Fiscal Focus – A cura di Antonio Gigliotti
Lo sgravio contributivo triennale è incumulabile con il bonus assunzioni previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2011). Infatti, per l’esonero contributo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014) vige la disciplina generale secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso UniEmens non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Di conseguenza, se per esempio un datore di lavoro volesse assumere un lavoratore con più di 50 anni di età disoccupato da oltre 12 mesi o di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere), non sarà possibile godere di entrambi gli incentivi in trattazione. Semmai, è possibile godere prima del 50% dei contributi dovuti (art. 4, co. 8-11 della Legge 92/2012), per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della Legge 190/2014 (importo massimo conguagliabile di 8.060 euro per 36 mesi) per la trasformazione a tempo indeterminato. Infatti, ricorrendo tutti i requisiti specifici richiesti dalla L.190/2014, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012.
Facciamo un esempio. Il 1° giugno 2015 Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e, alla scadenza (31.08.2015), trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Ad Alfa spetta l’incentivo per il rapporto a tempo determinato di 3 mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato ad Alfa (se ricorrono tutte le condizioni di legge) spetta l’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per trentasei mesi.
Bonus Fornero – In tali casi, è chiaro che per poter dimezzare i contributi da versare, il lavoratore da assumere deve essere in possesso di tutte le caratteristiche individuate dalla legge. A tal fine, quindi, è necessario che:
- il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;
- la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- la donna infra-cinquantenne, che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Lavoratori in mobilità – Analogo discorso finora visto è applicabile anche per le assunzioni agevolate di lavoratori collocati nelle liste di mobilità (L. n. 223/1991). Infatti,è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 190/2014 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Sul punto, è bene precisare che il datore di lavoro ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro. Pertanto, se il datore di lavoro ha già richiesto l’agevolazione ex art. 8, comma 2, secondo periodo, della L. 223/1991, non può, in un momento successivo, modificare tale scelta e chiedere l’applicazione dell’esonero triennale.
Incentivi cumulabili – L’esonero contributivo introdotto, invece, è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (es. Garanzia Giovani). Infatti, il datore di lavoro che intenda assumere, mediante il contratto a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dall’art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino a un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.
Autore: redazione fiscal focus