Nuova Sabatini, contributo in un’unica tranche fino a 100mila euro

Con le circolari direttoriali del 19 e 22 luglio scorso, il Mise fornisce i primi chiarimenti in merito alle novità apportate dal Decreto crescita alla Nuova Sabatini di cui all’articolo 2 del Dl 69/2013.

La misura agevolativa prevede che, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimenti per l’acquisto di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo, il Ministero conceda un contributo parametrato a un tasso di interesse pari al 2,75 per cento annuo per gli investimenti «ordinari» e al 3,575 per cento per gli investimenti «Impresa 4.0».

L’articolo 20 del Dl 34/2019 , oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese, apporta tre modifiche alla disciplina della Nuova Sabatini.

La prima novità estende la possibilità di concedere i finanziamenti agevolabili anche agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, Dlgs 385/1993, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese.

La seconda modifica riguarda l’innalzamento da 2 a 4 milioni di euro dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili dalle banche e dagli intermediari finanziari alla singola Pmi beneficiaria. A tal proposito, la circolare 19 luglio 2019 del Mise , pubblicizzando il nuovo modello della domanda di accesso all’agevolazione, ha specificato che saranno comunque considerate valide le istanze presentate a decorrere dallo scorso 1° maggio (data di entrata in vigore del Dl 34/2019) utilizzando il vecchio modello, anche nell’ipotesi in cui comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro.

L’ultima modifica, invece, concerne le modalità di erogazione del contributo, prevista in un’unica tranche qualora il finanziamento sia di importo non superiore a 100 mila euro. La novità, come sottolineato dal Mise, si applica alle domande di agevolazione presentate dalle Pmi alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019.

Anche l’iter di ottenimento del beneficio è stato conseguentemente modificato per tener conto delle novità; a tal fine, con la circolare 22 luglio 2019 il Mise ha aggiornato la circolare n. 14036 emanata in data 15 febbraio 2017. In particolare, le Pmi sono tenute a completare l’investimento entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.

Completato l’investimento, l’impresa compila telematicamente attraverso la procedura disponibile nella nuova piattaforma (https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento.

Terminata la fase di compilazione, la piattaforma consente all’impresa beneficiaria la generazione del modulo DUI, che deve essere inoltrato al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo concesso.

L’impresa deve, inoltre, trasmettere, avvalendosi della suddetta piattaforma il modulo RU, ossia la richiesta unica di erogazione contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione.

Successivamente, la Pmi beneficiaria invia il modulo RP necessario per attivare il pagamento di ogni quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Mise, solo in via telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Infine, il nuovo paragrafo 13.bis della circolare 15 febbraio 2017 disciplina la fase transitoria prevedendo, per le Pmi che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019, la trasmissione telematica della richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR) che deve essere inoltrato al Ministero, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o del procuratore, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Il mancato rispetto del predetto termine determina la revoca dell’agevolazione.

Fonte “Il sole 24 ore”