Omessi pagamenti, sì alla soglia più alta

L’innalzamento della soglia penale da 50mila a 250mila euro, prevista per il delitto di omesso versamento Iva ed introdotta con la riforma dei reati tributari del 2015, non viola alcun precetto costituzionale. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, con la sentenza 25562 di ieri.

Una procura impugnava innanzi alla Corte l’assoluzione di un imprenditore, imputato per il delitto di omesso versamento Iva per circa 200mila euro, in quanto a seguito delle modifiche (Dlgs 158/2015) il fatto non era più previsto come reato: la nuova soglia era fissata a 250mila euro.

Nel ricorso era richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 Dlgs 158/2015 (previsione della nuova soglia) e dell’articolo 8 della legge delega 23/2014 (revisione sistema sanzionatorio penale tributario). Secondo la Procura, i criteri direttivi della delega (facendo riferimento al concetto di «soglia adeguata») non sarebbero stati caratterizzati da analiticità, rigore e chiarezza e quindi un’importante scelta di politica criminale sarebbe stata interamente delegata al governo.

Inoltre, l’innalzamento della soglia a 250mila euro sarebbe stato irragionevole, in quanto il precedente limite di 50mila euro era in linea con le previsioni della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità europea. Successivamente, il significativo aumento sarebbe risultato privo di ragionevolezza. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione. Innanzitutto, già in passato la Corte costituzionale ha escluso che l’articolo 76 della Costituzione con la legge di delegazione privi il Governo di qualsiasi margine di discrezionalità, perché equivarrebbe a ridurre il decreto delegato a mero provvedimento esecutivo. Quanto all’irragionevolezza rispetto alla Convenzione europea, la Corte evidenzia che questa normativa non si applica al reato di omesso versamento Iva, in quanto in esso è assente la frode.

Anche di recente la Corte di Giustizia ha escluso che in base al Trattato di funzionamento della Ue e alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, l’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione costituisca frode. La questione di legittimità costituzionale è infondata.

Fonte “Il sole 24 ore”