Bike e car sharing da certificare anche se pagati con la carta

La risposta dell’Agenzia esclude la qualificazione di attività a distanza
Si tratta di locazione di beni mobili e non rientra tra i servizi elettronici
I servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig
economy, in quanto non rientrano tra i servizi a distanza, vanno certificati
operazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1° gennaio 2020 con
documento commerciale, salvo in ogni caso l’emissione di fatture elettroniche. Con
la risposta a interpello 396/2019, pubblicata ieri 8 ottobre, l’agenzia delle Entrate
nell’occuparsi del servizio di bike sharing introduce di fatto un principio
applicabile per tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati
tramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile. La
certificazione riguarda tutte le operazioni anche quando rese a committenti privati
che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni. Non si tratta infatti di
operazioni riconducibili tra i servizi elettronici resi a committenti privati e, in
quanto tali, esonerate, al momento, dall’obbligo di certificazione secondo quanto
disposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in
maniera automatizzata e l’accettare esclusivamente pagamenti con strumenti
elettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come
elettronico e, per l’effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con
corrispettivo dell’operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla
locazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l’effetto, tra quelli prestati
tramite mezzi elettronici elencati nel regolamento Ue 282 del 2011.
Certamente le conclusioni dell’Agenzia dovrebbero spingere a far riflettere il
legislatore per introdurre, in caso di tracciabilità dell’operazione, una maggiore
flessibilità per favorire tutte queste economie in divenire. Così come avvenne nel
1996 quando si individuarono le operazioni per le quali potevano operare gli
esoneri dalla documentazione con scontrino e ricevuta.
Il caso esaminato
L’istanza di interpello è stata presentata da una società che, svolgendo attività di
bike sharing, ha fatto realizzare una “applicazione” per smartphone e tablet grazie
alla quale gli utenti possono usufruire del servizio, utilizzando la propria carta di
credito per il relativo pagamento. Una volta effettuata la scansione del QR-code presente sulla bicicletta, viene effettuato il pagamento mediante sistema paypal o
carta di credito e, contemporaneamente, si sblocca automaticamente il lucchetto
elettronico che blocca il veicolo. Il periodo di noleggio termina con la chiusura del
lucchetto alla riconsegna della bicicletta presso uno dei totem dedicati. Sul
presupposto che si trattasse di servizi resi con mezzi elettronici, l’istante ha
richiesto se, oltre all’effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione
verso clienti privati fosse sufficiente l’annotazione nel registro dei corrispettivi,
senza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1° gennaio 2020 di un documento
commerciale, prevedendo altresì l’emissione di una fattura elettronica ove richiesta
oppure se il cliente fosse un soggetto Iva.
La risposta
Ad avviso dell’Agenzia, il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi
elettronici resi a committenti privati, come individuati dall’articolo 7, paragrafo 1 ,
del regolamento Ue 282 del 2011. Si tratta invece di un’operazione di locazione
onerosa di cose mobili come già chiarito dalla Entrate con la risoluzione
478/E/2008. Non si è infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o
una rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente
automatizzata, corredata da un intervento umano minimo ed impossibile da
garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Tra i servizi elettronici
rientrano invece le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini,
testi e informazioni o di basi dati, nonché di musica, film, giochi e prestazioni di
insegnamento a distanza. Il fornitore del servizio di bike sharing deve quindi
rilasciare uno scontrino o una ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 un documento
commerciale, che potrà essere inviato al cliente, previo accordo, anche in formato
elettronico.
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