La riforma della crisi d’impresa riscrive il ruolo dei soci di Srl

La governance delle Srl dopo il nuovo Codice della crisi d’impresa. L’articolo 377 del Dlgs 14/2019 innova il primo comma dell’articolo 2475 del Codice civile (in tema di amministrazione della Srl), il quale, dal 16 marzo 2019 verrà a sancire che «la gestione dell’impresa (…) spetta esclusivamente agli amministratori». In realtà, saliente caratteristica della Srl (per la quale si differenzia dalla Spa) è la possibilità di affidare ai soci la gestione della società, o nella sua interezza o in singole sue esplicazioni. I riferimenti normativi sono, ad esempio:

a) l’articolo 2479, comma 1, del Codice civile (che il Dlgs 14/2019 non innova), per il quale «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione»;

b) l’articolo 2468, comma 3, del Codice civile (neanche questo innovato), il quale afferma «la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società»;

c) l’articolo 2476, comma 7, del Codice civile (anch’esso non innovato), il quale afferma la responsabilità solidale (con gli amministratori) dei «soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

C’è da chiedersi, dunque, se il Codice della crisi d’impresa spazzi via questo panorama normativo e il principio in base al quale la riforma del 2003 ha riconosciuto la stretta attinenza dei soci della Srl con la gestione della società, stante il caratteristico rilievo che la figura del socio di Srl (a differenza di quello di Spa) assume nella vita sociale e nelle decisioni che essa adotta.

Se a questa domanda seguisse una risposta positiva, essa comporterebbe non solo la necessità di modificare un elevatissimo numero di statuti di Srl messi fuori-legge dal Dlgs 14/2019, ma anche una inconcepibile entrata a gamba tesa nella governance di tantissime Srl, ove i rapporti tra i soci sono regolamentati in base a un delicato equilibrio di poteri realizzato proprio conferendo a taluno di essi il diritto-dovere di gestire la società.

In altre parole, se il nuovo primo comma dell’articolo 2475 del Codice civile fosse da intendersi come incompatibile con i «diritti particolari» spettanti ai soci in tema di amministrazione della società, questi ultimi dovrebbero d’improvviso reputarsi espunti dagli statuti ove sono attribuiti e, con ciò, inesorabilmente cancellati. L’inammissibilità di questa conseguenza sospinge a dare risposta negativa alla questione che il Codice della crisi d’impresa pone, anche perché:

non sembra possibile che il legislatore abbia voluto effettuare, con il metodo dell’abrogazione tacita, una così radicale riforma di una caratteristica saliente del tipo Srl; vi è invece da credere che, se veramente il legislatore avesse voluto disporre una svolta così epocale, l’avrebbe prevista espressamente;

nemmeno pare possibile ritenere che, nell’innovare il primo comma dell’articolo 2475 del Codice civile, un legislatore così “tecnico” come quello della crisi d’impresa sia stato talmente maldestro da dimenticarsi norme “centrali” come gli articoli 2479, 2468 e 2476 del Codice civile.

Allora, la tematica in esame pare potersi comporre nel seguente modo: da un lato, si potrebbe ritenere che restino in vigore tutte le norme, attualmente vigenti (e non abrogate o modificate dalla riforma) che consentono di attribuire poteri gestori ai soci di Srl; d’altro lato, il Codice della crisi d’impresa è da intendere (il principio è espresso nel nuovo articolo 2086 del Codice civile) che tutti coloro i quali concorrano a formare le decisioni gestorie della Srl da ciò derivino il dovere di prestare la loro opera al fine di «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Fonte “Il sole 24 ore”