Controlli, Srl al bivio tra sindaci e revisori

Esistenza della crisi d’impresa con segnalazione interna da parte di sindaci e revisori legali. Il Dlgs 14/2019 riduce le soglie dimensionali nelle Srl che, se superate, impongono la nomina del collegio sindacale o del revisore.

Le alternative sono costituite dalla nomina: del collegio sindacale (o sindaco unico) con incarico di revisione; del collegio sindacale (o sindaco unico) e del revisore (società di revisione); del solo revisore (società di revisione) che, in questo caso, non svolge anche le funzioni sindacali.

Queste alternative non devono far pensare che sindaci e revisori siano un tutt’uno. Innanzitutto, il collegio sindacale è un organo della società: in sostanza, un organo che fa parte della governance della stessa con funzioni di controllo. L’incarico di revisione, invece, costituisce una prestazione professionale, regolamentata a livello comunitario dalle direttive recepite dal Dlgs 39/2010: il revisore non è un organo della società.

Revisori, persone fisiche e società, per svolgere l’attività devono essere iscritti nel Registro. Per quanto riguarda il collegio sindacale, almeno un componente effettivo deve essere iscritto in tale Registro, requisito non richiesto per gli altri componenti, salvo che il collegio sindacale svolga anche la revisione. Il controllo del collegio sindacale è preventivo, rispetto a quello del revisore, che interviene a cose fatte: tale funzione preventiva comporta maggiori responsabilità. Infatti, il collegio sindacale partecipa alle riunioni degli organi sociali e, pertanto, la legge gli attribuisce il diritto/dovere di acquisire le informazioni necessarie per svolgere la funzione di controllo, anche contestualmente alle decisioni degli organi societari. Al contrario, il revisore entra in possesso delle informazioni con modalità e con tempistiche diverse.

In ogni caso, il Codice civile prevede che collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti. Il collegio sindacale segue le disposizioni del Codice civile integrate dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: verifiche almeno ogni 90 giorni.

I revisori, invece, svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali. Con riferimento alla vigilanza sul sistema di controllo interno della società, il collegio sindacale deve valutarne l’adeguatezza e il funzionamento in funzione dei rischi generici e specifici della stessa. Invece, la verifica sul sistema di controllo interno svolta dal revisore riguarda un ambito applicativo più limitato focalizzato sull’aspetto contabile.

Fonte “Il sole 24 ore”