Archivi categoria: Contributi artigiani – commercianti

Flat tax per gli autonomi, sei motivi di contrasto con i principi costituzionali

La nuova flat tax per gli autonomi è conforme alla costituzione? Un tentativo di dare una risposta richiede alcune riflessioni sui principi della Carta:

1) il comma 2 dell’articolo 53 recita che «il sistema tributario è informato a criteri di progressività». La tassa prevista dalla legge di Bilancio 2019 prevede una sola aliquota al 15% fino a 65mila euro di ricavi, che si traduce in un tetto di poco inferiore ai 50mila euro, classe di reddito nel quale rientra il 95% della totalità dei contribuenti e l’80% dei titolari di partita Iva: il reddito di 500 euro e quello di 50mila sconterà la stessa incidenza impositiva;

2) un professionista con compensi annui di circa 64 mila euro aderente alla flat tax pagherà 5.309 euro di imposte in meno rispetto al titolare di partita Iva in tassazione ordinaria (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

3) il professionista in regime ordinario (ricavi 64mila euro) conseguirà un reddito disponibile (39.497 euro) inferiore di 2mila euro rispetto a un altro lavoratore autonomo in regime forfettario i cui incassi si fermano a 60mila euro (41.585 euro) (violazione principi progressività e capacità contributiva, articolo 53, commi 1 e 2);

4) l’imposta sostitutiva assorbe non solo l’Irpef, ma le addizionali locali e l’Irap, con la conseguenza di sollevare, a parità di capacità contributiva, una parte dei contribuenti dalla partecipazione alle fonti di finanziamento degli enti locali per i servizi erogati (violazione principi capacità contributiva e uguaglianza, articoli 53 e 3);

5) nei settori di attività svolte da iscritti alla gestione artigiani e commercianti, i contribuenti forfettari, usufruendo dell’abbattimento del 35% dei contributi previdenziali obbligatori, beneficeranno di un irragionevole bonus (violazione principio di uguaglianza, articolo 3);

6) il regime forfettario prevede l’esonero dall’applicazione dell’Iva e dai relativi adempimenti; con la conseguenza di determinare, per tutti coloro che svolgono attività nei confronti di consumatori finali un ingiustificato vantaggio competitivo (violazione principio libera concorrenza, articolo 41).

Tutto quanto ciò premesso, cosa si può fare? Ogni contribuente, escluso da tale sistema, potrebbe ricalcolare il proprio reddito con la flat tax e presentare istanza di rimborso (articolo 38 Dpr 602/73) per le somme versate in eccedenza. Avverso il silenzio rifiuto all’istanza di restituzione, il contribuente si rivolgerà alla Commissione tributaria competente, sollevando la questione di illegittimità costituzionale.

Fonte “Il sole 24 ore”

ARTIGIANI E COMMERCIANTI: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016

Fornite le aliquote contributive dovuti per l’anno in corso dagli artigiani ed esercenti attività commerciali

Continua senza sosta il graduale innalzamento delle aliquote contributive, disposto ai suoi tempi dalla manovra “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011) nei confronti degli iscritti alla gestione “artigiani ed esercenti attività commerciali”. Per quest’anno, in particolare, l’aliquota ammonta: al 23,10% per gli artigianie al23,19% per i commercianti.

Percentuali, queste, che si dimezzano se riferite asoggetti con un’età anagrafica superiore a 65 anni, già pensionati presso la gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

Inoltre, ebbene tenere presente che, già dall’anno 2013, l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 15/2016.

Riforma Monti-Fornero – L’incremento contributivo (pari al 23,10% per l’anno 2016) trae origine dall’art. 24, c. 22 della riforma “Monti-Fornero” (L. n. 214/2011), la quale ha stilato una tabella di marcia che prevede annualmente – dal 1° gennaio 2012 – aumenti dello 0,45 punti percentuali,fino a raggiungere a regime il 24%.

Il minimale – Alla luce delle suddette aliquote contributive, il contributo minimale dovuto, per l’anno 2016, ammonta a: 3.599,03 euro (artigiani) ovvero 3.613,02 euro (commercianti). Se parliamo, invece, di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, l’importo dovuto è pari a: 3.132,59 euro (artigiani) ovvero 3.146,58 euro (commercianti).

Resta fermo che per periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” va riportato a mese.

Reddito eccedente il minimale – L’aliquota contributiva va calcolata sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015 per la quota eccedente il minimale di € 15.548 annui e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.123.

Qualora il lavoratore superi il predetto limite, dovrà corrispondere un punto percentuale in più, ai sensi dell’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Il massimale – Quanto al reddito annuo massimale entro il quale sono dovuti i contributi IVS, l’INPS specifica che questi ammontano, per quest’anno, a 76.872 euro. Al riguardo, si rammenta che tale limite opera esclusivamente per i soggetti iscritti alla Gestione “artigiani e commercianti” con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Infatti, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 100.324; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Contribuzione a saldo – Con l’occasione, l’INPS tiene a ricordare che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2016, ai redditi 2016, da denunciare al fisco nel 2017). Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2016, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento – Gli appuntamenti 2016 che interessano gli artigiani e commercianti sono: 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre e 16 febbraio 2017. Tali scadenze valgono per i contributi dovuti sul minimale di reddito; mentre per la quota di reddito eccedente il minimale, la scadenza segue il termine per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

AUTORE: DANIELE BONADDIO