L’unico sezionale non obbliga a conservare in digitale anche i documenti analogici

La contemporanea registrazione di fatture elettroniche e analogiche in un unico registro sezionale Iva (acquisto o vendite) non obbliga a conservare elettronicamente anche i documenti analogici. A chiarirlo sono le Entrate, con una risposta del 15 novembre scorso, formalizzata nelle Faq pubblicate dall’Agenzia.

Dal 2019, si continueranno inevitabilmente a ricevere ancora fatture non elettroniche (su carta, in pdf, in formato immagine, eccetera), ad esempio, dai minimi, dai forfettari, dai soggetti non residenti o non stabiliti ovvero dai soggetti solo identificati. Già oggi (soprattutto con l’avvicinarsi di fine anno), invece, è possibile ricevere qualche fattura elettronica, assieme alle consuete fatture su carta. In questi casi, di ricezione mista (elettronica e analogica), non è necessario istituire diversi sezionali dei registri Iva, al fine di registrare i documenti analogici con una numerazione diversa rispetto alle e-fatture ovvero per evitarne la conservazione sostituiva prevista per queste ultime. Dal 24 ottobre 2018, peraltro, è stata abolita la registrazione “in ordine progressivo” delle fatture passive e delle autofatture nel registro Iva degli acquisti (articolo 25, comma 1, del Dpr 633/1972).

Anche se i documenti elettronici e quelli analitici vengono registrati in un unico sezionale del registro Iva acquisti, infatti, non è necessario effettuare la conservazione elettronica sostitutiva anche delle fatture analogiche.

Questa regola vale anche per il ciclo attivo. Nel 2019, anche se la fattura elettronica attiva sarà in generale obbligatoria, si dovranno ancora emettere su carta le fatture verso i soggetti non residenti o non stabiliti ovvero i soggetti identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale), a meno che non ci si accordi con loro per l’invio della e-fattura tramite lo Sdi, per evitare l’esterometro, previa richiesta al proprio cliente “estero” (ad esempio, una consociata) del suo indirizzo telematico (codice destinatario o pec). Questa modalità di invio della e-fattura al cliente, tramite lo Sdi (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafi 2.1.4), è possibile anche per il ciclo passivo (anche se più complicata) ed è diversa da quella, prevista per il solo ciclo attivo e sempre per evitare l’esterometro, di solo «invio allo Sdi» dell’Xml con il codice destinatario «XXXXXX» (si veda Il Quotidiano del Fisco del 15 novembre 2018).

Anche per il ciclo attivo, quindi, in presenza di un unico sezionale con fatture sia elettroniche che analitiche, la modalità di conservazione può essere sia elettronica (obbligatoria per le fatture elettroniche), sia analitica (per quelle cartacee).

Ad esempio, alla fattura analogica con numero 1, possono succedere le fatture elettroniche con numero 2 e 3, l’analogica con numero 4 e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto della conservazione sostitutiva solo per quelle elettroniche.

Anche con l’avvento della fattura elettronica, infine, sarà possibile adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa (risoluzione 10 gennaio 2013, n. 1/E).

Fonte “Il sole 24 ore”