Nella definizione dei Pvc soltanto i maggiori imponibili

Nella dichiarazione solo elementi che derivano dal processo verbale
Per la definizione agevolata dei Pvc occorre presentare una particolare dichiarazione nella quale vanno indicati esclusivamente i maggiori imponibili (e le maggiori imposte dovute) derivanti dal processo verbale.
L’articolo 1 del Dl 119/2018 prevede che, ai fini della definizione dei processi verbali di constatazione, il contribuente deve presentare la «relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate». In pratica, il contribuente deve inviare, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna imposta oggetto di constatazione, la relativa dichiarazione nella quale vanno indicati gli imponibili e le conseguenti imposte derivanti dal Pvc. La norma non la definisce espressamente come dichiarazione integrativa, anche perché la definizione agevolata può essere utilizzata anche da chi originariamente ha omesso di presentare la dichiarazione.
Nel Provvedimento delle Entrate del 23 gennaio scorso viene stabilito (punto 3.2) che occorre barrare nel frontespizio della dichiarazione relativa all’annualità oggetto di definizione la casella “correttiva nei termini” anche nel caso in cui è stata omessa la dichiarazione originaria. Probabilmente, tale modalità di indicazione si deve alla necessità di contraddistinguerla dalle altre dichiarazioni integrative (ad esempio, da quelle da ravvedimento operoso). Tuttavia, quello che risulta un po’ criptico, al di là della barratura della casella, è il fatto che nel Provvedimento (punto 3.1) si specifica che nella dichiarazione «a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, sono indicati esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale». Sembrerebbe, in prima battuta, che a fronte di un reddito di 100 dichiarato originariamente e, ad esempio, di spese constatate come non inerenti per 60, il contribuente debba indicare nella dichiarazione solamente 60 e non 160. La cosa lascerebbe davvero perplessi perché sarebbero evidenti le difficoltà di calcolo, ad esempio, per i soggetti Irpef.
Il Provvedimento, sempre al punto 3.1, stabilisce che la modalità di indicare esclusivamente i maggiori imponibili e le maggiori imposte vale anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione. Da qui, forse, si comprende il significato di quanto stabilito dal Provvedimento. È chiaro, infatti, che se un contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione non ha senso prevedere che lo stesso deve indicare esclusivamente i maggiori imponibili derivanti dalle violazioni constatate. Evidentemente, tutto ciò che andrà a dichiarare risulterà un maggiore imponibile. Così che l’affermazione contenuta nel Provvedimento va interpretata nel senso che il contribuente, nella dichiarazione che presenta a seguito dell’adesione agevolata al Pvc, dichiara “esclusivamente” ciò che deriva dal processo verbale stesso. In sostanza, nella specifica dichiarazione non possono trovare luogo altre vicende che non derivano dal verbale. Ad esempio, il contribuente non potrà indicare nuovi componenti negativi di reddito non riconosciuti dal verbale e non indicati nella dichiarazione originaria, così come non potrà indicare altri componenti positivi non derivanti dal verbale (che fruirebbero della non sanzionabilità).
Questo appare il significato da attribuire alla previsione contenuta nel Provvedimento. Va ad ogni modo rilevato che la volontà sembra essere quella di non assegnare la natura di vera e propria dichiarazione integrativa alla dichiarazione che si presenta in seguito alla definizione agevolata dei Pvc. Anche se tale lettura determina più di qualche perplessità.
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Dario Deotto