Professionisti “senza cassa”: nuovo blocco dell’aliquota INPS

Per il terzo anno consecutivo il Governo blocca l’aliquota della Gestione separata INPS al 27,72%

Il Governo corre in aiuto ai liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie iscritti alla gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995). Per questi ultimi, infatti, l’aliquota contributiva dovuta per il 2016 rimane fissata nella stessa misura del 2015, ossia al 27,72%.
A prevederlo è l’attuale bozza del Ddl Stabilità 2016, che sottrae temporaneamente per il terzo anno consecutivo i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS alla tabella di marcia prevista dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012).
Per quest’anno, infatti, si doveva pagare il 28,72% come previsto dal “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015), fino ad arrivare al 33,72% nel 2018.

Soggetti interessati – L’obbligo assicurativo a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS prende le mosse dalla riforma previdenziale del Governo Dini (L. n. 335/1995), che ha istituito presso l’INPS una previdenza obbligatoria, finalizzata a tutelare tutte quelle figure professionali emergenti, privi di appositi albi (i c.d. “senza cassa”).

Ai sensi dell’art. 2, co. 25-33 della L. n. 335/1995, i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, sono coloro che percepiscono le seguenti categorie di reddito:
• redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza e, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;
• redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 7.000 euro (limite rivalutato dal D.Lgs. n. 81/2015);
• redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. n. 426/71;
• redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.

Blocco aliquota INPS – Il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero (art. 2, comma 57, L. n. 92/2012), successivamente modificata dal D.L. Sviluppo (art. 46-bis, comma 1, lett. g, del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012), dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 491 e 744 della L. n. 147/2013) dal Decreto Milleproroghe (art. 10-bis del D.L. n. 192/2014) e da ultimo dal Ddl Stabilità 2016.

A tal proposito, si ricorda che il “Decreto Milleproroghe” (L. n. 11/2015) all’art. 10-bis ha previsto che: “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne’ pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l’anno 2016 e del 29 per cento per l’anno 2017”.

Ora, alla luce della recente Manovra Finanziaria, tale incremento contributivo è destinato a subire profondi cambiamenti, a cominciare dall’anno prossimo quando l’aliquota INPS sarà bloccata al 27,72%.

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti