Gli effetti dei ritardi con cui alcuni operatori hanno affrontato la problematica e la necessità di una messa a punto dei sistemi, li subiremo sicuramente ancora per qualche mese, però oramai il dado è tratto e indietro sicuramente non si torna più.
Tra gli argomenti che si stanno iniziando ad affrontare in questi giorni, in vista del cambio delle regole di emissione delle fatture che entreranno in vigore dal 1° luglio 2019 e di annotazione delle fatture stesse sui registri Iva, vi è quello di una rivisitazione dei registri Iva che potrebbe essere necessaria non tanto ai fini del mero espletamento degli obblighi di legge, quanto per consentire ai soggetti passivi Iva di verificare in modo più efficace i dati in essi presenti.
Di seguito proviamo a sintetizzare – distintamente per le fatture emesse e per le fatture di acquisto ricevute – le nuove regole stabilite dalla legge Iva in tema di annotazione sui registri Iva, con alcune esemplificazioni utili a inquadrare meglio alcuni degli scenari che stiamo per affrontare.
Registrazione delle fatture emesse
La registrazione delle fatture emesse è disciplinata dall’articolo 23 del Dpr 633/1972, come recentemente modificato dall’articolo 12 del Dl 119/2018.
La novità più importante che è stata introdotta è la possibilità di annotare tutte le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento al mese stesso di effettuazione delle operazioni.
In altre parole viene meno il precedente obbligo di annotare le fatture entro 15 giorni dalla loro emissione, ma si può godere di un più ampio intervallo temporale, purché si rimanga nel limite del giorno 15 del mese successivo.
La seconda novità, prevista dall’articolo 11 del Dl 119/2018 a partire dal 1° luglio 2019, è la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, indicando all’interno della stessa – ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del Dpr 633/1972 – la data in cui é stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Alla luce di ciò, proviamo a fare un esempio pratico, con riferimento ad alcune fatture emesse da un soggetto passivo con periodicità mensile, nel corso del mese di luglio e del mese di agosto:
•fattura n.1, effettuazione dell’operazione ed emissione in data 1 luglio 2019;
•fattura n.2, effettuazione dell’operazione in data 31 luglio 2019 ed emissione in data 10 agosto 2019
•fattura n.3, differita con Ddt di luglio (con riferimento all’effettuazione), emissione in data 12 agosto 2019.
Partiamo dalla fattura n.2, sulla quale va fatta una riflessione preliminare e specifica, perché l’attuale norma (articolo 21, comma 2, lettera g-bis, del Dpr 633/1972) prevede l’indicazione, all’interno della fattura, della data in cui é effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero della data in cui é corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, quando tale data è diversa dalla data di emissione della fattura.
Poiché l’indicazione di una doppia data all’interno della fattura risulta oltremodo complessa da gestire, AssoSoftware ha proposto – nel corso di un confronto avvenuto nel mese di dicembre all’interno del Forum della fatturazione elettronica – la soluzione più semplice di utilizzare la data documento quale data di effettuazione dell’operazione, proposta che è stata condivisa e accettata e da tutti gli stakeholders partecipanti e che si auspica possa trovare conferma in una modifica dell’attuale articolo 21 del Dpr 633/1972, entro il 30 giugno 2019.
Se così sarà, la fattura n.2 dovrà essere di fatto datata 31 luglio 2019, con competenza Iva nel mese di luglio, ancorché emessa (ossia trasmessa) in data 10 agosto 2019. Quest’ultima data la si ritroverà esclusivamente nella ricevuta rilasciata dallo Sdi. L’annotazione della fattura sul registro Iva potrà essere fatta con data registrazione compresa tra il 10 agosto 2019 e il 15 agosto 2019, ossia pari o successiva alla data di trasmissione ovvero pari o precedente alla data limite di annotazione del 15 agosto 2019.
Per quanto riguarda le fatture n.1 e n.3, entrambe hanno quale competenza Iva il mese di luglio:
•la fattura n.1 dovrà essere annotata sul registro Iva con data registrazione compresa tra il 01 luglio 2019 e il 15 agosto 2019;
•fattura n.3 differita dovrà necessariamente essere datata successivamente all’ultimo Ddt prodotto (i cui estremi vanno riportati nel documento xml) ed entro la data di trasmissione del 12 agosto 2019 (ad esempio 31 luglio 2019) e annotata con data compresa tra il 12 agosto 2019 e il 15 agosto 2019.
Quindi tutte e tre le fatture confluiranno nella liquidazione del mese di luglio, ancorché siano state emesse sia nel mese di luglio (la n.1) che nel mese di agosto (la n.2. e la n.3).
Registrazione degli acquisti
La registrazione degli acquisti è disciplinata dall’articolo 25 del Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 13 del Dl 119/2018. La novità più rilevante è l’abrogazione – a partire dal 1° gennaio 2019 – dell’obbligo di protocollazione delle fatture, sia di quelle elettroniche che di quelle cartacee che possono continuare a essere emesse da alcune categorie di soggetti minori.
Ne consegue che nel registro Iva degli acquisti le fatture possono essere registrate in qualsiasi ordine, purché l’annotazione preceda comunque il momento della detrazione.
Va poi ricordato che l’articolo 14 del Dl 119/2018, nel modificare l’articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, ha aggiunto il seguente periodo: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente».
Ne consegue che il diritto alla detrazione spetta ora anche per le fatture di acquisto registrate entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, che di fatto coincide con la data del documento. Per poter fruire della detrazione e per poter essere annotata, la fattura deve comunque essere nella disponibilità dell’acquirente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, deve fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
Dal punto di vista operativo, il risultato è di fatto analogo a quello sopra esemplificato per le fatture emesse, con in più però la variabile del tempo di recapito da parte dello Sdi, che dovrebbe essere contenuto in un massimo di 5 giorni.
Alla luce di ciò, proviamo anche in questo caso a fare un esempio pratico, con riferimento ad alcune fatture di acquisto ricevute da un soggetto passivo con periodicità mensile, nel corso del mese di ottobre e di novembre:
•fattura n.1, datata 1 ottobre 2019 con riferimento al momento di effettuazione, ricevuta e annotata sul registro Iva nella medesima data;
•fattura n.2, datata 31 ottobre 2019 con riferimento al momento di effettuazione, emessa (ossia trasmessa) il 10 novembre 2019, ricevuta e annotata sul registro Iva il 12 novembre 2019;
•fattura n.3, differita con Ddt di ottobre, datata 31 ottobre 2019, emessa il 12 novembre 2019, ricevuta e annotata sul registro Iva il 15 novembre 2019.
Poiché tutte e tre le fatture sono state ricevute entro il 15 novembre 2019 e tutte e tre hanno una data documento (ossia di effettuazione) compresa nel mese di ottobre, esse confluiranno nella liquidazione del mese di ottobre, ancorché siano state emesse sia nel mese di ottobre (la n.1) che nel mese di novembre (la n.2. e la n.3).
Le totalizzazioni
Cambiano le regole e probabilmente in qualche caso dovrà cambiare anche un po’ l’esposizione sui registri Iva. Ad esempio, a livello di riepilogo sui registri Iva, potrebbe risultare utile effettuare due tipologie di totalizzazioni:
•una totalizzazione per data di registrazione, utile ai fini contabili e gestionali;
•una totalizzazione per data documento, che è quella di riferimento ai fini dell’esigibilità, ossia della competenza Iva, in coerenza con le regole della liquidazione Iva.
In realtà molti software evidenziano già ora, in riepiloghi separati, le fatture di competenza del mese precedente, tuttavia sarà forse opportuno fare uno sforzo ulteriore e riepilogare nel mese precedente anche le fatture del mese successivo.
Ciò è sicuramente possibile, dal momento in cui la produzione del registro Iva quale documento informatico avviene normalmente in un unico momento, a fine anno ovvero entro il termine di tre mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi di competenza del periodo d’imposta interessato.
Tuttavia prima di effettuare qualsiasi modifica, le software house – come sempre supportate da AssoSoftware – attenderanno l’effettiva modifica dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 e, dopo essersi confrontate sugli aspetti normativi, concorderanno ciascuna con i propri clienti le modifiche più utili da effettuare, stante che comunque l’ipotesi di una stampa minimale dei soli dati previsti dagli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972 in molti casi rimarrà la scelta migliore da fare.