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Si allungano i tempi per Redditi: invio entro il 30 novembre

La conversione del decreto crescita fa il pieno di proroghe. Oltre a spostare dal 30 giugno al 30 settembre 2019 i versamenti scaturenti dal modello Redditi 2019, per i contribuenti Isa e collegati, minimi e forfettari compresi, differisce anche i termini per altri adempimenti.

Tra le proroghe più rilevanti si segnalano quella dal 30 settembre al 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei Redditi e dell’Irap e lo spostamento dal 30 giugno al 31 dicembre del termine per le dichiarazioni Imu e Tasi.

È stato eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu e della Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

La proroga per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap ha effetto già per i modelli Redditi e Irap 2019, per il 2018. È ora stabilito che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione tramite un ufficio delle Poste italiane tra il 1° maggio e il 30 giugno, o in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I soggetti Ires presentano la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Di conseguenza, sono allungati anche i termini per il ravvedimento, nel caso di presentazione tardiva del modello Redditi. Ad esempio, considerato che la presentazione online del modello Redditi 2019 è stata prorogata al 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre, la dichiarazione tardiva entro 90 giorni potrà essere presentata entro il 1° marzo 2020. Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applicano sanzioni variabili, con un minimo di 250 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 250 euro). Restano ferme le eventuali sanzioni applicabili in caso di tardivi od omessi versamenti, comunque ravvedibili in base al ritardo con il quale si regolarizzano.

Si allungano anche i termini per presentare le dichiarazioni integrative, modelli Redditi 2019 e Irap 2019, per modificare il rimborso in compensazione. Per modificare la scelta, sempre che il rimborso non sia stato effettuato, anche in parte, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre; ha perciò tempo fino al 31 marzo 2020. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Fonte “Il sole 24 ore”

Versamenti al 30 settembre anche per minimi e forfettari

La proroga dei versamenti al 30 settembre allarga il perimetro. Alla vigilia della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della conversione del decreto crescita (legge 58/2019) attesa per oggi, arriva un chiarimento che consente a un altro milione e mezzo di partite Iva di rimandare l’appuntamento alla cassa con i versamenti delle imposte sui redditi che altrimenti sarebbe scaduto lunedì 1° luglio.

Un’interpretazione estensiva – quella della risoluzione 64/E/2019 – che consente non solo a ditte, professionisti e società soggette alle nuove pagelle fiscali (gli Isa: indici di affidabilità fiscale) di arrivare fino al prossimo 30 settembre per versare con il modello F24 il saldo 2018 e il primo acconto per il 2019. Proroga inserita nel primo passaggio parlamentare alla Camera e confermata in quello al Senato per far fronte al ritardo con cui è stato diffuso il software per la compilazione degli Isa, che da quest’anno sostituiscono gli studi di settore.

A conti fatti significa che tra i soggetti Isa, quelli collegati (è il caso, ad esempio, dei soci di società in trasparenza obbligati alle pagelle fiscali) e gli ammessi in via interpretativa, saranno più di 5 milioni a poter sfruttare la proroga. Secondo le Entrate, infatti, il differimento al 30 settembre disposto dalla conversione del decreto crescita (articolo 12-quinquies) per i soggetti che svolgono attività economiche per cui sono approvati gli Isa « si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione». Motivo per il quale la proroga, come sottolinea a chiare lettere la risoluzione 64/E/2019 di ieri, riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari. In quest’ultima situazione, ad esempio, rientrano alcune tipologie di attività agricole, come gli agriturismi, le attività connesse di servizi o di beni non compresi nel perimetro delineato dal Dm Economia del 13 febbraio 2015 o la produzione di energia oltre le franchigie.

Nonostante questo campo ampio di soggetti interessati dal differimento temporale, c’è chi comunque sarà tenuto a versare già entro lunedì 1° luglio (naturalmente c’è anche la seconda chance per chi versa dal 2 al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Considerando che la platea di chi presenta il modello Redditi persone fisiche è di circa 9,7 milioni (dato 2018) si può arrivare a stimare che la scadenza riguarda almeno 4,5 milioni di contribuenti che sono sia soggetti senza partita Iva sia quanti hanno attività economiche non rientranti nella proroga. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

Naturalmente c’è anche la possibilità di non avvalersi della proroga. Come aveva previsto la risoluzione 61/E/2012, i contribuenti possono comunque “rinunciare” al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i versamenti. In questo modo, potrebbero evitare le complicazioni derivanti dal dovere rideterminare il piano di dilazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare lo slittamento al 30 settembre.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rimborsi del 730, i controlli preventivi fanno rotta anche su chi aveva irregolarità negli anni precedenti

Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente. Presenza di altri elementi di incongruenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli risultanti dalle certificazioni uniche. Presenza di situazioni di rischio a seguito di irregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti. Sono gli input che guideranno le Entrate nei controlli preventivi sui rimborsi del 730/2019 prima di procedere alla loro erogazione. Controlli che verranno effettuati anche in cooperazione con l’Inps. A prevederlo è il provvedimento 207079/2019 pubblicato ieri dalle Entrate.

Quando scattano i controlli
La norma di riferimento è l’articolo 5, comma 3-bis, del Dlgs 175/2014, ossia il provvedimento che ha istituito la dichiarazione precompilata. In base a tale disposizione, el caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dalle Entrate o determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l’Agenzia «può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine».

Incoerenze a prescindere dalla modalità di presentazione
I controlli preventivi scattano a prescindere da come il contribuente abbia trasmesso la dichiarazione (fai-da-te, tramite sostituto d’imposta o tramite Caf/intermediario abilitato). Il perimetro individuato ieri dalle Entrate non scende dal dettaglio ma definisce delle macro-situazioni di riferimento. Oltre agli scostamenti significativi rispetto a modelli di versamento, Cu e dichiarazioni precedente, ci sarà una sorta di rating o meglio un’analisi del rischio collegata a rregolarità fiscali rilevate negli anni precedenti.

La cooperazione con l’Inps
Tenuto conto che il provvedimento delle Entrate del 12 marzo 2019 prevede che l’Inps,mediante l’utilizzo di propri sistemi, riceva direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati i risultati contabili (modelli 730-4) relativi alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’Agenzia ha stabilito ieri che l’effettuazione della verifica preventiva avviene con modalità di cooperazione con l’Inps.

Fonte “Il sole 24 ore”

Nuovi Isa, slitta al 30 settembre la scadenza per versare le imposte

Il ritardo accumulato nel debutto dell’operazione pagelle fiscali (i nuovi Isa, ossia gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale) convince anche il Parlamento a concedere più tempo per i versamenti d’imposta. Con un emendamento al decreto crescita approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera viene, infatti, previsto lo slittamento al 30 settembre dei versamenti delle imposte per circa 3,89 milioni di partite Iva (professionisti, ditte e società) soggette al nuovo strumento di calcolo di ricavi o compensi, che da quest’anno sostituisce gli studi di settore. Il correttivo approvato prevede, infatti, che i termini per i versamenti scaturiti dal modello Redditi, Irap e Iva in scadenza tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre prossimo.

Una proroga che coinvolge anche i soci delle società chiamate appunto a compilare le pagelle fiscali. Di fatto, viene così superato il percorso avviato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), che aveva “acquisito” la prima firma del ministro dell’Economia Giovanni Tria lo scorso 6 giugno e ora alla registrazione della Corte dei conti, finalizzato a concedere una proroga fino al prossimo 22 luglio (ma in questo contesto avrebbero beneficiato di più tempo anche minimi e forfettari, che sono esclusi dagli Isa).

Come spiega il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, con l’emendamento si accolgono le richieste del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec), che hanno espresso soddisfazione a riguardo. «La proroga al 30 settembre – spiega il presidente Massimo Miani del Cndcec – concede una boccata d’ossigeno ai nostri colleghi ed è tanto più apprezzabile perché, una volta tanto, arriva non all’ultimo minuto ma con congruo anticipo. In ogni caso – afferma il numero uno della categoria – le difficoltà legate agli Indici sintetici di affidabilità restano in campo. Per questo crediamo che rendere meramente facoltativa la loro applicazione e la compilazione dei relativi modelli per il corrente anno, sarebbe una soluzione utile e razionale».

Ma le novità in ambito fiscale non si fermano agli Isa. Arriva anche un doppio intervento sull’obbligo di invio dei corrispettivi telematici, la cui prima fase debutterà il prossimo 1° luglio per commercianti ed esercenti con volume d’affari oltre i 400mila euro. Da un lato, per i primi soggetti obbligati si prevede una moratoria dalle sanzioni della durata di sei mesi a condizione che gli operatori interessati provvedano all’invio dei dati al Fisco entro un mese dall’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Più in generale, e quindi con una norma a regime, viene previsto che comunque la trasmissione dei dati debba essere effettuata entro 12 giorni dall’operazione. In pratica, un allineamento con quanto le commissioni Bilancio e Finanze con un emendamento approvato la scorsa settimana avevano previsto per la fattura elettronica: in questo caso, la regola dei 12 giorni per l’emissione scatterà dal 1° luglio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese

Dopo l’arrivo del software che consente di calcolare la pagella con l’applicazione degli Isa 2019 i professionisti possono cominciare a fare le prime simulazioni per capire l’impatto dei nuovi indici sintetici di affidabilità. È possibile effettuare il calcolo anche perché sono disponibili, nel cassetto fiscale, gli ulteriori dati necessari per il funzionamento dell’applicativo. I contribuenti possono acquisire anche i dati presenti negli archivi del Fisco e valutare se la propria posizione fiscale sia, secondo il Fisco, sufficientemente affidabile.

Gli indicatori 
Al voto finale attribuibile al professionista contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) si arriva in base alla media degli indicatori semplici. Anche se si tratta di una media aritmetica, non sempre tutti gli indicatori troveranno applicazione.

Due le tipologie di indicatori previste: quelli elementari di affidabilità e di anomalia, i cui effetti sono diversi in conseguenza della loro partecipazione al risultato finale. A loro volta gli indicatori di affidabilità sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; indice di durata e di decumulo delle scorte (quest’ ultimo non si applica ai professionisti).

Gli indicatori elementari di affidabilità vanno da 1 a 10 e si applicano sempre; quindi concorrono in ogni caso all’esito del voto finale. Invece,quelli di anomalia concorrono al voto finale solo se la situazione del contribuente presenti, appunto, anomalie. Essi possono assumere un voto tra 1 e 5.

Occorre quindi prestare attenzione ad errori che potrebbero far diminuire il valore finale.

I compensi
Se i compensi risultanti dalle Cu del 2019 sono superiori rispetto a quelli indicati dal contribuente nel modello di dichiarazione scatta la segnalazione dell’anomalia. La circostanza potrebbe essere ad esempio dovuta ad eventuali errori commessi dal sostituto d’imposta, che potrebbe aver comunicato compensi superiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti. In questa ipotesi è necessario modificare il dato del Fisco. Altrimenti, scatterà l’applicazione dell’indicatore di anomalia abbassando il voto finale. Al contrario, se i compensi risultanti in anagrafe tributaria dovessero essere inferiori, anche se sottostimati, rispetto a quelli dichiarati, non sarà necessario correggere il dato perché non scatterà l’indicatore di anomalia.

Anche il numero delle prestazioni incide sul compenso medio relativo alla singola tipologia di prestazione. Quindi, se il professionista per errore indica nel modello Isa un numero di prestazioni professionali superiore rispetto a quello effettivo, si riduce il compenso medio che alla fine potrebbe essere inferiore al compenso minimo stabilito per singola provincia, indicato nella nota metodologica di ogni Isa (si vedano anche gli esempi in basso) . Potrebbe così scattare l’indicatore di anomalia. Il numero delle prestazioni non coincide sempre con il numero delle fatture emesse soprattutto se sono state emesse fatture per acconti.

Le spese e i redditi 
L’ndicatore di anomalia scatta se l’ammontare complessivo delle spese dello studio è percentualmente eccessivo rispetto all’ammontare dei compensi dichiarati. Il professionista quindi farà bene a monitorare compensi e spese dichiarate.

L’indicatore scatta anche se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per più di un triennio (si considerano anche i dati dei sette anni precedenti). L’indicatore assume valori sempre più bassi se il numero degli anni in perdita aumenta.

Fonte “Il sole 24 ore”

L’erede non può dedurre gli acconti versati dal defunto sul reddito di partecipazione imputato all’erede

Gli acconti Irpef del defunto non possono passare nella dichiarazione dei redditi personale dell’erede. Gli acconti già fatti, a nome del deceduto, si devono indicare nella dichiarazione del defunto, presentata dall’erede. In questo caso, nel modello Redditi, l’erede deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, i dati anagrafici del defunto, cioè del contribuente al quale si riferisce la dichiarazione, barrando la casella 6 «deceduto». Nello stesso frontespizio l’erede deve compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri. In particolare, in questo riquadro, l’erede indica il proprio codice fiscale, il codice carica 7 «erede», la data «carica» che corrisponde alla data di decesso del defunto, nonché il proprio cognome, nome, la propria data di nascita, il Comune e la Provincia relativa o lo Stato estero di nascita. Salvo proroghe, per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, la dichiarazione del defunto, da parte dell’erede, deve essere presentata entro i termini ordinari, cioè entro il 1° luglio 2019 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 settembre 2019 se il modello Redditi è presentato in via telematica. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi. Perciò, entro il 1° gennaio 2020 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 marzo 2020 se il modello Redditi è presentato in via telematica.

Sono anche diversi i termini di versamento. Per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, i versamenti devono essere fatti entro i termini ordinari, entro il 1° luglio, o dal 2 al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini sono prorogati di sei mesi, cioè entro il 1° gennaio 2020, o dal 2 al 31 gennaio 2020 con lo 0,40% in più.

Fonte “Il sole 24 ore”

Società di capitali, il modello Redditi aggiorna il riporto perdite

Con l’apertura della stagione dichiarativa le società si trovano a dover prendere dimestichezza con le novità fiscali introdotte per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, come il nuovo regime di compensazione delle perdite per le imprese Irpef, riferito sia ai soggetti in contabilità ordinaria che in semplificata. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 producono i propri effetti non solo nei confronti delle società di persone (o gli imprenditori individuali), ma anche verso le società di capitali, le quali indirettamente recepiranno le novità.

A tal proposito, l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2019, sembra tendere una mano verso i contribuenti, analizzando le diverse disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

Per quel che qui interessa, occorre brevemente ricordare cosa prevede il vigente articolo 8 del Tuir, come modificato dalla legge 145/2018. A seguito delle novità, è stato previsto un unico trattamento fiscale delle perdite prodotte dalle imprese Irpef, senza dover distinguere a seconda della contabilità da queste adottate.

A regime – già applicabile dagli «ordinari», mentre è previsto un regime transitorio per i «semplificati» – gli imprenditori Irpef possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi che concorrono alla formazione di quello complessivo; in particolare, le perdite di un periodo d’imposta sono integralmente deducibili dagli altri redditi d’impresa (senza alcun limite) conseguiti nello stesso periodo.

Le perdite eccedenti potranno essere compensate dagli stessi redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80 per cento del reddito d’impresa prodotto nell’esercizio e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite pregresse dovranno essere necessariamente utilizzate nel reddito del periodo d’imposta successivo che risulti capiente (rispettando il limite dell’80 per cento).

Non è possibile, infatti, frazionarne l’utilizzo qualora vi sia un plafond capiente.

In merito al regime transitorio previsto per i semplificati, nella circolare n. 8/E/2019 è stato dissipato il dubbio in merito alla possibilità di scomputare dai redditi 2021 (e periodi successivi) la perdita prodotta nel 2017, eventualmente ancora eccedente dopo il triennio 2018-2020. L’Agenzia ha chiarito che tali eccedenze potranno essere ancora utilizzate, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell’80 per cento dei redditi d’impresa.

Relativamente, invece, ai riflessi per le società di capitali che detengono una quota in Snc e Sas, le perdite attribuite dalle società di persone possono essere utilizzate solo a riduzione degli utili assegnati dalle stesse, senza l’applicazione del previgente limite quinquennale di riportabilità delle perdite. A tal fine, è stato modificato anche l’apposito prospetto previsto in REDDITI SC 2019 (righi RS91-RS100).

Per quanto riguarda, infine, le Srl a ristretta base societaria, l’articolo 116 del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2019, equipara il trattamento delle perdite prodotte dalle Srl trasparenti a quello dettato dal citato articolo 8. Pertanto, i risultati negativi sono attribuiti ai soci dalle Srl, i quali potranno riportare le eventuali eccedenze senza limiti di tempo, ma nei limiti dell’80 per cento degli altri redditi d’impresa prodotti.

Fonte “Il sole 24 ore”

Precompilata, dati sempre da verificare

Più dati ma anche più riscontri. La presenza di maggiori informazioni nelle dichiarazioni precompilate (il plurale è d’obbligo visto che ai 730 si aggiungeranno anche gli Unico web) non esonera affatto i contribuenti – o Caf e intermediari abilitati, nel caso in cui non si scelga il «fai-da-te» – dal riscontrare le informazioni già caricate. Un’indicazione in tal senso è arrivata dall’Agenzia anche nell’ultima edizione di Telefisco. In risposta a un quesito che riguardava proprio il nuovo afflusso di spese sanitarie, universitarie e per previdenza complementare, le Entrate hanno chiarito che se il contribuente riscontra, nella dichiarazione proposta, «dati non corretti o incompleti, prima di procedere all’invio è tenuto a modificare la dichiarazione, direttamente online oppure rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta ovvero a un Caf o professionista abilitato».

Dal prossimo 15 aprile i circa 20 milioni di contribuenti interessati dal 730 e i 10 milioni interessati da Unico dovranno, quindi, prendere confidenza con le cifre indicate nel modello. Alcune “opportunità” di approfondire possono derivare dall’esperienza dell’anno scorso. È il caso dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati in cui può essere opportuno riscontrare la presenza di tutti i fabbricati posseduti, la corretta indicazione della rendita catastale e del «Codice utilizzo».

È chiaro che, però, la vera partita si gioca sugli oneri detraibili o deducibili e sui redditi. Nel primo caso, se è vero che il patrimonio di informazioni è aumentato bisogna considerare che potrebbero esserci delle lacune. Ad esempio, tra le spese sanitarie mancheranno sia i farmaci da banco per cui non c’era l’obbligo della ricetta sia gli esborsi per le cure presso i fisioterapisti (questi ultimi sono stati esonerati dalla trasmissione). Ecco quindi che, nonostante i 420 milioni di informazioni a disposizione sulle cure e sui medicinali degli italiani, qualche buco potrebbe esserci. Non solo, perché poi c’è tutto l’altro fronte, su cui l’Agenzia ha lavorato e sta lavorando, sulla qualità del dato trasmesso, che potrebbe essere incompleto o non pienamente rispondente alla realtà. Una considerazione a parte merita la questione della prima rata per i bonus sui lavori in casa (50%) e per risparmio energetico (65%) in relazione alle spese sostenute nel 2015. Sempre a Telefisco l’Agenziaha precisato di non poter inserire questi dati nella precompilata a causa della necessità di verificare preventivamente le condizioni soggettive (come il possesso o la detenzione dell’immobile) e oggettive (per esempio la tipologia di intervento e un limite di spesa). Saranno nel foglio informativo e spetterà al contribuente inserirli nel proprio modello 730.

L’altro punto chiave riguarda i redditi, su cui vale lo stesso discorso dei bonus e su cui, quindi, il contribuente non può esimersi dal verificare e dal correggere le cifre errate. Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato da chi ha percepito più redditi ed è stato destinatario di più certificazioni uniche. La liquidazione dell’imposta dovuta o del credito spettante dipende proprio dalla presenza di tutti i redditi e degli elementi “caratterizzanti” come per esempio i giorni di lavoro, che diventano decisivi per il calcolo della specifica detrazione spettante.

Spese sanitarie, dati online in tempo reale

Non bisognerà più attendere la dichiarazione dei redditi precompilata. Sarà infatti possibile consultare in tempo reale le spese trasmesse al Sistema tessera sanitaria. Lo ha annunciato ieri il ministero dell’Economia.
Basterà collegarsi al portale www.sistemats.it per accedere ai nuovi servizi telematici rivolti a tutti i cittadini. In questo modo, si avrà immediatamente a disposizione il quadro delle informazioni inviate per la predisposizione della precompilata da parte dell’agenzia delle Entrate.
Più nel dettaglio, è possibile consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019. Potranno essere esportati e analizzati attraverso statistiche, come la ripartizione delle spese, sia per tipologia di erogatore che per tipologia di spesa, con la relativa distribuzione mensile.
I contribuenti potranno anche segnalare immediatamente eventuali incongruenze, sia relative agli importi che alla classificazione delle spese. Le segnalazioni saranno girate direttamente al soggetto che ha effettuato l’invio: questo potrà poi procedere all’eventuale correzione dell’anomalia. Questa funzionalità sarà disponibile per i dati relativi all’anno 2019 (quindi, fino al 31 gennaio del 2020).
Allo stesso modo, sarà anche possibile esercitare l’opposizione all’invio dei dati alle Entrate: in questo modo non entreranno nella dichiarazione dei redditi precompilata. Questa funzionalità è disponibile annualmente, solo nel mese di febbraio. Seguendo, così, le indicazioni condivise con il Garante per la privacy. Il Sistema tessera sanitaria non renderà disponibili all’Agenzia i dati per i quali risulti richiesta di opposizione. L’accesso al servizio di consultazione sarà possibile tramite Spid, tessera sanitaria, e credenziali «Fisconline» rilasciate dall’agenzia delle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”

L’acconto 2018 blocca il bonus Il costo extra con i nuovi scaglioni

Le Entrate sul meccanismo dell’iperammortamento dopo la legge di Bilancio

Si applica il 150% alla parte di investimento correlata all’anticipo
Spetta l’iperammortamento del 150% anche se il costo a consuntivo supera la quota coperta dall’acconto del 20% pagato entro fine 2018. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019. L’eccedenza di costo sostenuto nel 2019, rispetto a quello prenotato, potrà comunque usufruire nella nuova agevolazione a scaglioni introdotta dalla legge 145/2018.
Le interrelazioni tra il nuovo iperammortamento con percentuali decrescenti per scaglioni di costo degli investimenti e quello vigente nel 2018, che prevedeva una maggiorazione unica del 150%, stanno sollevando più di un dubbio negli operatori. Molte domande poste dai lettori, durante l’appuntamento di Telefisco del 31 gennaio, hanno riguardato infatti la possibilità di scegliere, per gli investimenti del 2019, tra l’una e l’altra agevolazione.
Il nuovo iperammortamento a scaglioni – lo ricordiamo – è più vantaggioso di quello precedente solo quando gli investimenti realizzati nel 2019 (nonché nella coda temporale del 2020, prevista per ordini e acconti del 20% entro la fine di quest’anno) siano complessivamente inferiori a 3,5 milioni di euro. Per costi al di sotto di questa soglia, infatti, l’importo che si ottiene cumulando il 170% del primo scaglione (primi 2,5 milioni) e il 100% del secondo è superiore al 150% complessivo.
Le due agevolazioni (quella prevista dal comma 30 della legge 205/2017 e quella nuova, strutturata a scaglioni), anche se possono entrambe interessare costi per investimenti 4.0 sostenuti nel 2019, sono però autonome e si applicano in base alle precise condizioni di legge, senza possibilità di scelta. Chi ha confermato l’ordine al fornitore e pagato l’acconto del 20% entro la fine del 2018 utilizza obbligatoriamente, per i costi del 2019, la maggiorazione del 150% e non intacca gli scaglioni.
Durante Telefisco è stato, allora, chiesto alle Entrate cosa accade se, dopo aver fatto un ordine e un acconto alla fine del 2018, il costo dell’investimento 4.0 realizzato entro il 31 dicembre 2019 risulta superiore, rendendo apparentemente incapiente l’acconto. Si ipotizzi, ad esempio, un ordine per un macchinario iperammortizzabile effettuato a dicembre 2018 per un milione di euro, con pagamento dell’acconto di 200 mila euro, che viene realizzato nel 2019 con un costo a consuntivo (a seguito di revisione o migliorie in corso d’opera) di 1,1 milioni.
L’Agenzia ha stabilito che, in questo caso, il costo della macchina andrà ripartito tra quello sotto l’ombrello del 150% e quello che sfrutta l’iperammortamento a scaglioni. Innanzitutto, è confermato che l’importo contrattualizzato (un milione) usufruisce comunque della maggiorazione del 150% e non deve né può entrare in quella nuova. Al costo eccedente (100 mila) si applicherà invece la nuova maggiorazione a scaglioni, cumulando l’importo con gli altri eventuali investimenti effettuati nel 2019 (o nella coda del 2020).
L’Agenzia non ha invece trattato un ulteriore caso che si potrebbe presentare nell’intreccio tra i due incentivi: l’investimento prenotato (con acconto del 20%) nel 2018 che viene realizzato nel 2020. In questa situazione, la prenotazione del 2018 e il relativo acconto dovrebbero valere anche per sfruttare la coda 2020 del nuovo iper a scaglioni, ma risulterà opportuno, entro la fine di quest’anno, procedere a confermare nuovamente l’ordine al fornitore, dando atto che l’acconto già versato nel 2018 resta valido ed efficace anche per la realizzazione 2020.
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Luca Gaiani

Debutta sul 730 la detrazione per i mezzi pubblici

Online le versioni definitive del modello 730/2019 con le relative istruzioni aventi ad oggetto le dichiarazioni per il periodo d’imposta 2018. Le novità sono quelle annunciate e in parte già previste con la legge di Bilancio 2018.

Tra le new entry si segnala la detrazione al 19% relativa ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo, nonché quella per le spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino a completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Spetta dal 2018, sempre nella misura del 19 per cento, anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. La detrazione compete anche per le spese sostenute per i familiari a carico entro comunque il limite complessivo di 250 euro.

Infine è innalzato a 1.300 euro (prima fissato in 1.291,14) il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Per le erogazioni liberali in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle Associazioni di promozione sociale la percentuale di detrazione è del 30 per cento, mentre si arriva fino al 35 per cento per le erogazioni in favore delle organizzazioni di volontariato.

Il Codice del Terzo settore prevede inoltre che, in alternativa alla detrazione, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (Onlus, Ov e Aps) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Dal 2018 è attivo anche il cosiddetto «bonus verde» per cui si applica la detrazione del 36% delle spese sostenute, (limite max 5mila euro) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili (misura peraltro prorogata fino al 31 dicembre 2019 dalla legge 145/2018).

Dal 21 novembre comunicazione all’Enea (ristrutturazioni2018.enea.it) anche per gli interventi edilizi ultimati nell’anno 2018 agevolati al 50%. Si tratta, è bene precisarlo, di un adempimento previsto non per tutti gli interventi di recupero di cui all’articolo 16-bis del Tuir, ma solo per quelli che sono anche volti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (ad esempio infissi, installazione o sostituzione di collettori solari, solare termico).

Infine, si ricorda che dal 1° gennaio 2018, anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Inoltre, va detto che, sempre dal 2018, per la tassazione della rendita integrativa anticipata (Rita) il percettore del reddito ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.

Fonte “Il sole 24 ore”