Esportazioni, visto doganale sulla copia cartacea della fattura

Sufficiente la vidimazione «fisica» del documento che viene trasmesso allo Sdi
Nelle cessioni triangolari all’esportazione, il primo cedente nazionale deve emettere fattura elettronica nei confronti del promotore dell’operazione, anch’esso nazionale, mentre tale soggetto continua a emettere fattura cartacea al proprio cliente extracomunitario, destinatario dei beni al di fuori dell’Ue. Ma come si coordina la e-fattura con il regime delle prove dell’uscita dei beni dal territorio comunitario?
La prova dell’esportazione (alla base del regime di non imponibilità Iva) va fornita da ambedue gli operatori nazionali, ossia dal primo cedente (IT1) e dal cessionario/secondo cedente (IT2). Mentre per quest’ultimo soggetto – che è il vero esportatore – la prova è rappresentata dal messaggio elettronico «risultati di uscita», registrato sul sistema doganale Aida, per il primo operatore, come confermato al paragrafo 4 della nota delle dogane 3945/2007, restano invariate le modalità ordinarie e, quindi, è necessaria l’apposizione del visto doganale sulla fattura presentata all’atto dell’esportazione e la successiva integrazione con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’Ue.
Al posto dell’integrazione, il primo fornitore può esibire copia del documento doganale d’esportazione, intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita; procedura che, però, presenta possibili problemi di riservatezza, visto che IT1 verrebbe a conoscenza del destinatario dell’esportazione (il cliente di IT2). In ogni caso, entrambi i procedimenti prevedono la presentazione in dogana della fattura del primo cedente il quale, tuttavia, dal primo gennaio, può presentare solamente una copia cartacea della fattura elettronica, copia che, però, non è la vera fattura che è quella in formato elettronico.
Per superare la problematica, è sufficiente estendere il concetto di documento utile quale prova dell’esportazione. Ammettere che la vidimazione della copia cartacea della fattura, trasmessa elettronicamente allo Sdi, equivale all’apposizione del visto sulla fattura (così come è stato fino a tutto il 31 dicembre 2018), non significa altro che aggiornare le istruzioni dell’amministrazione finanziaria. Si tratterebbe di estendere la valenza giuridica di tale documento, già riconosciuta nelle risposte alle Faq con riguardo alle copie delle fatture elettroniche ai condomini o agli enti non commerciali senza partita Iva, seppur al solo scopo di validare la procedura d’esportazione. Fermo restando che, in caso di discordanza fra i dati della fattura elettronica e della copia cartacea,prevalgono i primi.
Nella stessa logica, se la dogana appone il visto sulla copia cartacea di una fattura che risulti scartata dallo Sdi, al fine di attribuire valenza alla vidimazione del documento nell’ottica della prova dell’esportazione, è sufficiente che la fattura successivamente ritrasmessa al sistema (nei cinque giorni dallo scarto) ed emendata dell’errore che ha determinato il rifiuto, risulti conforme alla copia presentata in dogana.
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Matteo Balzanelli
Massimo Sirri