Dichiarazioni e adempimenti Bonus pubblicità, domande dal 22 settembre: la comunicazione «vincola» il 2018

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Decreto attuativo e modello di comunicazione da inoltrare in via telematica: tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto si sono completati i vari tasselli necessari alle imprese per inviare tra il 22 settembre ed il 22 ottobre la prenotazione del credito d’imposta per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, nonché per quelli effettuati e da effettuare nel 2018. Ora le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali sono pronti a partire, anche se permangono alcuni dubbi che dovranno essere chiariti dalle competenti Autorità.

La fase operativa dovrà suddividersi in più punti:

•la ricerca dei costi tramite le fatture per le spese già sostenute oppure sulla base dei preventivi/budget di spesa 2018 per quelle già deliberate;

•la decisione sulla convenienza e fattibilità dell’accesso al credito;

•la predisposizione del modello di comunicazione per il 2018 e/o la dichiarazione per il 2017 sull’apposito software (ad oggi mancante) ed il successivo invio telematico;

•la gestione dei successivi adempimenti (bilancio 2018, dichiarazione dei redditi, eccetera);

•l’attesa del verdetto finale per la definizione del bonus, per il quale non è però previsto un termine; questa circostanza rende incerto quando sarà possibile utilizzare il credito in compensazione.

In particolare, entro il prossimo 22 ottobre il modello deve essere inoltrato come segue:

•inserendo dati consuntivi, quale «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017;

•inserendo dati in parte consuntivi, ed in parte previsionali, quale «Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta», per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati e da effettuare nel 2018. Dal 1° al 31 gennaio 2019 il contribuente avrà cura poi di inoltrare, in via consuntiva, il modello quale «Dichiarazione» degli investimenti effettuati nel 2018, al fine di confermare o rettificare i dati forniti con la «Comunicazione». Merita notare che nella «Dichiarazione» per il 2018, l’ammontare degli investimenti indicato non potrà essere superiore a quello esposto nella «Comunicazione» inoltrata in precedenza per il 2018 a titolo di prenotazione.

Il provvedimento conferma che la «Dichiarazione» per il 2017 e la «Comunicazione» per il 2018 devono essere presentate separatamente, ancorché nel medesimo termine del 22 ottobre 2018.

In ogni caso, per accedere al beneficio, non cumulabile con altre agevolazioni, è necessario che il valore degli investimenti, che dovranno essere oggetto della consueta attestazione, superi almeno dell’1% complessivo l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con aumento al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese, e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.

Entro il 21 novembre 2018, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica, sul proprio sito istituzionale, l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti relativi al 2018, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

Fonte “Il sole 24 ore”