneficio si porrebbe solo per il carico già rateizzato per il quale si sia verificata la decadenza e non quando, come nel caso di specie, la rateizzazione riguardi altre cartelle non oggetto di precedenti dilazioni.

Il Collegio provinciale decide di accogliere le doglianze della contribuente così legittimandone il diritto alla nuova rateazione. La motivazione del collegio giudicante, in ossequio al principio di non contestazione ( articolo 115 cpc), prende le mosse dal fatto , non contestato da Ader, che le due istanze di rateazione , oggetto dei dinieghi impugnati, riguardavano cartelle di pagamento non ricomprese nelle precedenti rateazioni concesse; quindi interpreta il dettato normativo di riferimento (articolo 19) come non ostativo, in presenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, (da quest’ultimo provata e da controparte non contestata) alla concessione di dilazioni che si riferiscono ad altre cartelle , diverse da quelle non regolarizzate o comunque non oggetto di rateazione.

La Ctp altresì specifica che la rateazione «non deve necessariamente riguardare l’intero debito ma può essere presentata anche per una singola o per specifiche cartelle», ferma restando la facoltà per l’agente di attivare, per il debito relativo a piani di rateazione decaduti, tutti gli strumenti a tutela del credito (dal fermo all’ipoteca, dal pignoramento alla vendita forzata).

 Fonte “Il sole 24 ore”