Sì al rimborso del credito non indicato nel bilancio di liquidazione

Legittimo il diritto al rimborso dell’Iva a credito della Srl poi estinta e anche se tale credito non è stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione. Intanto perché si tratta di mero errore formale che non incide sulla legittimità del diritto al rimborso. Poi, in caso di estinzione della società, il credito si trasferisce in capo agli ex soci in quanto successori del sodalizio. Così la Ctr Piemonte, sentenza 1374/1/18 (Presidente Garino, Relatore Menghini) .
La decisione

Dal punto di vista sostanziale, è errata la tesi dell’agenzia fiscale secondo cui la mancata indicazione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione, posta in violazione dell’articolo 5 del Decreto ministeriale 26 febbraio 1992, equivale a una rinuncia del credito stesso, ossia che il credito è “non liquido”.

Per contro, è valida la tesi dei contribuenti, secondo i quali:

a) il credito Iva risulta dal Modello Iva;

b) non ne è stata contestata l’insussistenza;

c) la mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimità del rimborso, dato che si tratta di mero dimenticanza formale e non sostanziale.

In altri termini, l’indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimità “sostanziale” del credito correttamente esposto in dichiarazione.
Dal punto di vista procedurale, spetta ai soci della società estinta il diritto a ottenere il rimborso del credito, atteso che gli stessi sono successori dell’ente giuridico.
La vicenda

Una Srl, in liquidazione dal novembre 2013, presenta il modello Iva 2015, relativo al periodo d’imposta 2014, in cui espone un credito Iva di oltre 6mila euro, che non viene indicato nel bilancio finale di liquidazione. In seguito l’ente si estingue. I soci della ex società presentano istanza di rimborso del credito Iva, ma l’Agenzia forma nell’ottobre 2015 provvedimento di diniego, perché il credito non è stato indicato in bilancio finale di liquidazione, e, quindi, non spetta. Ma i soci non ci stanno e impugnano il diniego in Ctp, ma i giudici di prime cure sposano la tesi dell’Amministrazione e rigettano il ricorso introduttivo con sentenza del febbraio 2017 il ricorso. I contribuenti non demordo e appellano con successo la sentenza nel febbraio 2017.
Le considerazioni

In primo luogo, il giudice d’appello ha fatto un ragionamento di buon senso. Se il credito Iva, esposto in dichiarazione, non è stato contestato, esso si cristallizza, e, quindi, risulta assorbita la questione della sua inclusione, obbligatoria o meno, in un “paper” derivato, che è il bilancio di liquidazione. In secondo luogo, se si pretende che, a determinate condizioni, rispondano anche i soci della Srl per i debiti della società “estinta”, altrettanto vale questo principio per i crediti della società “estinta”, non potendo valere due misure diverse per la stessa fattispecie.
non può esserlo poi successivamente perché non inserito nella
risulta dal Modello Iva; b) Non ne è stata contestata l’insussistenza; c) La mancata inclusione nel bilancio finale di liquidazione non incide sulla legittimità del rimborso, dato che trattasi di mero dimenticanza formale e non sostanziale. In altri termini, l’indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione risponde solo ad una esigenza formale ma non incide sulla legittimità “sostanziale” del credito correttamente esposto in dichiarazione.

Fonte “Il sole 24 ore”