Il sostituito non risponde per le ritenute operate dal sostituto ma non versate

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, perché la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del Dpr 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

 

 Cassazione, sentenza SS.UU. 10378/2019