Vendita titoli di sosta da certificare sempre con la ricevuta

Cessioni agli utenti finali dei titoli di sosta da certificare in ogni caso con ricevuta a prescindere dalla natura privata o istituzionale del gestore; tuttavia solamente in caso di gestori privati di autoparcheggio, il rivenditore può emettere, in nome e per conto del gestore stesso, fattura elettronica quando richiesta dall’utilizzatore finale ed entro novanta giorni dalla richiesta. Con la risposta a interpello n. 135/E pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate, chiamata ad individuare le modalità di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta, conferma il trattamento fiscale delle operazioni di rivendita nei confronti degli utenti ricordando come nel caso di gestori istituzionali l’operazione è fuori campo Iva mentre, nel caso di privati, trova applicazione il regime monofase. In entrambi i casi la certificazione fiscale della vendita va effettuata con una ricevuta, in nome proprio del rivenditore, ma in caso di gestori privati se l’utilizzatore finale, soggetto passivo di imposta, richiede fattura, la stessa deve essere emessa in formato elettronico dal rivenditore in nome e per conto del gestore privato esponendo l’importo dell’Iva e inserendo nel campo «altri dati gestionali» il riferimento al regime monofase dell’articolo 74 del Dpr 633/1972. La fattura va emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Gestori istituzionali

Le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, comma4 , del Dpr 633/1972). In questo senso si era già espressa l’amministrazione, che richiama infatti le risoluzioni n. 210 del 14 dicembre 2001 e n. 174 del 6 giugno 2002). Tali cessioni sono certificate mediante ricevuta emessa, in nome proprio, dalla società che rivende i titoli. Per tali operazioni non c’è quindi obbligo di emissione di fattura, ma è sufficiente rilasciare, da parte del rivenditore, ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, il quale opera fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo.

Gestori privati

Le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano invece nel regime monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/1972, mediante il quale l’Iva viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dm 30 luglio 2009, tali vendite vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dal rivenditore senza indicazione separata dell’imposta e indicando che si tratta di una operazione non soggetta ex articolo 74 del Dpr 633/1972.

Inoltre, se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, il rivenditore dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio che va indicato come «soggetto emittente», ed esponendo l’importo dell’Iva con inserimento nel campo «altri dati gestionali» del riferimento al regime monofase. In ogni caso, il termine di emissione della fattura in questo caso è quello stabilito dal decreto del 30 luglio 2009, e quindi la fattura viene emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 Fonte “Il sole 24 ore”