Passaggi senza vincoli triennali tra semplificato e forfettario

Chi per il 2019 sceglie di restare semplificato può cambiare dal 2020
Le modifiche al forfettario sono tali da giustificare una nuova decisione
La possibilità di fare ingresso nel regime forfettario, come ridisegnato dalla legge di Bilancio 2019, non attende chiarimenti solo per quanto attiene alle due nuove cause di esclusione costituite dalla contemporanea partecipazione di controllo in una Srl dall’oggetto “riconducibile” e dalla provenienza prevalente dei ricavi/proventi da attuali o passati datori di lavoro.
Ci sono aspetti controversi anche riguardo alle opzioni, tali da condizionare tanto l’ingresso quanto il rientro nel regime. La prima questione degna di nota riguarda i contribuenti che negli ultimi due periodi d’imposta (2017 e 2018), pur avendo i requisiti allora previsti per il regime forfettario, hanno esercitato l’opzione per il regime ordinario o semplificato.
Nonostante si possa ipotizzare un vincolo di permanenza triennale nel regime prescelto, si è dell’avviso che i significativi mutamenti operati dalla legge 145/2018 al regime forfettario siano tali da rappresentare quel «caso di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative» che, in base all’ultimo periodo dell’articolo 1 del Dpr 442/1997 (disciplina generale delle opzioni), legittima la variazione di qualunque opzione e revoca.
Oggi il regime forfettario è molto differente, sotto più di un aspetto, da quello che molti contribuenti hanno valutato – e rifiutato con opzione – negli ultimi due anni, per cui è più che condivisibile rendere possibile una nuova decisione.
Se questa è l’unica strada percorribile per chi ha optato nel biennio passato per la contabilità ordinaria, altrettanto non dovrebbe essere per i contribuenti che, pur in presenza dei requisiti per il forfettario, hanno preferito scegliere il regime semplificato. Sia la norma di riferimento (articolo 1, comma 70, legge 190/2014) che la prassi (circolare 10/E/16, paragrafo 3.1) fanno riferimento a un vincolo triennale in presenza di opzione per il «regime ordinario» ovvero «per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari».
Nonostante inizialmente queste locuzioni siano state lette come riferibili tanto al regime ordinario vero e proprio quanto a quello semplificato, questa interpretazione restrittiva è divenuta minoritaria a seguito della risoluzione 64/E/18 dell’agenzia delle Entrate.
In tale sede l’Agenzia, anche se non in modo cristallino, ha affermato che, relativamente ai contribuenti che presentano i requisiti per entrambi i regimi forfettario e semplificato, i “regimi naturali” sono concretamente due, il che giustificherebbe l’assenza di qualunque vincolo triennale nel passaggio dall’uno all’altro (nonostante tale situazione non sembra prevista al rigo VO33 della dichiarazione Iva).
Questa interpretazione – che le Entrate potrebbero avallare a Telefisco – è importante non solo per “smarcare” i contribuenti semplificati (tali per opzione resa nel 2017 o nel 2018) dalla necessità che l’ingresso nel forfettario sia reso più semplice grazie all’ultimo periodo dell’articolo 1 del Dpr 442/1997 (mutamenti normativi sensibili in grado di azzerare le opzioni precedenti), ma anche per il prossimo futuro.
È evidente che ove venisse confermata questa libertà di passaggio tra regime forfettario e regime semplificato, in presenza dei requisiti di legge, chi per il 2019 sceglie di restare semplificato, può transitare nel forfettario dal 2020 indipendentemente dalle scelte fatte nel triennio, così come chi inizia l’attività nel 2019 può iniziare in regime semplificato (ad esempio per la presenza di una causa di esclusione) salvo poi (eliminata tale causa) transitare dal 2020 nel forfait senza vincoli di durata. Si tratta, pertanto, di una conferma attesa a livello interpretativo da molti contribuenti.
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Giorgio Gavelli