Rimborsi chilometrici: esenzione condizionata

Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti

Con la R.M. 92/E del 30.10.2015, l’Amministrazione Finanziaria analizza il regime fiscale dei rimborsi chilometrici, ribadendo quanto già sostenuto nei precedenti documenti di prassi (Circolare n. 326/E del 1997 e Risoluzioni n. 54/E del 1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009) ovvero che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, una società assicurativa, che si avvale tra i propri dipendenti di alcune figure professionali che svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro di assegnazione (cd. missione temporanea) anche attraverso l’utilizzo dell’autovettura personale, chiede lumi sulla deducibilità delle suddette spese.

La società in questione al fine di determinare i rimborsi da erogare ai dipendenti utilizza un particolare meccanismo informativo, ponendo a confronto i chilometri calcolati “dalla sede di lavoro alla località di missione” (di seguito “prima percorrenza”) con quelli “dal domicilio alla località di missione” (di seguito “seconda percorrenza”) operando come segue:

  • quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più breve rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della “seconda percorrenza” risulta minore della “prima percorrenza”), l’indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale e contributiva;
  • quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall’abitazione, è più lungo rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della “seconda percorrenza” risulta maggiore della “prima percorrenza”), l’indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell’intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l’importo tassato è da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione-sede lavoro.

L’istante giustifica il proprio comportamento in ragion del fatto che iI rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-sede di lavoro, a suo parere, costituisce un ammontare fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 51 del TUIR, dal momento che il costo sostenuto al riguardo risulta già forfettariamente “rimborsato” con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all’art. 13 del TUIR.

Su tale questione interviene l’Agenzia, che partendo dal principio di onnicomprensività per i redditi di lavoro dipendente ex articolo 49 del TUIR, ribadisce innanzitutto che per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto e non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal Legislatore tributario nel comma 5 dell’art. 51 del TUIR, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Ciò detto, viene chiarito che:

  • le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito;
  • per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, in linea con i precedenti interventi, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Applicando tale ultimo principio al caso in esame, viene chiarito che:

  • laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR;
  • nell’ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti