Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Cassazione Lavoro, sentenza depositata il 3 novembre 2015
La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare blocca l’intimazione dell’INPS a pagare i contributi omessi solamente laddove avanzata prima dell’inizio degli accertamenti ispettivi, anche da parte della Guardia di finanza.
È quanto si ricava dalla sentenza n. 22412/15 della Sezione Lavoro della Suprema Corte.
La controversia ha riguardato una cartella esattoriale con cui è stato intimato a una Spa il pagamento, in favore dell’INPS, di oltre 676 mila euro a titolo di contributi omessi e sanzioni.
La Spa ha proposto impugnazione deducendo l’infondatezza della pretesa essendo stata presentata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 383/01, la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, con apposita richiesta di far valere la stessa anche come proposta di concordato tributario e previdenziale; procedura quest’ultima portata a termine con l’effettuazione dei pagamenti dovuti.
Ebbene, la Corte d’appello di Torino – il cui verdetto è finito sotto la lente d’ingrandimento dei supremi giudici, cha l’hanno confermato – ha disposto il rigetto l’impugnazione proposta dalla società, atteso che la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ove avanzata dopo l’inizio degli accertamenti ispettivi (condotti nella specie dalle Fiamme Gialle) e non spontaneamente, preclude all’impresa di usufruire dei benefici di cui al sopra citato art. 1 della L. 383.
Anche per gli ermellini, ai fini dei benefici di cui all’art. 1 della L. 383/01, rileva la spontaneità dell’iniziativa imprenditoriale; fattore che nella specie è mancato, posto che la dichiarazione di emersione è stata presentata nel corso degli accertamenti ispettivi dei quali la ricorrente era certamente a conoscenza.
A un certo punto delle motivazioni della sentenza della S.C. si legge: “Nella specie gli accertamenti ispettivi, per il tramite dalla Guardia di Finanza, erano senz’altro iniziati ai sensi della norma in questione, non potendosi ritenere che essi debbano anche essere conclusi e notificati al contribuente,essendo il beneficio in questione collegato alla spontaneità della dichiarazione, che non potrebbe configurarsi in caso di accertamenti già in atto, di cui peraltro l’azienda sia a conoscenza, come in punto di fatto accertato dalla sentenza impugnata, ove si è evidenziato che la legale rappresentate della società (omissis) venne contattata dagli ispettori in sede di accesso ispettivo per ottenere la documentazione aziendale inerente il periodo (omissis), documentazione da essa consegnata ed acquisita in data (omissis), allorquando la Guardia di Finanza consegnò almeno parte di tale documentazione all’INPS”.
Insomma, nulla da fare per la ricorrente Spa, che ora dovrà pagare anche le spese processuali.
La normativa di riferimento, a giudizio della Suprema Corte, è chiara, né vale il richiamo alle circolari ministeriali (nella specie il riferimento è alla circolare del Mef 11.10.1988 n. 88, la quale parla di “formale conoscenza” dell’inizio dei controlli): le circolari sono atti interni della P.A. che non possono far sorgere alcun diritto soggettivo in favore dei privati, né sono vincolanti per il giudice (Cass. n. 2123/73, n. 14619/00 e n. 21461/07).