L’erede non può dedurre gli acconti versati dal defunto sul reddito di partecipazione imputato all’erede

Gli acconti Irpef del defunto non possono passare nella dichiarazione dei redditi personale dell’erede. Gli acconti già fatti, a nome del deceduto, si devono indicare nella dichiarazione del defunto, presentata dall’erede. In questo caso, nel modello Redditi, l’erede deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, i dati anagrafici del defunto, cioè del contribuente al quale si riferisce la dichiarazione, barrando la casella 6 «deceduto». Nello stesso frontespizio l’erede deve compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri. In particolare, in questo riquadro, l’erede indica il proprio codice fiscale, il codice carica 7 «erede», la data «carica» che corrisponde alla data di decesso del defunto, nonché il proprio cognome, nome, la propria data di nascita, il Comune e la Provincia relativa o lo Stato estero di nascita. Salvo proroghe, per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, la dichiarazione del defunto, da parte dell’erede, deve essere presentata entro i termini ordinari, cioè entro il 1° luglio 2019 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 settembre 2019 se il modello Redditi è presentato in via telematica. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi. Perciò, entro il 1° gennaio 2020 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 marzo 2020 se il modello Redditi è presentato in via telematica.

Sono anche diversi i termini di versamento. Per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, i versamenti devono essere fatti entro i termini ordinari, entro il 1° luglio, o dal 2 al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini sono prorogati di sei mesi, cioè entro il 1° gennaio 2020, o dal 2 al 31 gennaio 2020 con lo 0,40% in più.

Fonte “Il sole 24 ore”