Omesso RW, sì all’integrativa lunga con pena fissa

L’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, come disposto dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016, al quale deve essere riconosciuta un’efficacia retroattiva in quanto norma di carattere interpretativo. In questo caso, la presentazione della dichiarazione tardiva è sanzionata in misura fissa. Questo è il principio espresso dalla Ctr della Sardegna 1143/4/2018 (presidente e relatore Rosella).
Nel caso esaminato l’ufficio notificava al contribuente un atto di irrogazione sanzioni per l’omessa compilazione del quadro RW del modello Unico 2005 (anno 2004) di attività finanziarie estere in violazione dell’articolo 4 del Dl 167/1990. In particolare, veniva applicata una sanzione in misura proporzionale (dal 3% al 15% delle attività omesse, in base all’articolo 5 del Dl 167/1990).
Nell’irrogare questa sanzione, l’ufficio non riconosceva la validità della dichiarazione integrativa mediante la quale, in data 8 maggio 2008, il contribuente aveva indicato in corrispondenza del quadro RW gli importi relativi ai trasferimenti da/verso l’estero, così come richiesto dagli articoli 2 e 4 del Dl 167/1990.
La Ctp di Cagliari ribadiva la legittimità dell’accertamento ed evidenziava l’impossibilità di escludere l’applicazione delle sanzioni connesse alla compilazione del modulo RW, in quanto l’integrativa era stata presentata oltre il termine previsto dall’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, vigente al momento della violazione (corrispondente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo). In senso conforme si veda la sentenza 13378/2016 delle Sezioni unite.
In appello la Ctr Sardegna ha ribaltato il primo grado, accogliendo parzialmente le ragioni del contribuente. Ha ricordato che i termini di presentazione dell’integrativa sono stati modificati dall’articolo 5, comma 1, del Dl 193/2016 (convertito nella legge 255/2016). Questo provvedimento ha modificato i commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 e ha riconosciuto la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi (sia a favore che a sfavore) fino alla scadenza dei termini con cui l’ufficio può procedere all’accertamento.
Pertanto l’integrativa a favore deve ritenersi valida non solo se presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno successivo, ma anche oltre e fino alla scadenza dei termini di accertamento. Anche in caso sia stata presentata prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5 del Dl 193/2016, in quanto norma di natura interpretativa e, come tale, con efficacia retroattiva. In ogni caso, la presentazione dell’integrativa, seppur valida, non esclude l’applicazione delle sanzioni, ma è soggetta alla pena in misura fissa (da 258 a 1.032 euro) prevista in caso di dichiarazione dei redditi tardiva.
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Marco Nessi
Roberto Torelli