Con l’apertura della stagione dichiarativa le società si trovano a dover prendere dimestichezza con le novità fiscali introdotte per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, come il nuovo regime di compensazione delle perdite per le imprese Irpef, riferito sia ai soggetti in contabilità ordinaria che in semplificata. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 producono i propri effetti non solo nei confronti delle società di persone (o gli imprenditori individuali), ma anche verso le società di capitali, le quali indirettamente recepiranno le novità.
A tal proposito, l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2019, sembra tendere una mano verso i contribuenti, analizzando le diverse disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2019.
Per quel che qui interessa, occorre brevemente ricordare cosa prevede il vigente articolo 8 del Tuir, come modificato dalla legge 145/2018. A seguito delle novità, è stato previsto un unico trattamento fiscale delle perdite prodotte dalle imprese Irpef, senza dover distinguere a seconda della contabilità da queste adottate.
A regime – già applicabile dagli «ordinari», mentre è previsto un regime transitorio per i «semplificati» – gli imprenditori Irpef possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi che concorrono alla formazione di quello complessivo; in particolare, le perdite di un periodo d’imposta sono integralmente deducibili dagli altri redditi d’impresa (senza alcun limite) conseguiti nello stesso periodo.
Le perdite eccedenti potranno essere compensate dagli stessi redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80 per cento del reddito d’impresa prodotto nell’esercizio e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite pregresse dovranno essere necessariamente utilizzate nel reddito del periodo d’imposta successivo che risulti capiente (rispettando il limite dell’80 per cento).
Non è possibile, infatti, frazionarne l’utilizzo qualora vi sia un plafond capiente.
In merito al regime transitorio previsto per i semplificati, nella circolare n. 8/E/2019 è stato dissipato il dubbio in merito alla possibilità di scomputare dai redditi 2021 (e periodi successivi) la perdita prodotta nel 2017, eventualmente ancora eccedente dopo il triennio 2018-2020. L’Agenzia ha chiarito che tali eccedenze potranno essere ancora utilizzate, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell’80 per cento dei redditi d’impresa.
Relativamente, invece, ai riflessi per le società di capitali che detengono una quota in Snc e Sas, le perdite attribuite dalle società di persone possono essere utilizzate solo a riduzione degli utili assegnati dalle stesse, senza l’applicazione del previgente limite quinquennale di riportabilità delle perdite. A tal fine, è stato modificato anche l’apposito prospetto previsto in REDDITI SC 2019 (righi RS91-RS100).
Per quanto riguarda, infine, le Srl a ristretta base societaria, l’articolo 116 del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2019, equipara il trattamento delle perdite prodotte dalle Srl trasparenti a quello dettato dal citato articolo 8. Pertanto, i risultati negativi sono attribuiti ai soci dalle Srl, i quali potranno riportare le eventuali eccedenze senza limiti di tempo, ma nei limiti dell’80 per cento degli altri redditi d’impresa prodotti.
Fonte “Il sole 24 ore”