Gli acconti Irpef del defunto non possono passare nella dichiarazione dei redditi personale dell’erede. Gli acconti già fatti, a nome del deceduto, si devono indicare nella dichiarazione del defunto, presentata dall’erede. In questo caso, nel modello Redditi, l’erede deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, i dati anagrafici del defunto, cioè del contribuente al quale si riferisce la dichiarazione, barrando la casella 6 «deceduto». Nello stesso frontespizio l’erede deve compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri. In particolare, in questo riquadro, l’erede indica il proprio codice fiscale, il codice carica 7 «erede», la data «carica» che corrisponde alla data di decesso del defunto, nonché il proprio cognome, nome, la propria data di nascita, il Comune e la Provincia relativa o lo Stato estero di nascita. Salvo proroghe, per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, la dichiarazione del defunto, da parte dell’erede, deve essere presentata entro i termini ordinari, cioè entro il 1° luglio 2019 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 settembre 2019 se il modello Redditi è presentato in via telematica. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi. Perciò, entro il 1° gennaio 2020 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 marzo 2020 se il modello Redditi è presentato in via telematica.
Sono anche diversi i termini di versamento. Per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, i versamenti devono essere fatti entro i termini ordinari, entro il 1° luglio, o dal 2 al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini sono prorogati di sei mesi, cioè entro il 1° gennaio 2020, o dal 2 al 31 gennaio 2020 con lo 0,40% in più.
Fonte “Il sole 24 ore”