AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Nuova Sabatini

L’art. 2, D.L. 21.6.2013, n. 69, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 98, ha previsto la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche ed intermediari finanziari, per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Al riguardo, è intervenuto anche l’art. 1, co. 52-57, L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e, in attuazione di tale norma, il Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico 22.12.2016 ha provveduto alla riapertura, dal 2.1.2017, dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. La Circolare Mise 15.2.2017, n. 14036 (come modificata dalla circolare Mise 10.02.2021, n. 434) fornisce le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle citate agevolazioni; le disposizioni si applicano a tutte le domande, pertanto sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali ed in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Con il Comunicato in G.U. 2.3.2017, n. 51, il Ministero dello Sviluppo economico fornisce dei chiarimenti in merito alla Circolare 15.2.2017, n. 14036, precisando che le indicazioni contenute nella Circolare si applicano sia alle domande relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con un successivo Provvedimento direttoriale. Inoltre, le stesse disposizioni e i medesimi schemi allegati si applicano anche alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal Provvedimento direttoriale di cui sopra, tenuto conto della fase alla quale sono giunti i relativi procedimenti.

La Circolare Min. Sviluppo econ. 9.3.2017, n. 22504 apporta variazioni alle Circolari Min. Sviluppo economico 15.2.2017, n. 14036 e 24.2.2017, n. 17677, recanti le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi in questione. In particolare, la Circolare sostituisce l’Allegato 6/A alla Circolare 17677/2017 per uniformare l’elenco dei beni materiali rientranti tra gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti» alle previsioni dell’Allegato A alla L. 11.12.2016, n. 232, riportante l’elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», come a sua volta modificato dal D.L. 29.12.2016, n. 243, conv. con modif. dalla L. 27.2.2017, n. 18. Per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della Circolare si continuerà a fare riferimento, a fronte di investimenti in beni materiali rientranti tra gli «investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti», all’elenco dei beni di cui all’Allegato 6/A alla Circolare 17677/2017.

Il modello 3 è stato sostituito dalla Circolare mise 10.2.2021, n. 434.

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 2, D.L. 69/2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (L. 205/2017, art. 1, co. 42).

Con il Decreto direttoriale 28.1.2019, n. 1338 è disposta, a partire dal 7.2.2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro (introdotto dall’art. 1, co. 200, L. 30.12.2018, n. 145). I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel Decreto Interministeriale 25.1.2016 e nella Circolare direttoriale 15.2.2017, n. 14036, e ss. mm. ii.
A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il Decreto direttoriale 28.1.2019, n. 1337 è disposto altresì l’accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili.
L’accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4.12.2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1°.2.2019.L’art. 20, D.L. 34/2019 innalza a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa. Inoltre, viene introdotta la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro (importo modificato dall’art. 39, D.L. 76/2020). Come precisato nella circolare Mise 239062/2020 (che modifica la circolare direttoriale n. 14036/2017) per le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17.7.2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione se di importo non superiore ad € 200mila, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

A partire dalle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1.1.2021 l’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a prescindere dell’ammontare dello stesso (co. 95, art. 1, L. 178/2020).

In sede di conversione del D.L. 34/2020, tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati sono inseriti anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo Albo di cui all’art. 106 del Tub (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle Pmi.

Proroga dei termini Con la circolare 29.4.2020, n. 127757 il Mise ha prorogato il termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione. Innanzitutto, il Mise ricorda che l’art. 103 del D.L. 18/2020 ha sospeso (tenuto conto della proroga di cui all’articolo 37 del D.L. 23/2020) nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020. Tale disposizione trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi aventi ad oggetto la concessione e l’erogazione di agevolazioni alle imprese.
Inoltre, riscontrando per le imprese la difficoltà a realizzare, entro il previsto termine di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati, il Mise ha disposto per imprese beneficiarie delle agevolazioni Nuova Sabatini, una proroga di 6 mesi del predetto termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione: dichiarazione di ultimazione investimento (DUI); richiesta unica di erogazione (RU). La proroga è riconosciuta d’ufficio. Non è, dunque, necessario l’invio di alcuna specifica richiesta al Ministero ai fini dell’ottenimento della proroga.
La proroga è riconosciuta esclusivamente in relazione alle operazioni agevolate per le quali il predetto periodo di 12 mesi (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) per la realizzazione degli investimenti includa almeno un giorno del periodo di sospensione, prima richiamato, compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020.
Resta, ovviamente, ferma la facoltà delle imprese beneficiarie di ultimare l’investimento prima della proroga in discorso. Il Mise, poi, fornisce, alcuni chiarimenti in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. Per quanto riguarda il termine per la stipula del contratto di finanziamento, è precisato quanto segue:

  • per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23.2.2020 e il 15.5.2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020;
  • con riferimento ai provvedimenti di concessione adottati prima del 23.2.2020 e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione (23.2.2020 – 15.5.2020), la decorrenza di detto termine è sospesa dal 23.2.2020 e riprende dal 16.5.2020.

In merito alla Dichiarazione Ultimazione Investimento (DUI), il termine di presentazione è sospeso nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 15.5.2020. L’impresa può, quindi, beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Stesso chiarimento è stato fornito per la Richiesta Unica di erogazione (RU).

Inoltre, la sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (art. 56, D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, per effetto dell’art. 1, co. 248, L. 178/2020.

Erogazione in un’unica soluzione Con la circolare n. 434 del 10.2.2021 il Mise fornisce alcuni chiarimenti sull’erogazione in un’unica soluzione del contributo a seguito delle novità introdotte dalla Lege di Bilancio 2021. In particolare, il contributo è erogato dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1.1.2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa. Con la citata circolare è confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

  • dal 1.5.2019 e fino al 16.7.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (ex art. 20, D.L. 34/2020);
  • dal 17.7.2020 e fino al 31.12.2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ex art. 39, D.L. 76/2020).

Pertanto, per le domande presentate prima dell’1.1.2021 che non presentano i requisiti di cui al precedente elenco, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione.